pubblicati i Decreti sulla Cogenerazione
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011 sono stati pubblicati i due attesi decreti del Ministero dello Sviluppo Economico sulla cogenerazione ad alto rendimento.
Si tratta del Decreto 4 agosto 2011 “Integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CE”; e del Decreto 5 settembre 2011 “Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento”.
Ridefinite le metodologie di calcolo
Il DM 4 agosto 2011 "Integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CE", arrivato con grande ritardo rispetto alle tempistiche previste, ridefinisce le metodologie di calcolo per il riconoscimento della cogenerazione "ad alto rendimento".
Contiene dei nuovi allegati che in parte sostituiscono e in parte integrano gli allegati al decreto legislativo n. 20/2007 di attuazione della Direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione. Il nuovo provvedimento definisce le nuove metodologie di calcolo – allineate a quanto disposto dalla Direttiva 2004/8/CE - per il riconoscimento della cogenerazione ad alto rendimento, che avrebbero dovuto essere applicate già a partire dal 1° gennaio 2011.
Ricordiamo che fino al 31 dicembre 2010, i requisiti per il riconoscimento dell'alto rendimento erano quelli definiti dall'Aeeg con la delibera n. 42/02. Dal 1° gennaio 2011 l’Italia avrebbe dovuto applicare le nuove metodologie di calcolo, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2004/8/Ce.
Oggi finalmente, grazie ai nuovi allegati che in parte integrano e in parte sostituiscono i preesistenti allegati al Dlgs 20/2007, gli operatori hanno a disposizione i nuovi parametri di calcolo.
Incentivi
Il secondo provvedimento – DM 5 settembre 2011"Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento" – definisce i meccanismi incentivanti per la cogenerazione ad alto rendimento.
L’incentivo è basato sul sistema dei Certificati Bianchi, che vengono riconosciuti per un periodo di 10 anni per gli impianti di produzione e di 15 anni per gli impianti abbinati al teleriscaldamento. Al valore base del Certificato Bianco è inoltre applicato un coefficiente (K), differenziato per cinque scaglioni di potenza, per tener conto dei diversi rendimenti medi degli impianti e delle potenzialità di sviluppo della piccola e media cogenerazione.
Il metodo di calcolo dell’incentivo è omogeneo per tutti gli impianti ed è commisurato all’effettivo risparmio di energia primaria, che viene definito secondo i nuovi criteri selettivi introdotti dalla direttiva comunitaria 2004/8/CE, applicabili dal 1° gennaio 2011.
In particolare il decreto si applica alle unità di cogenerazione:
- entrate in esercizio, come nuove unità di cogenerazione ovvero come rifacimento di unità esistenti a decorrere dal 07/03/2007;
- entrate in esercizio dopo il 01/04/1999 e prima del 07/03/2007, riconosciute come cogenerative ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio dell'unità medesima, secondo le modalità ed i criteri e nei limiti indicati all'art. 29, comma 4, del D.Leg.vo 28/2011.
Alle unità entrate in esercizio a decorrere dal 07/03/2007 ed abbinate a reti di teleriscaldamento sono riconosciuti i certificati bianchi per un periodo di 15 anni.
Per richiedere la qualificazione come CAR (Cogenerazione ad alto rendimento), l'operatore dovrà rivolgersi al GSE (Gestore Servizi Energetici), che annualmente riconoscerà un incentivo corrispondente agli effettivi risparmi di energia primaria conseguiti e misurati.
Per i rifacimenti di impianti esistenti e per gli impianti entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 e prima del d.lgs. 20/07, sono previsti incentivi ridotti pari al 30% di quelli concessi per i nuovi impianti per un periodo di cinque anni.
L’incentivo è cumulabile solo con fondi di garanzia, detassazione e altri contributi in conto capitale. Di fatti gli incentivi, non sono cumulabili in generale con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, ma possono essere cumulati, nel rispetto delle relative modalità applicative:
- con l'accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione;
- con altri incentivi pubblici in conto capitale non eccedenti il 40% del costo dell'investimento nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 200 kW, non eccedenti il 30% nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 1 MW, e non eccedenti il 20% nel caso di impianti di potenza superiore a 1 MW;
- con l'accesso alla detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature.
Il nuovo meccanismo sarà gestito dal GSE, che si occuperà di attribuire all’impianto la qualifica CAR (Cogenerazione ad alto rendimento) e di riconoscere annualmente un incentivo sulla base degli effettivi risparmi di energia primaria conseguiti e misurati.
Norme specifiche sono infine previste per definire gli incentivi anche per i rifacimenti di impianti esistenti e per gli impianti entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 e prima del Dlgs 20/2007, cui spetta un corrispettivo pari al 30% degli incentivi previsti per i nuovi impianti per un periodo di cinque anni, secondo il recente Dlgs 28/2011 sulle energie rinnovabili.
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