Il Ministero dello Sviluppo Economico autorizza la vendita di biogas e gas da biomassa 

  • Pubblicato il: 16/01/2012 

  • Biogas 

Il 29 dicembre il Ministro dello Sviluppo economico Corrado Passera, ha firmato il Decreto attuativo del D.Lgs 93/11 sul Terzo Pacchetto UE sull'energia, con in nuovi criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita di gas ai clienti finali.

 

Tra le novità, ora nell'attività di vendita sono inclusi esplicitamente non solo il gas naturale ma anche il biogas, il gas naturale liquefatto (Gnl), il gas da biomassa o altri tipi di gas nella misura in cui tali tipi di gas siano compatibili col sistema nazionale di trasporto e distribuzione.

 

L'elenco dei venditori abilitati è previsto già dal D.Lgs 164/00 “Letta”. Il nuovo DM aggiorna i criteri per l'inserimento nell'elenco alla luce delle previsioni del D.Lgs 93/11.

 

 

Come già previsto dal DLgs 164 le condizioni per essere inseriti nell'elenco sono la disponibilità di un adeguato servizio di modulazione, incluso lo stoccaggio, e capacità tecniche adeguate.

 

Diversamente dal 164, però, non è più richiesta una “dimostrazione della provenienza del gas e dell'affidabilità della condizioni di trasporto” bensì una semplice “dimostrazione della disponibilità di fornitura di gas naturale” (il Dlgs 93/11, si ricorda, ha conservato l'obbligo di indicare l'origine del gas solo per le fasi della filiera “a monte” della vendita finale).

 

Due eccezioni rispetto agli obblighi relativi all'elenco: i consorzi che approvvigionano gas solo per i loro consorziati non sono obbligati a  chiedere l'inserimento nell'elenco. Inoltre, nel caso di reti di distribuzione alimentate da serbatoi di GNL a servizio di reti locali non collegate in alcun modo con la Rete nazionale (es. i distributori di GNL per autotrazione, che sono riforniti con autobotti) il soggetto che gestisce l'attività di distribuzione è autorizzato temporaneamente a svolgere l'attività di vendita.

 

Le richieste di inserimento nell'elenco vanno presentate almeno tre mesi prima dell'inizio dell'attività, corredate da tutte le informazioni rilevanti (numero di clienti serviti, volumi previsti, disponibilità di modulazione, dati rilevanti sul contratto di approvvigionamento di gas tra cui l'indicazione del fornitore).

 

Le imprese inserite nell'elenco dei venditori abilitati alla data del 31 dicembre 2011 sono inseriti d'ufficio nel nuovo elenco.

 

Il testo del provvedimento è disponibile in allegato.

Tutte le News sulle Tecnologie >>

Tutte le News sul Libero mercato >>