Impianti a Fonti Rinnovabili : la dichiarazione di consumo/produzione all’ Agenzia delle Dogane va fatta entro marzo 2012 

  • Pubblicato il: 16/01/2012 

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A partire dal 2012, è stata decretata l’abolizione delle addizionali provinciali e comunali ( ad esclusione delle  Regioni a statuto speciale ) sulle accise per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

 

Gli impianti a fonti rinnovabili, con potenza disponibile superiore a 20 kW, che autoconsumano la corrente elettrica in locali e luoghi diversi dalle abitazioni  ( ovvero la corrente elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni ) non dovranno più versare le addizionali provinciali, fatti salvi gli adempimenti relativi al periodo di imposta per l'anno 2011.

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Le modifiche al Testo Unico per le accise sono state apportate con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale nr. 304 del 31.12.2011 dei  due decreti del 30 dicembre 2011 del Ministro dell’Economia e delle Finanze attuativi, rispettivamente, delle disposizioni di cui all’articolo 2 comma 6 del D. Lgs n. 23/2011 e all’articolo 18 comma 5 del D. Lgs n. 68/2011.

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Allo stato attuale tali disposizioni sono in vigore solamente per le Regioni a statuto ordinario, mentre restano invariate le disposizioni sulle addizionali per le Regioni a statuto speciale.

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I produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza nominale superiore ai 20 kWp hanno comunque l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Dogane, entro il 31 marzo, la dichiarazione annuale di produzione/consumo. Il servizio telematico doganale rilascerà una ricevuta dell’avvenuta comunicazione che dovrà essere trasmessa al GSE, entro il 30 aprile, pena la sospensione degli incentivi.

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Al riguardo l’agenzia delle Dogane  ha divulgato, con la nota 150199 dello scorso 23 dicembre 2011, l’aggiornamento dei modelli “AD-1” , dichiarazione di consumo di energia elettrica, e “AD-2”, dichiarazione di consumo di gas, per l’anno d’imposta 2011.

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La dichiarazione è annuale, va presentata anche da coloro che producono energia elettrica , sia da fonti convenzionali che da fonti rinnovabili,  deve essere presentata entro  la fine di marzo 2012, mentre i versamenti relativi al pagamento dell’accisa e delle addizionali, se dovuti, sono mensili.

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I soggetti obbligati  sono definiti all’art. 53, commi 1 e 2, del Testo Unico delle Accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il modello di dichiarazione (e la procedura informatica per la compilazione e l’invio della dichiarazione stessa) è stato concepito per poter essere utile sia alla comunicazione dei dati di consumo, della liquidazione del debito, della determinazione del conguaglio e delle rate di acconto, da parte dei soggetti obbligati, sia per la sola comunicazione dei dati relativi all’energia elettrica prodotta o trasportata, da parte dei soggetti non obbligati, tenuti all’invio della dichiarazione riepilogativa.

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Il modello AD-1, dichiarazione di consumo di energia elettrica, non riporta sostanziali modifiche rispetto al precedente anno d’imposta, se non per quanto attiene alle disposizioni, in vigore dal 2011, che hanno riguardato le addizionali all’accisa sull’energia elettrica di cui all’art. 6 del decreto legge 511 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 del 1989.

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A tal riguardo, si segnala che il versamento delle addizionali provinciali riscosse nell’ambito della regione Valle d’Aosta, il cui versamento andava imputato all’erario, a partire dal 2011 deve essere versato direttamente alla Regione stessa.

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Tali dichiarazioni dovranno essere presentate all’Amministrazione esclusivamente in forma telematica, per il tramite del Servizio Telematico dell’Agenzia delle Dogane, previo rilascio, per tempo, dell’autorizzazione alla trasmissione telematica e alla firma digitale.

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Consulta :

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  T.U.A. Testo Unico Accise

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  Circolare Agenzia delle Dogane_nota n. 150199_23 dicembre 2011

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  modello AD-1

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  istruzioni per la compilazione della dichiarazione di consumo di energia elettrica, modello AD-1, per l’anno d’imposta 2011

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