il Decreto fonti rinnovabili passa alla Conferenza Unificata, ma con richieste di modifica 

  • Pubblicato il: 10/11/2015 

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La Conferenza Unifica del 5 novembre  ha espresso parere favorevole alla bozza di decreto ministeriale sui nuovi incentivi alle fonti rinnovabili elettriche non fotovoltaiche, in considerazione dei correttivi presentati dal Mise-Ministero dello sviluppo economico. I correttivi introdotti concernono la “conversione del diritto ai Certificati Verdi in incentivo” per gli impianti a biomassa, la valenza assegnata alle caratteristiche ambientali degli impianti e la revisione dell'articolo 19 dedicato agli ex zuccherifici. Infine la raccomandazione di introdurre una norma che cerchi di dare soluzione ai contenziosi e alcune proposte di emendamento.

La richiesta relativa agli incentivi alla produzione elettrica da biomasse, più che provenire dalle Regioni, è stata fortemente sostenuta dai grandi produttori di centrali a biomassa incentivati con i CV_Certificati Verdi soggetti all’applicazione delle disposizioni del vecchio decreto a partire dal 2016 per la Conversione del diritto ai certificati verdi in incentivo. Così nelle disposizioni finali la scelta di passare da CV a feed in premium diventa opzionale, ma deve essere esercitata entro 40 giorni dalla pubblicazione del decreto e non è più modificabile. I fondi necessari a “coprire” l'intervento (si è parlato di un onere di circa 50 milioni di euro l'anno) verranno recuperati dalla riduzione del contingente incentivabile per la riconversione degli ex zuccherifici passati da 120,5 a 83 MW. In sostanza, il decreto del 2012 aveva previsto una disposizione a salvaguardia esclusiva degli impianti a biomasse solide a partire dal 1° gennaio 2016, garantendo a questi ultimi un livello minimo dell'incentivo. Tale disposizione tuttavia legava, a partire dal primo gennaio 2016, il valore del nuovo incentivo ad alcuni parametri di conversione dei CV, tra cui il prezzo dell’energia. Di fatti l’articolo 19 del DM 6 luglio 2012 prevede che alla produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 ( oltre che da impianti di cui all’articolo 30 dello stesso DM), che ha maturato il diritto a fruire dei certificati verdi, è riconosciuto, per il residuo periodo di diritto, successivo al 2015, un incentivo sulla produzione netta incentivata ai sensi della previgente normativa di riferimento, aggiuntivo ai ricavi conseguenti alla valorizzazione dell’energia. Una feed in premium, che però, con il crollo degli ultimi tempi del valore dell’energia, rischia di trasformarsi in una penalità, soprattutto per chi non ha autoconsumi rilevanti.

Si riduce il contingente incentivabile per la riconversione degli ex zuccherifici che passano da 120,5 a 83 MW per gli impianti già autorizzati e la cui costruzione risulti ultimata entro il 2018. Però con la proposta di emendamento della Conferenza Unificata di escludere dal contingente gli impianti di potenza elettrica inferiore ad 1 MW già autorizzati. Mentre le Regioni Molise e Abruzzo esprimono parere favorevole condizionato alla previsione all'articolo 19 dell'estensione degli incentivi anche agli ex zuccherifici che saranno autorizzati entro il 31 dicembre 2015. Nel merito, è contrario il parere dell’Autorità che ritiene opportuno abolire il contingente per gli ex zuccherifici, affinché a tutti gli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili si applichino le medesime procedure e il medesimo trattamento. Infatti lo schema di decreto, all’articolo 19, prevede che i progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale continuano ad accedere agli incentivi del decreto interministeriale 18 Dicembre 2008 (cioè ai certificati verdi e allo strumento incentivante che ne prenderà il posto), nel limite complessivo del suddetto contingente. Ma l’Autorità ritiene che tale previsione possa comportare esiti inefficienti nella selezione degli investimenti da ammettere agli incentivi, con conseguente aumento degli oneri complessivi in capo alla collettività e una non efficiente allocazione delle risorse disponibili. Infatti, i predetti impianti, qualora di potenza superiore a 5 MW, non parteciperebbero alle procedure concorsuali previste, a parità di taglia, nel caso degli altri impianti di nuova realizzazione, continuando ad accedere a uno strumento incentivante non più applicabile. 

Per gli impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione fino a 250 kW realizzati su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata la proposta della Conferenza Unificata è estendere alla la possibilità di ampliare il periodo in cui ha luogo il prelievo, fatte salve le condizioni ambientali previste dai piani di tutela delle acque.

Per gli impianti a biogas la Conferenza Unificata ha proposto di modificare l’Allegato1, ovvero la condizione per cui per gli impianti di biogas di potenza superiore a 300 kW le tariffe incentivanti si riducono del 5% solo se non effettua il recupero di almeno il 30% dell’azoto totale in ingresso all’impianto “attraverso la produzione di fertilizzante” e rispetta le ulteriori condizioni previste dall’articolo 26 del DM 6 luglio 2012. 

Per consultare il parere della Conferenza Unificata vai al link.

In generale il nuovo schema di decreto FER non fotovoltaiche, come si desume dalla motivazione, intende assicurare continuità di sviluppo della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabili facendo ricorso ai meccanismi incentivanti già esistenti, nelle more del pieno adeguamento degli strumenti di incentivazione alle nuove disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato (si veda, in particolare, la comunicazione 2014/C 200/01). E la proposta di schema di decreto interministeriale, come si legge anche nella sua motivazione, verrà superato a decorrere dal 2017.

A partire dal 2016, oltre ai costi derivanti dalle tariffe incentivanti che prenderanno il posto dei certificati verdi, si sosterranno i costi associati al ritiro, da parte del GSE, dei certificati verdi invenduti, da cui conseguirebbe un aumento rilevante degli oneri derivanti dal pagamento degli incentivi a valere sul conto A3 nel 2016 rispetto al 2015.

Gli incentivi previsti nello schema di decreto riprendono la struttura vigente e disciplinata dal decreto interministeriale 6 luglio 2012. Più in dettaglio:

- nel caso di impianti fino a 500 kW, sono di tipo feed in tariff (cioè l’energia elettrica è nella disponibilità del GSE) riconosciuti alla produzione netta di energia elettrica immessa in rete e sono differenziati per fonte e potenza. Tuttavia è previsto un meccanismo di scelta opzionale tra feed in tariff e feed in premium da esercitare  per non più di due volte nell’arco della vita dell’impianto ;

- nel caso di impianti di potenza superiore a 500 kW, sono di tipo feed in premium e sono calcolati come differenza oraria, qualora positiva, tra la cosiddetta “tariffa base” (differenziata per fonte e potenza) e il prezzo zonale orario e si sommano ai ricavi di vendita dell’energia elettrica che rimane nella disponibilità del produttore. Tali incentivi sono riconosciuti alla produzione netta di energia elettrica immessa in rete e possono essere applicati, su base volontaria, anche per gli impianti di taglia inferiore, in alternativa alla feed in tariff. Questo strumento incentivante di tipo feed in premium lascia l’energia elettrica nella disponibilità dei produttori, evitando che essa sia interamente commercializzata dal GSE. Ciò è, infatti, coerente con le osservazioni più volte formulate dall’Autorità (con particolare riferimento al parere 182/2012/I/efr e, da ultimo, alla Relazione 308/2015/I/efr) nonché con la comunicazione della Commissione europea, 2014/C 200/01, in materia di aiuti di Stato.

Il meccanismo incentivante prevede l’accesso agli incentivi sulla base di tre diverse procedure:

a) accesso diretto per impianti di più piccola taglia (comunque non superiore a 250 kW), con soglie differenziate per fonte;

b) iscrizione a registro per impianti di potenza fino a 5 MW, anche in alternativa all’accesso diretto per gli aventi diritto;

c) accesso a seguito di partecipazione a procedure competitive di aste al ribasso per impianti di potenza superiore a 5 MW.

Nell’ambito delle procedure di cui alle lettere b) e c), non viene consentito l’accesso agli incentivi nel caso di impianti per i quali i lavori di realizzazione vengono avviati prima del loro inserimento nelle nuove graduatorie finalizzate all’accesso agli incentivi, con l’unica eccezione degli impianti per i quali è già stata fatta richiesta di accesso agli incentivi ai sensi del decreto interministeriale 6 luglio 2012.

Al riguardo, al fine di preservare le iniziative già avviate, si ritiene opportuno prevedere che il nuovo schema di decreto consenta l’accesso agli incentivi anche agli impianti per i quali i lavori di realizzazione vengono avviati prima del loro inserimento nelle nuove graduatorie. Si richiede, pertanto, la soppressione dell’articolo 4, commi 5 e 6, dello schema di decreto.

Tempistiche di erogazione degli incentivi. Nella Relazione 308/2015/I/efr, l’Autorità ha evidenziato che, nel 2016, oltre ai costi derivanti dalle tariffe incentivanti che sostituiranno i certificati verdi, si sosterranno i costi associati al ritiro, da parte del GSE, dei certificati verdi invenduti. Infatti le tariffe incentivanti che prenderanno il posto dei certificati verdi (in analogia agli altri feed in premium attualmente vigenti) potrebbero essere erogate dal GSE il secondo mese successivo a quello della produzione di energia elettrica anziché, come avviene per i certificati verdi, quando sceglie il produttore e comunque entro tre anni dall’emissione.

Ci si attende pertanto che, nel 2016, il costo totale imputabile ai certificati verdi (derivante dalla fine del meccanismo dei certificati verdi e dalle nuove tariffe incentivanti che ne prenderanno il posto) subisca un rilevante aumento rispetto al 2015 e che, in particolare, sia superiore a 5 miliardi di euro. Tale aumento, combinato con le variazioni attese su altri strumenti incentivanti, porta a ritenere che gli oneri derivanti dal pagamento degli incentivi a valere sul conto A3 nel 2016 potranno superare abbondantemente i 14 miliardi di euro (a fronte di circa 12,5 miliardi di euro attesi per il 2015).

Appare pertanto necessario valutare l’introduzione, nello schema di decreto, di apposite misure finalizzate a rendere sostenibile tale rilevante incremento di oneri, allocandone una parte anche agli anni successivi al 2016.

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Allegati:

 bozza DM FER presentato in Conferenza Unificata del 5/11/2015

 Allegati della bozza DM FER

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Approfondimenti:

 parere della Conferenza Unificata del 5/11/2015

 parere AEEGSI

 bozza DM del 23 settembre 2015 

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