Bioliquidi: chiarimenti sul calcolo della tariffa incentivante GRIN ex CV 

  • Pubblicato il: 01/08/2016 

  • Biocarburanti 

Il GSE chiarisce alcuni aspetti relativamente alle Istruzioni operative pubblicate lo scorso 8 luglio 2016, sulle nuove convenzioni GRIN per gli impianti alimentati a bioliquidi sostenibili.

Ai fini del calcolo dell’incentivo “I”, derivante dalla conversione del diritto ai Certificati Verdi, per gli impianti a bioliquidi sostenibili si applica il parametro Re pari al prezzo di cessione dell’energia elettrica registrato nell’anno precedente (Re “anno precedente”), mentre per gli impianti a bioliquidi cogenerativi nonché per gli impianti a bioliquidi integrati in reti interne di utenza o in sistemi efficienti di utenza, entrati in esercizio entro l’11 luglio 2012, il parametro Re è fisso e pari a quello registrato nel 2009 (Re 2009).

Chiarisce, inoltre, che gli impianti a bioliquidi entrati in esercizio entro l’11 luglio 2012, ai quali si applica il parametro Re “anno precedente”, qualora intendano garantire il mantenimento di tale regime, anche in caso di future variazioni dell’assetto impiantistico che dovessero determinare l’applicazione del parametro Re 2009, devono necessariamente esercitare l’opzione prevista dall’articolo 32, comma 1 del DM 23 giugno 2016, entro il 9 agosto.

La richiesta va inoltrata all’indirizzo di posta elettronica certificata info@pec.gse.it secondo le modalità previste dalle Istruzioni operative pubblicate lo scorso 8 luglio.

Il mancato esercizio dell’opzione o il mancato rispetto dei termini per l’invio della comunicazione comporterà l’applicazione, ai fini del calcolo dell’incentivo, del parametro Re 2009, a partire dalla data di realizzazione della variazione che comporti il passaggio a un assetto cogenerativo o l’integrazione in reti interne di utenza o in sistemi efficienti di utenza. Trascorso il termine del 9 agosto non sarà più possibile esercitare l’opzione per la modifica della modalità di calcolo parametro Re ai fini della determinazione dell’incentivo “I”.

In ogni caso, l’esercizio dell’opzione non è più modificabile per il periodo residuo di diritto all’incentivo.

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Allegati:

 Istruzioni operative del 8 luglio 2016

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