Norma CEI 0-21 e CEI 0-16: le nuove disposizioni e i termini delle verifiche sui sistemi di protezione di interfaccia degli impianti 

  • Pubblicato il: 09/01/2017 

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I produttori di impianti di generazione elettrica che non rispetteranno le scadenze delle relative verifiche periodiche del sistema di protezione di interfaccia, ai sensi delle nuove norme Norma CEI 0-21 e CEI 0-16, subiranno la sospensione dell’incentivo e delle relative convenzioni di ritiro e scambio sul posto da parte del GSE e il distacco dell’impianto da parte del gestore di rete.

Tuttavia i gestori di rete, nel corso del primo mese successivo alla scadenza delle relative verifiche periodiche, dovranno inviare un sollecito al produttore, qualora la medesima verifica non sia già stata effettuata.

A prevederlo è la delibera 786/2016/R/eel l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico che definisce le tempistiche per l'applicazione delle nuove disposizioni previste dalla variante V2 alla Norma CEI 0-16 (nel caso di connessioni in media e alta tensione alle reti di distribuzione) e dalla nuova edizione della Norma CEI 0-21, (nel caso di impianti di produzione da connettere in bassa tensione) relative agli inverter, ai sistemi di protezione di interfaccia e alle prove per i sistemi di accumulo.

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In sintesi la delibera, relativamente all’applicazione delle prescrizioni della CEI EN 50438 e alle prescrizioni relative alle verifiche delle protezioni di interfaccia degli impianti di produzione, prevede:

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ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA NORMA CEI 0-21 PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DA CONNETTERE IN BT-BASSA TENSIONE

 1) Le disposizioni previste per gli utenti attivi dalla nuova edizione della Norma CEI 0-21 trovano applicazione anche agli impianti di produzione di potenza nominale inferiore a 1 kW solo nel caso di richieste di connessione presentate, ai sensi del TICA, dall’1 luglio 2017.

 2) Nel caso di richieste di connessione di impianti di produzione da connettere in bassa tensione presentate, ai sensi del TICA, dall’1 luglio 2017 gli inverter e i sistemi di protezione di interfaccia e le relative dichiarazioni di conformità devono essere conformi alla nuova edizione della CEI 0-21. E per i sistemi di accumulo devono essere certificati con dichiarazione di conformità secondo le disposizioni previste dall’Allegato B bis della nuova edizione della Norma CEI 0-21;

 3) Nel caso di richieste di connessione di impianti di produzione da connettere in bassa tensione presentate, ai sensi del TICA, fino al 30 giugno 2017, è comunque possibile connettere impianti di produzione applicando, su istanza del richiedente, tutte le disposizioni previste dalla nuova edizione della Norma CEI 0-21.

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 In pratica quando saranno disponibili sul mercato degli inverter di potenza superiore a 6kW con interfaccia interna certificata secondo le nuove norme, si potranno connettere impianti con interfaccia integrata anche di potenza superiore a 6kW e sino a 11,08kW. Per domande di connessione presentate fino al 1 luglio 2017 si potranno utilizzare inverter conformi alla vecchia norma CEI  0-21, ovvero inverter sino a 6kW e interfaccia esterna.

 

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VERIFICHE PERIODICHE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE CONNESSI IN BT-BASSA TENSIONE E IN MT-MEDIA TENSIONE

Le verifiche periodiche previste per le protezioni di interfaccia di impianti connessi alle reti BT e MT e regolate dalle nuove norme CEI 0-21 e CEI 0-16 si applicano agli impianti di potenza superiore a 11,08kW. Nel caso di impianti di produzione connessi in media tensione, ai sistemi di protezione di interfaccia; mentre nel caso di impianti di produzione connessi in bassa tensione, ai soli sistemi di protezione di interfaccia con dispositivo dedicato (relè di protezione esterno).

 

Le prime verifiche sono effettuate:

a) nel caso di impianti di produzione connessi alle reti di media e bassa tensione entrati in esercizio dall’1 agosto 2016, entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio;

b) nel caso di impianti di produzione connessi alle reti di media e bassa tensione entrati in esercizio dall’1 luglio 2012 fino al 31 luglio 2016, entro l’ultima data tra:

 i. il 31 marzo 2018;

 ii. 5 anni dalla data di entrata in esercizio;

 iii. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione;

c) nel caso di impianti di produzione connessi alle reti di media e bassa tensione entrati in esercizio dall’1 gennaio 2010 fino al 30 giugno 2012, entro l’ultima data tra:

 i. il 31 dicembre 2017;

 ii. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione;

d) nel caso di impianti di produzione connessi alle reti di media e bassa tensione entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2009, entro l’ultima data tra:

 i. il 30 settembre 2017;

 ii. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione.

Inoltre nel caso di sostituzione dei sistemi di protezione di interfaccia per guasto e/o malfunzionamento, devono essere contestualmente effettuate le verifiche previste dalla nuova norma.

Qualora invece l’impianto di produzione sia costituito da due o più sezioni, anche eventualmente dotate di più sistemi di protezione di interfaccia, con diverse date di entrata in esercizio, ai fini della determinazione degli obblighi enunciati si deve fra riferimento alla data di entrata in esercizio della prima sezione dell’impianto di produzione per la verifica di tutti i

sistemi di protezione di interfaccia.

 

MANCATE VERIFICHE PERIODICHE E SOSPENSIONE DEGLI INCENTIVI E DELLA CONNESSIONE

In caso di mancata effettuazione delle verifiche previste, il gestore di rete, nel corso del primo mese successivo alla scadenza, invia ai soggetti interessati un ultimo sollecito per l’effettuazione delle medesime, attraverso il portale informatico previsto dal TICA ovvero a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

Qualora i soggetti interessati non effettuino le verifiche entro un mese dal ricevimento del sollecito, fatto salvo quanto già previsto nel caso del regolamento di esercizio sottoscritto dai produttori e dai gestori di rete, il gestore di rete ne dà comunicazione al GSE che provvede a sospendere l’erogazione degli incentivi qualora previsti e le convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato ove presenti. Infine si incorre nella sospensione del servizio di connessione, che tuttavia potrà essere effettuata dai medesimi gestori di rete solo previo preavviso e comunque non prima che siano trascorsi due mesi di tempo dal medesimo preavviso.

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Approfondimenti:

 Delibera 786/2016/R/eel

Norma CEI 0-21

 Norma CEI 0-16

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