Legge Stabilità 2016 

  • Pubblicato il: 04/01/2016 

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Modifiche significative per il settore agroenergetico nella Legge di Stabilità: 96 milioni annui dall’aumento IVA del pellet che passa al 22% e conferma dell'assimilazione a reddito agricolo della produzione di energia rinnovabile ma con franchigie. Anche la rideterminazione delle rendite catastali degli impianti potrebbero essere interessata dalle nuove disposizioni.

È entrata in vigore dal 1° gennaio la Legge di Stabilità 2016, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015, n. 302, S. della L. 28 dicembre 2015, n. 208, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, con due significative modifiche alla disciplina fiscale del settore agricolo che interessano i produttori di energia rinnovabile.

Produzione da rinnovabili e reddito agrario

La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh/anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh/anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, si considerano produttive di reddito agrario. Oltre i limiti di cui sopra invece si utilizza il coefficiente di redditività del 25% dell'ammontare dei corrispettivi Iva ma solo relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo.

Una soluzione che, con tali franchigie, premia i piccoli impianti aziendali realizzati da imprese agricole e risolve il problema della tassazione sui corrispettivi percepiti per gli impianti incentivati con la tariffa omnicomprensiva.

Infatti a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa), la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse (ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile) e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti che rivestono la qualifica di società agricola (di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all’ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. n. 442/1997.

Per la stima degli effetti finanziari, si ripropone la stima di norme analoghe – introdotte in via transitoria per l’anno 2014 (Articolo 22 del D.L. n. 66/2014) e per l’anno 2015 (Articolo 12 del DL n. 192/2015) - alle quali sono stati ascritti effetti finanziari, in termini di competenza, pari a 14 milioni annui. Per gli effetti di cassa, si considera quindi un acconto del 75% che non rileva nel primo anno. Pertanto gli effetti stimati IRPEF/IRES saranno di 24,5 milioni di euro per il 2017 e 14,0 milioni di euro per il 2018.

Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo ha precisato, in merito alla richiesta di considerare un possibile effetto incentivante determinato dalla minore tassazione, che la norma “non rappresenta un regime agevolativo, ma esclude tali produzioni secondo determinati limiti da una tassazione più pesante. La stima non considera di conseguenza i possibili effetti di incentivo perché realizzata come differenziale rispetto a quanto già scontato nel bilancio dello Stato”.

Inoltre, con riferimento alla stima degli effetti di cassa (per cui non sono ascritti effetti nel primo anno di applicazione), il Governo – riportando le stime ascritte a legislazione vigente e a legislazione variata - chiarisce che, poiché il regime introdotto a regime dalla norma in esame è vigente nel 2015 in via transitoria, il minore acconto 2016 risulta già scontato nei tendenziali in quanto determinato in base al metodo storico sui redditi 2015.

Pellet IVA al 22%

L’IVA sul pellet torna al 22%, con effetti positivi di gettito stimati in 96 milioni annui a decorrere dal 2016. Infatti nel corso dell’esame presso il Senato, è stato soppresso il comma che prevedeva la riduzione, dal 22% al 10%, dell’Iva sul pellet. I proventi però saranno posti a incremento del Fondo ISPE - ISTITUTO DI STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA;

Altre novità significative riguardano:

Accise elettricità da rinnovabili

L’esenzione dall’accisa dell’energia elettrica prodotta da impianti a rinnovabili di potenza superiore a 20 kW e consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni (prevista dell’art. 52, comma 3, lettera b), D.Lgs. n. 504/1995) si applica anche all’energia consumata da soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’art. 4, comma 1, n. 8), legge n. 1643/1962 (dunque società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica che non sono state assoggettate a trasferimento all’ENEL) in locali e in luoghi diversi dalle abitazioni.

Incentivi prolungati per i vecchi impianti a biomassa

Grazie ad un emendamento inserito in Commissione Bilancio alla Camera si estendono per ulteriori 5 anni gli incentivi agli impianti a biomassa, biogas e bioliquidi sostenibili, che escono o sono usciti dal periodo incentivato entro la fine del 2016. Secondo alcune stime la misura potrebbe costare da 230 a 300 milioni di euro all'anno. La modifica dispone che alla produzione di energia elettrica di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili, che cessano entro la fine del 2016 di beneficiare di incentivi sull’energia prodotta (in alternativa ai prezzi minimi garantiti, previsti dall’articolo 24, comma 8 del D.Lgs. n. 28/2011, mai attuato) sia concesso un diritto a fruire fino al 31 dicembre 2020 di un incentivo all’energia prodotta, pari all’80% di quello attuale, cioè di quello riconosciuto dal D.M. 6 luglio 2012 agli impianti di nuova costruzione e di pari potenza.

L’erogazione dell'incentivo - dispone l'emendamento - è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto di stato.

Per questo i produttori interessati al prolungamento dovranno fornire al MiSE tutti gli elementi per la notifica alla Commissione UE che dovrà verificare - per ogni impianto - le compatibilità ai sensi della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020.

Il riferimento è alla Comunicazione 2014/C 200/01, secondo la quale la Commissione considererà compatibili gli aiuti agli impianti a biomassa dopo l’ammortamento dell’impianto “se lo Stato membro interessato dimostra che i costi operativi sostenuti dal beneficiario dopo l’ammortamento dell’impianto risultano ancora superiori al prezzo di mercato dell’energia in questione” e a condizione che siano l’aiuto sia “concesso unicamente sulla base dell’energia prodotta da fonti rinnovabili”, che la misura sia “concepita in modo tale da compensare la differenza tra i costi operativi a carico del beneficiario e il prezzo di mercato” e che sia “in atto un meccanismo di controllo volto a verificare se i costi operativi sostenuti continuano ad essere superiori al prezzo di mercato”.

confermate detrazioni del 50% e del 65% sull'Ecobonus

Sono state prorogate fino al 31 dicembre 2016 sia la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, sia la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie e tutta una serie di interventi tra cui l'installazione di fotovoltaico e sistemi di accumulo.

La detrazione fiscale del 65% per l'efficienza energetica viene estesa anche ad alcuni interventi di domotica, cioè all’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e climatizzazione nelle unità abitative

rendite catastali per gli immobili dei Gruppi D e E

A decorrere dal 1° gennaio 2016, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo sono esclusi dalla determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E.  

Pertanto potrebbero verificarsi i requisiti per cui gli intestatari catastali degli impianti fotovoltaici già censiti sono parimenti legittimati a presentare “atti di aggiornamento” (ai sensi del D.M. Finanze 19/4/1994 n. 701) per la “rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri introdotti dalla norma (articolo 22 della Legge di Stabilità). Pertanto considerando che, limitatamente all’anno di imposizione 2016, qualora tali atti siano presentati entro il 15/6/2016, avranno effetto dal 1/1/2016, se l’interpretazione favorevole della norma sarà confermata anche da una circolare chiarificatrice dell’Agenzia delle Entrate, questo potrebbe comportare un riduzione della TASI già dal primo versamento successivo all’atto di rideterminazione della rendita.

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Approfondimenti:

- Legge si Stabilità 2016, LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208

- Per approfondimenti in merito alla rideterminazione delle rendite catastali per gli immobili dei Gruppi D e E

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