Fotovoltaico, stop agli incentivi su terreni agricoli 

  • Pubblicato il: 24/01/2012 

  • Fotovoltaico 

Lo stop, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto Liberalizzazioni, agli incentivi per gli impianti fotovoltaici a terra in aree agricole, mentre per gli per gli impianti fotovoltaici su serre si applicheranno  gli stessi incentivi previsti per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici.

.

La novità è prevista all'articolo 65 del decreto legge sulle liberalizzazioni – Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 “ Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” - approvato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri e pubblicato sul supplemento ordinario n.18 alla Gazzetta Ufficiale n.19 del 24 gennaio 2012.

.

La nuova norma abroga i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (“Decreto Rinnovabili”) in merito ai criteri di realizzazione degli impianti fotovoltaici su terreni agricoli (vedi articolo del 14/03/2011), ad esclusione per le autorizzazioni in corso. E stabilisce al comma 1 che “dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28”.

.

Lo stop agli incentivi non si applica però agli impianti che, entro la data di entrata in vigore del decreto liberalizzazioni, hanno conseguito il titolo abilitativo o per i quali è stata presentata entro tale data richiesta per il conseguimento del titolo abilitativo entro la medesima data, a condizione che tali impianti entrino in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto. Detti impianti devono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

.

Inoltre, agli impianti fotovoltaico su serre vengono previsti i medesimi incentivi di quelli su edifici, con un limite del 50% della copertura. Il comma 3 dell'articolo 65 del Dl liberalizzazioni stabilisce infatti che “agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre così come definite dall'articolo 20, comma 5 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, si applica la tariffa prevista per gli «impianti fotovoltaici realizzati su edifici». Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre – a seguito dell'intervento – devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50 per cento”.

.

Di seguito l’estratto dal Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 “ Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” - pubblicato sul supplemento ordinario n.18 alla Gazzetta Ufficiale n.19 del 24 gennaio 2012

.

Capo III

Misure per la portualita' e l'autotrasporto e l'agricoltura

Art. 65

Impianti fotovoltaici in ambito agricolo

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, non e' consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

.

2. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Detti impianti debbono  comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

.

3. Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre cosi' come definite dall'articolo 20, comma 5 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, si applica la tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici. Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre - a seguito dell'intervento - devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.

.

4. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 2

.

Tutte le News sulle Tecnologie >>

Tutte le News sul Libero mercato >>