produzione energetica, risparmio energetico e fiscalità agricola 

 

La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, costituiscono attività connesse a quella agricola e si considerano produttive di reddito agrario (fermo restando le disposizioni tributarie in materia di accisa), in base al comma 423 dell’articolo 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come definitivamente modificato dalle Legge di Stabilità 2016.

Oltre i predetti limiti è invece prevista l’applicazione di una tassazione forfettaria sempreché risulti rispettato il criterio della “prevalenza”, così come definito dalla  circolare n. 32/E del 6 luglio 2009 .

Per la tassazione forfettaria si utilizza il coefficiente di redditività del 25% dell'ammontare dei corrispettivi Iva ma solo relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo. E’ fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all’ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.

Una soluzione che, con tali franchigie, premia i piccoli impianti aziendali realizzati da imprese agricole e risolve il problema della tassazione sui corrispettivi percepiti per gli impianti incentivati con la tariffa omnicomprensiva.

L’Agenzia delle entrate ha regolamentato la materia con la  circolare 20/E del 18/05/2016 e successivamente con la risoluzione 54/E del 18 luglio 2016.

 

FOTOVOLTAICO

Relativamente al “fotovoltaico”, con  risoluzione n. 86/E del 15 ottobre 2015, è stato precisato che, entro il limite dei 260.000 kWh, la produzione e la cessione da fonti fotovoltaiche costituiscono sempre attività connesse a quella agricola e si considerano produttive di reddito agrario.

L’ambito di applicazione della nuova tassazione forfettaria riguarda invece la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche oltre i 260.000 kWh anno, sempreché tuttavia risultino rispettati i criteri di connessione all’attività agricola principale individuati dalla circolare n. 32/E del 6 luglio 2009  (ovvero dalla nota ministeriale prot. n. 3896 del 2008).

In caso contrario, troveranno applicazione, per la parte di reddito derivante dalla produzione di energia in eccesso le regole ordinarie in materia di reddito d’impresa. Tali conclusioni sono state riprese nella circolare n. 20/E del 18 maggio 2016.

FONTI RINNOVABILI AGROFORESTALI

Con riferimento alla produzione e alla cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, si chiarisce che la tassazione su base catastale trova applicazione solo nei limiti della franchigia di 2.400.000 kWh, individuata dal legislatore, nel presupposto che ricorra il requisito della prevalenza che caratterizza le attività agricole connesse, così come precisato nella circolare n. 32/E del 6 luglio 2009 .

Di fatti il requisito di prevalenza deve sussistere anche per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili in ragione dell’assimilazione operata dal legislatore di tale produzione alle attività agricole connesse di cui all’articolo 2135, terzo comma, del codice civile.

In linea generale, si rammenta che il requisito della prevalenza risulta soddisfatto quando, in termini quantitativi, i prodotti utilizzati nello svolgimento delle attività connesse ed ottenuti direttamente dall’attività agricola svolta nel fondo siano prevalenti, ossia superiori rispetto a quelli acquistati presso terzi.

In particolare, laddove il confronto quantitativo non sia possibile perché i beni sono di natura diversa, deve farsi riferimento al valore degli stessi, rapportando il valore normale dei prodotti agricoli ottenuti dall’attività agricola svolta nel fondo e il costo dei prodotti acquistati da terzi. Il requisito della prevalenza si considera in tal caso soddisfatto quando il valore dei prodotti propri sia superiore al costo sostenuto per acquistare prodotti di terzi.

Laddove non sia possibile effettuare il confronto, in quanto i prodotti non sono suscettibili di valutazione (come ad esempio nel caso dei residui zootecnici), la prevalenza può essere riscontrata effettuando una comparazione “a valle” del processo produttivo dell’impresa, tra l’energia derivante da prodotti propri e quella derivante da prodotti acquistati da terzi.

Si precisa, infine, che così come accade per il fotovoltaico, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, oltre i 2.400.000 kWh, va assoggettata a tassazione forfettaria, sempre a condizione che risulti quindi verificato il requisito della prevalenza.

In assenza del requisito della prevalenza, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali saranno assoggettate a tassazione secondo le ordinarie regole in materia di reddito d’impresa.

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RISPARMIO ENERGETICO E TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA

Nel reddito catastale entrano anche i “certificati bianchi” (o TEE-Titoli di Efficienza Energetica). L’Agenzia ha affermato che se i certificati sono attribuiti ad imprenditori agricoli che determinano su base catastale il reddito conseguito attraverso l’esercizio delle attività “tipiche”, anche i proventi dalla vendita dei certificati medesimi sono assorbiti dalla determinazione catastale del reddito, in quanto scaturenti dall’attribuzione a seguito di un risparmio di energia derivante direttamente dallo svolgimento dell’attività agricola.

Sono assorbiti dal reddito catastale anche i proventi spettanti all’impresa che non acquista direttamente la caldaia “sostitutiva”, ma consente (in cambio di una percentuale del prezzo di vendita del certificato) che la stessa le venga fornita in comodato e si obbliga ad utilizzarla nell’attività caratteristica.

 

 

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Approfondimenti:

l'impresa agroenergetica

La nozione di impresa agricola ha subito negli ultimi anni, profonde modifiche, la formulazione originaria dell’art.2135 del codice civile disponeva che “E’ imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame ed attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura”.

 

L’art.1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, Orientamento e modernizzazione del  settore agricolo, a norma dell’art.7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, quindi, ha provveduto ha sostituire integralmente l’articolo 2135 del codice civile ridefinendo la figura dell’ imprenditore agricolo così come segue:

“E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

 

Tale norma, quindi, ha qualificato anche le attività agro-energetiche tra le attività connesse a quelle agricole, codificando e valorizzando il ruolo che l’impresa agricola può avere nelle politiche energetiche.

 

il regime fiscale

A  proposito del regime fiscale è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con la  circolare n. 32/E del 6 luglio 2009 , ha provveduto a far luce sulla nozione di  reddito agrario e sulla produzione di energia da impianti fotovoltaici e biocarburanti, sul corretto trattamento tributario delle attività di produzione e vendita di elettricità, calore, carburanti e prodotti chimici delle imprese agricole nonché sulla tariffa incentivante percepita dagli imprenditori del fotovoltaico e sui certificati verdi. Inoltre l’Agenzia delle Entrate, con la  risoluzione n.88/E del 2010 ha chiarito il  regime fiscale della tariffa omnicomprensiva.

A beneficiare dello specifico regime fiscale previsto per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono le imprese agricole:                                                                                                                   

·         le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali che esercitano le attività agricole di cui all’articolo 2135 del c.c.;                                                                                                                             

·         le società di persone, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 99 del 2004 che optano per la determinazione del reddito su base catastale.

Per ciò che attiene l’ambito applicativo generale, sono considerate produttive di reddito agrario le produzioni di energia e carburanti, effettuate dall’imprenditore agricolo, solo qualora risulti verificato, con riferimento ai prodotti utilizzati per tali produzioni, il requisito della prevalenza. In linea generale, il requisito risulta soddisfatto quando, in termini quantitativi, i prodotti utilizzati nello svolgimento dell’attività connesse ed ottenuti direttamente dall’attività agricola svolta nel fondo, risultano prevalenti, ossia superiori, rispetto a quelli acquistati presso terzi. Nel caso in cui il confronto quantitativo non è possibile perché i beni sono di natura diversa, si fa riferimento al valore degli stessi, rapportando il valore normale dei prodotti agricoli ottenuti dall’attività agricola svolta nel fondo e il costo dei prodotti acquistati da terzi. Il requisito della prevalenza si considera in tal caso soddisfatto quando il valore dei prodotti propri è superiore al costo sostenuto per acquistare prodotti di terzi. Laddove non è possibile effettuare il confronto in quanto i prodotti non sono suscettibili di valutazione (come ad esempio nel caso dei residui zootecnici), la prevalenza potrà essere riscontrata effettuando una comparazione “a valle” del processo produttivo dell’impresa, tra l’energia derivante da prodotti propri e quella derivante da prodotti acquistati da terzi.

La produzione e la cessione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli è sempre produttiva di reddito agrario per la parte generata dai primi 200 kW di potenza nominale installata. Diversamente, ossia se generata da impianti di potenza superiore ai superiori a 200 kW, l’energia prodotta in eccesso rispetto a quella che sarebbe derivata da un impianto di potenza fino a 200 kW, è produttiva di reddito agrario solo se ricorre uno dei requisiti :

·         la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti dall’articolo 2 del D.M. 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti.

·         il volume d’affari derivante dell’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 kW. Detto volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica;

·         entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 kW di potenza installata eccedente il limite dei 200 kW, l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola.

La tariffa fissa omnicomprensiva versata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) alle persone fisiche e gli enti non commerciali che immettono in rete l’energia prodotta con impianti fino a 20 kW usati per alimentare l’abitazione privata o la sede dell’organizzazione non è imponibile ai fini IVA, mentre sul fronte delle imposte dirette rientra tra i redditi diversi. È questo, in sintesi, il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.88/E del 2010 , che si sofferma sul corretto trattamento fiscale delle somme pagate dal GSE per incentivare la produzione di energia pulita. Il documento di prassi precisa, inoltre, che l’immissione in rete dell’energia non autoconsumata costituisce sempre un’attività commerciale quando è effettuata da persone fisiche o enti non commerciali titolari di impianti non destinati a soddisfare principalmente bisogni “personali” o con una potenza superiore ai 20 kW. Una regola valida anche quando i sistemi di produzione sono gestiti da contribuenti che svolgono attività commerciale o di lavoro autonomo. In tutti questi casi, la tariffa omnicomprensiva rappresenta un corrispettivo di vendita soggetto a IVA e, per quanto riguarda la tassazione diretta, un ricavo che concorre alla determinazione del reddito d’impresa.

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