finalmente le modalità per ottenere i premi su gli incentivi del DM 6 luglio 2012 per gli impianti a biomassa che riducono le emissioni 

  • Pubblicato il: 22/05/2017 

  • Bio-combustione da biomasse 

È stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio il decreto del ministero dell'Ambiente di concentro con quello della Salute e quello dello Sviluppo economico, sulla “Disciplina delle condizioni di accesso all'incremento dell'incentivazione prevista dal decreto 6 luglio 2012 per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati a biomasse e biogas”.

Il decreto, in attuazione del decreto sugli incentivi alle rinnovabili elettriche del 6 luglio 2012, stabilisce le modalità per attuare le verifiche che assegnano il premio di 30 euro/MWh sulla tariffa incentivante base agli impianti di produzione elettrica da biomasse che utilizzano prodotti di origine biologica e sottoprodotti di origine biologica e che rispettano determinati limiti di emissione.

Al premio (di cui all’art. 8, comma 7 del DM 6 luglio 2012) possono accedere anche gli impianti di gassificazione con motori a combustione interna purché autorizzati all’alimentazione esclusiva con biomasse di Tipo a) e/o di Tipo b).

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Pertanto, nel caso di impianti di potenza termica inferiore ai 15 MW, deve essere adottato un sistema di monitoraggio delle emissioni in continuo (SME), se previsto in autorizzazione, o un sistema di analisi delle emissioni (SAE) in grado di rilevarle. E i dati devono essere opportunamente archiviati e trasmessi alle Agenzie regionali o provinciali per la protezione dell’ambiente competenti. Inoltre il gestore dell’impianto deve tenere un apposito registro e il riepilogo delle azioni di manutenzione. Il decreto prevede anche dei costi fissi per le verifiche iniziali di idoneità del sistema e di verifica dei dati di monitoraggio che saranno a carico dell’operatore, a cu si aggiungono i costi variabili per i campionamenti e le analisi. Soltanto l’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione attraverso la verifica della correttezza e completezza dei dati ricevuti costerà 2.160 euro ogni anno.

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E quando i valori non sono rispettati non si ottiene il premio tariffario, perché le Agenzie provvedono a dare tempestiva comunicazione al GSE, che sospende l’erogazione.

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Allegato:

DM 14 aprile 2017 G.U. n. 110 del 13 maggio 2017

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