Fotovoltaico
Fotovoltaico
La potenza fotovoltaica installata su tutto il territorio nazionale ha superato i 12 GW per oltre 300.000 impianti in esercizio ( fonte GSE, dicembre 2011), grazie al meccanismo di incentivazione denominato "
conto energia
". PIù del 30% sono impianti realizzati nel settore agricolo.
cosa è
La tecnologia fotovoltaica consente di trasformare direttamente in energia elettrica l'energia associata alla radiazione solare, sfruttando il cosiddetto effetto fotovoltaico. Le tecnologie commerciali più comuni sono: Silicio monocristallino; Silicio policristallino; Silicio amorfo (film sottile).
Per avere maggiori informazioni vi invitiamo a consultare le seguenti pagine:
GLI INCENTIVI
Gli incentivi presenti in Italia sono i più alti a livello mondiale e tendono a privilegiare le soluzioni integrate nell`edilizia e la contemporanea realizzazione di interventi per ridurre i consumi energetici negli edifici.
Il meccanismo di incentivazione degli impianti fotovoltaici è stato introdotto per la prima volta in Italia dal decreto interministeriale del 28 luglio 2005 (denominato primo Conto Energia ), successivamente integrato con il decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 (denominato secondo Conto Energia ), sostituito poi dal decreto interministeriale 6 agosto 2010 ( denominato terzo Conto Energia ).E' attualmente regolato dal decreto interministeriale del 5 maggio 2011 ( denominato quarto Conto Energia DM del 05/05/2011 ).
Il Conto Energia remunera, con apposite tariffe incentivanti, l’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici per un periodo di 20 anni. La tariffa è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione. Inoltre il periodo di diritto alle tariffe incentivanti è considerato al netto di eventuali interruzioni dovute a problematiche connesse alla sicurezza della rete ovvero a seguito di eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorità.
Prevede una classificazione semplificata degli impianti fotovoltaici, prevedendo la distinzione tariffaria tra due sole tipologie di intervento:
- gli “impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici”, installati seguendo particolari modalità di posizionamento indicate nell’Allegato 2 del Decreto;
- gli “altri impianti fotovoltaici”, ovvero tutti gli impianti fotovoltaici non ricadenti nella precedente tipologia ivi inclusi gli impianti a terra.
Il Decreto prevede, inoltre, la distinzione tra Grandi Impianti per i quali l’ammissione alle tariffe incentivanti passa attraverso l’iscrizione a un apposito registro informatico gestito dal GSE e Piccoli Impianti.
Gli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio a partire dal primo giugno 2011 i cui Soggetti Responsabili sono persone fisiche, persone giuridiche, soggetti pubblici o condomini di unità immobiliari ovvero di edifici, hanno diritto a una tariffa incentivante articolata secondo i valori riportati nella Tabella 1, nella Tabella 2 e nalla Tabella 3:
Tabella 3 – Le tariffe per gli impianti fotovoltaici per il primo e secondo semestre 2012
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Primo Semestre 2012
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Secondo Semestre 2012
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Intervallo di potenza
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Impianti
sugli edifici
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Altri impianti
fotovoltaici
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Impianti
sugli edifici
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Altri impianti
fotovoltaici
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[kW]
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[€/kWh]
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[€/kWh]
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[€/kWh]
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[€/kWh]
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1≤P≤3
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0,274
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0,240
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0,252
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0,221
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3<P ≤20
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0,247
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0,219
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0,227
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0,202
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20<P ≤200
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0,233
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0,206
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0,214
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0,189
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200<P ≤1000
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0,224
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0,172
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0,202
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0,155
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1000<P ≤5000
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0,182
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0,156
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0,164
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0,140
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P>5000
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0,171
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0,148
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0,154
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0,133
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A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull’energia immessa nel sistema elettrico, sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa specifica come indicato nelle Regole Tecniche (di prossima pubblicazione).
IL REGIME FISCALE AGRICOLO
La produzione e la cessione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli è sempre produttiva di reddito agrario per la parte generata dai primi 200 kW di potenza nominale installata. Diversamente, ossia se generata da impianti di potenza superiore ai superiori a 200 kW, l’energia prodotta in eccesso rispetto a quella che sarebbe derivata da un impianto di potenza fino a 200 kW, è produttiva di reddito agrario solo se ricorre uno dei requisiti :
· la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti dall’articolo 2 del D.M. 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti.
· il volume d’affari derivante dell’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 kW. Detto volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica;
· entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 kW di potenza installata eccedente il limite dei 200 kW, l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 32/E
Imprenditori agricoli - produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti e di prodotti chimici derivanti prevalentemente da prodotti del fondo: aspetti fiscali. Articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 46/E
Articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 – Disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti fotovoltaici.
LE SERRE FOTOVOLTAICHE
Le serre fotovoltaiche hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per “impianti fotovoltaici realizzati su edifici” e la tariffa spettante per altri edifici quando i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti, per tutta la durata dell’erogazione della tariffa incentivante, a serre dedicate alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile
I moduli, ovvero la porzione di copertura della serra in cui essi sono integrati, devono avere una distanza minima dal suolo di 2 m.
LIMITAZIONI PER IMPIANTI INSTALLATI A TERRA SU AREE AGRICOLE
In applicazione dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, nel caso di impianti con moduli collocati a terra in aree agricole l’accesso al registro e agli incentivi è consentito a condizione che:
a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri;
b) non sia destinato all’installazione degli impianti più del 10% della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente.
Tali prescrizioni non si applicano:
- agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 2011 (29 marzo 2011) o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 2011;
- ai terreni abbandonati da almeno 5 anni alla data di richiesta di iscrizione al registro per i “grandi impianti” o di richiesta di accesso agli incentivi.
Il titolo autorizzativo/abilitativo si intende conseguito alla data in cui l’amministrazione competente rilascia l’atto conclusivo del procedimento di autorizzazione. Il titolo autorizzativo/abilitativo non sarà pertanto ritenuto conseguito in presenza di un atto endoprocedimentale, quale, in via esemplificativa, il Verbale della Conferenza dei Servizi, seppur di contenuto positivo, in caso di Autorizzazione Unica.
Nell’ipotesi di Denuncia di Inizio Attività (DIA) o di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), il titolo abilitativo si intende conseguito decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione all’ente comunale competente, senza che siano intervenuti espliciti dinieghi e senza che si siano verificate le cause di sospensione di detto termine di 30 giorni, quali la necessità di acquisire atti di competenza dello stesso Comune, la convocazione di Conferenza di servizi per acquisire atti di amministrazioni diverse e l’attivazione del potere sostitutivo (art. 23 DPR 380/2001 e art. 6, comma 5, d.lgs. 28/2011).
Costituisce titolo abilitativo anche il possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi del secondo periodo del comma 7 dell’articolo 5 del decreto interministeriale 19 febbraio 2007, come vigente fino alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale 6 agosto 2010; in tal caso fa fede la data di rilascio del
provvedimento.
Quanto alla verifica della data di richiesta per il conseguimento del titolo autorizzativo/abilitativo, l’iter si intende avviato con la presentazione della richiesta di Autorizzazione Unica alla Regione competente, o alla Provincia delegata ovvero con la presentazione della DIA o della PAS al Comune territorialmente competente.
Qualora le legislazioni regionali consentano al proponente di avviare il procedimento anche con la presentazione di istanze diverse, come ad esempio quella di verifica ambientale, l’iter si intende avviato anche con la presentazione di tali istanze. In tal caso il soggetto responsabile dovrà indicare gli estremi delle norme regionali.
Per quanto attiene alla Comunicazione di Inizio Attività (CIA) e alla Segnalazione Certificata di inizio Attività (SCIA), l’iter si intende avviato e concluso con la presentazione delle stesse al Comune territorialmente competente. Ai fini dell’individuazione della data di presentazione del titolo (DIA, SCIA, PAS, CIA), farà fede la data di ricevimento del Comune, comprovata, ad esempio, mediante ricevuta di ritorno, protocollo/vidimazione dell’amministrazione ricevente.
Ai fini dell’applicazione delle suddette condizioni valgono le seguenti precisazioni:
- si definiscono impianti a terra gli impianti per i quali i moduli non sono fisicamente installati su edifici e che non rientrano nella definizione di pergole, pensiline, barriere acustiche, tettoie e serre;
- il proponente è colui che, avendo la disponibilità dell’area agricola su cui installare l’impianto, presenta al GSE, in qualità di Soggetto Responsabile, richiesta di iscrizione al registro o di concessione della tariffa incentivante;
- si definisce area conteggiata la superficie di terreno agricolo nella disponibilità del proponente rispetto alla quale viene calcolata l’estensione massima del 10% da destinare all’installazione dell’impianto fotovoltaico;
- la disponibilità dell’area conteggiata deve essere attestata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/00 circa il possesso di un idoneo titolo che comprovi la proprietà, la locazione, l’usufrutto, il diritto di superficie o di un contratto di servitù stipulato per atto pubblico, con contenuto negativo e obbligo, a carico del proprietario del terreno, di non costruire, o permettere a terzi di costruire, impianti fotovoltaici a terra in tale area per l’intera durata dell’incentivazione;
- il Soggetto Responsabile deve garantire il rispetto delle condizioni, di cui ai punti a) e b) elencati al primo capoverso del presente paragrafo, per l’intero periodo di incentivazione, pena la decadenza del diritto a beneficiare degli incentivi;
- l’allegato 3-A del Decreto definisce, al punto f1) dell’articolo 1, la superficie destinata all’installazione dell’impianto fotovoltaico quale quella individuata dal perimetro al cui interno ricadono i moduli fotovoltaici. Più precisamente tale superficie è comprensiva di tutti gli spazi liberi tra i pannelli, delle aree di sedime delle strutture accessorie e delle eventuali recinzioni;
- ai fini della verifica del requisito di cui al punto b) di cui sopra, i terreni, che costituiscono l’area conteggiata, devono essere contigui all’area destinata all’installazione dell’impianto stesso. La contiguità fisica è rispettata anche se tra l’area interessata dall’impianto e le restanti aree del terreno agricolo nella disponibilità del proponente si interpongano strade, altre infrastrutture lineari o corsi d’acqua;
- per il rispetto delle condizioni di cui al punto b) di cui sopra l’area conteggiata deve essere calcolata tenendo conto anche della superficie occupata da altri impianti fotovoltaici preesistenti, realizzati nell’ambito di precedenti decreti, che insistono sulla stessa area, nella disponibilità del medesimo proponente;
- la distanza minima di 2 km deve essere rispettata anche nei confronti di altri impianti fotovoltaici preesistenti collocati su terreni appartenenti al medesimo proprietario;
- il rispetto dei 2 km deve essere verificato con riferimento alla linea di minima distanza tra i perimetri che delimitano i due campi fotovoltaici, rilevata attraverso una orto fotogrammetria da indicare in una specifica planimetria trasmessa in allegato alla richiesta di iscrizione al registro o di concessione della tariffa incentivante.
Per gli impianti multi-sezione all’atto della richiesta di incentivazione o d’iscrizione al registro della prima sezione deve essere dichiarata l’area conteggiata relativamente al totale delle sezioni da realizzare su aree agricole.
Disposizioni sulle limitazioni al frazionamento degli impianti (Art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011)
Ai fini dell’attribuzione delle tariffe incentivanti, più impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo Soggetto Responsabile o riconducibili a un unico Soggetto Responsabile e localizzati su una medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come un unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti.
Di seguito sono definiti i requisiti e le regole volti ad evitare il frazionamento di un impianto in più impianti di ridotta potenza al fine di ottenere tariffe più elevate. Tali requisiti e regole si applicano a tutti gli impianti di cui ai Titoli II, III e IV del DM 5 maggio 2011 senza tener conto di eventuali impianti preesistenti incentivati ai sensi dei precedenti Decreti.
Si ritengono soggetti riconducibili ad un unico Soggetto Responsabile le persone giuridiche collegate, controllanti e/o controllate, ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché le persone giuridiche che esercitano attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell’art. 2497 c.c. o nei confronti delle quali, sia ravvisabile, dall’analisi degli elementi oggettivi e soggettivi, un sostanziale collegamento societario.
Dal punto di vista delle tipologie installative, ai soli fini dell’applicazione dell’art. 12, comma 5 del Decreto, gli impianti si suddividono in impianti installati su terreni censiti nel Nuovo Catasto Terreni (NCT) e impianti installati su Unità immobiliari censite nel Catasto dei Fabbricati (CdF).
Per impianti installati su terreni il sito d’installazione è identificato dal foglio e dalla particella catastale del NCT.
Per impianti fisicamente installati su Unità immobiliari il sito d’installazione coincide con l’Unità immobiliare, identificata da: codice comunale, numero del foglio di mappa, numero della particella su cui è costruito il fabbricato e numero del subalterno.
Per impianti installati su terreno si definiscono contigue le particelle catastali fisicamente confinanti o separate da una superficie la cui area è inferiore al 20% della superficie della particella di dimensioni maggiori.
Per impianti fisicamente installati su unità immobiliari le regole volte ad evitare il frazionamento di un impianto si applicano alle singole unità immobiliari, per cui più impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo Soggetto Responsabile o riconducibili a un unico Soggetto Responsabile e localizzati su un’unità immobiliare, identificata da uno specifico subalterno, si intendono come un unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti.
Agli impianti, realizzati in fasi successive e riconducibili a un unico soggetto responsabile, si applicano le seguenti disposizioni:
a) la tariffa riconosciuta sarà determinata sulla base della potenza globale degli impianti realizzati, nel rispetto delle tipologie installative e delle date di entrata in esercizio dei singoli impianti, se necessario aggiornando – a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’ultimo impianto – le tariffe precedentemente riconosciute agli impianti già entrati in esercizio;
b) fermo restando quanto previsto alla precedente lettera a) in ordine alla tariffa spettante, per gli impianti che entrino in esercizio nel periodo 2011-2012 l’obbligo di iscrizione al registro si applica per l’impianto/gli impianti che comportano il superamento delle potenze di cui alla definizione di “piccoli impianti”.
DOCUMENTI UTILI
NORME DEL QUARTO CONTO ENERGIA
DM 5 maggio 2011
NORME DEL TERZO CONTO ENERGIA
DM 6 agosto 2010
Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.
Delibera ARG/elt 181/10
Attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 agosto 2010, ai fini dell’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.
NORME RELATIVE AL PREMIO ABBINATO A UN USO EFFICIENTE DELL'ENERGIA
Dlgs 311/06
Rendimento energetico in edilizia.
Dlgs 192/05
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
DM 26 Giugno 2009
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
DM 6 agosto 2009
Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
DPR 2 aprile 2009, n. 59
Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
Legge 9 gennaio 1991, n. 10
Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
DPR 26 agosto 1993, n. 412 integrato e modificato con il DPR 21 dicembre 1999, n. 551
Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
Delibera AEEG EEN 3/08
Aggiornamento del fattore di conversione dei kWh in tonnellate equivalenti di petrolio connesso al meccanismo dei titoli di efficienza energetica.
Dlgs 115/08
Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.