LIMITAZIONI PER IMPIANTI INSTALLATI A TERRA SU AREE AGRICOLE
In applicazione dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, nel caso di impianti con moduli collocati a terra in aree agricole l’accesso al registro e agli incentivi è consentito a condizione che:
a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri;
b) non sia destinato all’installazione degli impianti più del 10% della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente.
Tali prescrizioni non si applicano:
- agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 2011 (29 marzo 2011) o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 2011;
- ai terreni abbandonati da almeno 5 anni alla data di richiesta di iscrizione al registro per i “grandi impianti” o di richiesta di accesso agli incentivi.
Il titolo autorizzativo/abilitativo si intende conseguito alla data in cui l’amministrazione competente rilascia l’atto conclusivo del procedimento di autorizzazione. Il titolo autorizzativo/abilitativo non sarà pertanto ritenuto conseguito in presenza di un atto endoprocedimentale, quale, in via esemplificativa, il Verbale della Conferenza dei Servizi, seppur di contenuto positivo, in caso di Autorizzazione Unica.
Nell’ipotesi di Denuncia di Inizio Attività (DIA) o di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), il titolo abilitativo si intende conseguito decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione all’ente comunale competente, senza che siano intervenuti espliciti dinieghi e senza che si siano verificate le cause di sospensione di detto termine di 30 giorni, quali la necessità di acquisire atti di competenza dello stesso Comune, la convocazione di Conferenza di servizi per acquisire atti di amministrazioni diverse e l’attivazione del potere sostitutivo (art. 23 DPR 380/2001 e art. 6, comma 5, d.lgs. 28/2011).
Costituisce titolo abilitativo anche il possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi del secondo periodo del comma 7 dell’articolo 5 del decreto interministeriale 19 febbraio 2007, come vigente fino alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale 6 agosto 2010; in tal caso fa fede la data di rilascio del
provvedimento.
Quanto alla verifica della data di richiesta per il conseguimento del titolo autorizzativo/abilitativo, l’iter si intende avviato con la presentazione della richiesta di Autorizzazione Unica alla Regione competente, o alla Provincia delegata ovvero con la presentazione della DIA o della PAS al Comune territorialmente competente.
Qualora le legislazioni regionali consentano al proponente di avviare il procedimento anche con la presentazione di istanze diverse, come ad esempio quella di verifica ambientale, l’iter si intende avviato anche con la presentazione di tali istanze. In tal caso il soggetto responsabile dovrà indicare gli estremi delle norme regionali.
Per quanto attiene alla Comunicazione di Inizio Attività (CIA) e alla Segnalazione Certificata di inizio Attività (SCIA), l’iter si intende avviato e concluso con la presentazione delle stesse al Comune territorialmente competente. Ai fini dell’individuazione della data di presentazione del titolo (DIA, SCIA, PAS, CIA), farà fede la data di ricevimento del Comune, comprovata, ad esempio, mediante ricevuta di ritorno, protocollo/vidimazione dell’amministrazione ricevente.
Ai fini dell’applicazione delle suddette condizioni valgono le seguenti precisazioni:
- si definiscono impianti a terra gli impianti per i quali i moduli non sono fisicamente installati su edifici e che non rientrano nella definizione di pergole, pensiline, barriere acustiche, tettoie e serre;
- il proponente è colui che, avendo la disponibilità dell’area agricola su cui installare l’impianto, presenta al GSE, in qualità di Soggetto Responsabile, richiesta di iscrizione al registro o di concessione della tariffa incentivante;
- si definisce area conteggiata la superficie di terreno agricolo nella disponibilità del proponente rispetto alla quale viene calcolata l’estensione massima del 10% da destinare all’installazione dell’impianto fotovoltaico;
- la disponibilità dell’area conteggiata deve essere attestata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/00 circa il possesso di un idoneo titolo che comprovi la proprietà, la locazione, l’usufrutto, il diritto di superficie o di un contratto di servitù stipulato per atto pubblico, con contenuto negativo e obbligo, a carico del proprietario del terreno, di non costruire, o permettere a terzi di costruire, impianti fotovoltaici a terra in tale area per l’intera durata dell’incentivazione;
- il Soggetto Responsabile deve garantire il rispetto delle condizioni, di cui ai punti a) e b) elencati al primo capoverso del presente paragrafo, per l’intero periodo di incentivazione, pena la decadenza del diritto a beneficiare degli incentivi;
- l’allegato 3-A del Decreto definisce, al punto f1) dell’articolo 1, la superficie destinata all’installazione dell’impianto fotovoltaico quale quella individuata dal perimetro al cui interno ricadono i moduli fotovoltaici. Più precisamente tale superficie è comprensiva di tutti gli spazi liberi tra i pannelli, delle aree di sedime delle strutture accessorie e delle eventuali recinzioni;
- ai fini della verifica del requisito di cui al punto b) di cui sopra, i terreni, che costituiscono l’area conteggiata, devono essere contigui all’area destinata all’installazione dell’impianto stesso. La contiguità fisica è rispettata anche se tra l’area interessata dall’impianto e le restanti aree del terreno agricolo nella disponibilità del proponente si interpongano strade, altre infrastrutture lineari o corsi d’acqua;
- per il rispetto delle condizioni di cui al punto b) di cui sopra l’area conteggiata deve essere calcolata tenendo conto anche della superficie occupata da altri impianti fotovoltaici preesistenti, realizzati nell’ambito di precedenti decreti, che insistono sulla stessa area, nella disponibilità del medesimo proponente;
- la distanza minima di 2 km deve essere rispettata anche nei confronti di altri impianti fotovoltaici preesistenti collocati su terreni appartenenti al medesimo proprietario;
- il rispetto dei 2 km deve essere verificato con riferimento alla linea di minima distanza tra i perimetri che delimitano i due campi fotovoltaici, rilevata attraverso una orto fotogrammetria da indicare in una specifica planimetria trasmessa in allegato alla richiesta di iscrizione al registro o di concessione della tariffa incentivante.
Per gli impianti multi-sezione all’atto della richiesta di incentivazione o d’iscrizione al registro della prima sezione deve essere dichiarata l’area conteggiata relativamente al totale delle sezioni da realizzare su aree agricole.
Disposizioni sulle limitazioni al frazionamento degli impianti (Art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011)
Ai fini dell’attribuzione delle tariffe incentivanti, più impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo Soggetto Responsabile o riconducibili a un unico Soggetto Responsabile e localizzati su una medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come un unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti.
Di seguito sono definiti i requisiti e le regole volti ad evitare il frazionamento di un impianto in più impianti di ridotta potenza al fine di ottenere tariffe più elevate. Tali requisiti e regole si applicano a tutti gli impianti di cui ai Titoli II, III e IV del DM 5 maggio 2011 senza tener conto di eventuali impianti preesistenti incentivati ai sensi dei precedenti Decreti.
Si ritengono soggetti riconducibili ad un unico Soggetto Responsabile le persone giuridiche collegate, controllanti e/o controllate, ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché le persone giuridiche che esercitano attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell’art. 2497 c.c. o nei confronti delle quali, sia ravvisabile, dall’analisi degli elementi oggettivi e soggettivi, un sostanziale collegamento societario.
Dal punto di vista delle tipologie installative, ai soli fini dell’applicazione dell’art. 12, comma 5 del Decreto, gli impianti si suddividono in impianti installati su terreni censiti nel Nuovo Catasto Terreni (NCT) e impianti installati su Unità immobiliari censite nel Catasto dei Fabbricati (CdF).
Per impianti installati su terreni il sito d’installazione è identificato dal foglio e dalla particella catastale del NCT.
Per impianti fisicamente installati su Unità immobiliari il sito d’installazione coincide con l’Unità immobiliare, identificata da: codice comunale, numero del foglio di mappa, numero della particella su cui è costruito il fabbricato e numero del subalterno.
Per impianti installati su terreno si definiscono contigue le particelle catastali fisicamente confinanti o separate da una superficie la cui area è inferiore al 20% della superficie della particella di dimensioni maggiori.
Per impianti fisicamente installati su unità immobiliari le regole volte ad evitare il frazionamento di un impianto si applicano alle singole unità immobiliari, per cui più impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo Soggetto Responsabile o riconducibili a un unico Soggetto Responsabile e localizzati su un’unità immobiliare, identificata da uno specifico subalterno, si intendono come un unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti.
Agli impianti, realizzati in fasi successive e riconducibili a un unico soggetto responsabile, si applicano le seguenti disposizioni:
a) la tariffa riconosciuta sarà determinata sulla base della potenza globale degli impianti realizzati, nel rispetto delle tipologie installative e delle date di entrata in esercizio dei singoli impianti, se necessario aggiornando – a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’ultimo impianto – le tariffe precedentemente riconosciute agli impianti già entrati in esercizio;
b) fermo restando quanto previsto alla precedente lettera a) in ordine alla tariffa spettante, per gli impianti che entrino in esercizio nel periodo 2011-2012 l’obbligo di iscrizione al registro si applica per l’impianto/gli impianti che comportano il superamento delle potenze di cui alla definizione di “piccoli impianti”.
Commento all’art.65 D.L. 24/01/2012 n.1 G.U. 24 gennaio 2012 n.19 S.O. come convertito in Legge n.27 del 24/03/2012 G.U. 24/03/2012 n. 71 S.O. 53
L’art. 65, al fine di evitare la sottrazione di rilevanti aree a vocazione agricola, stabilisce che non è consentito l’accesso agli incentivi statali previsti dal D.Lgs. n. 28/2011, agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole (comma 1).
La rapida diffusione, in anni recenti, degli impianti fotovoltaici a terra ha comportato la sottrazione di estese aree a vocazione agricola, con impatti negativi sul mercato degli affitti e sull’assetto paesaggistico-territoriale. Il D.Lgs. 28/2011 conteneva già alcune restrizioni per gli impianti fotovoltaici a terra in aree agricole, non sufficienti a dare adeguata risposta al problema (articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28).
Il successivo comma 2 esclude dalla previsione del primo comma, quindi consente l’agevolazione agli impianti solari fotovoltaici realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare e agli impianti con moduli collocati a terra in aree classificate agricole alla data di entrata in vigore della legge di conversione, che alla stessa data abbiano già conseguito il titolo abilitativo ( ovvero entro il 24/03/2012 ), a condizione che l'impianto entri in esercizio entro centottanta giorni dalla data medesima ( ovvero entro il 21/09/2012 ). Detti impianti devono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
A condizione che l'impianto entri in esercizio entro 60 giorni ( ovvero entro il 24/05/2012 ) , il comma 2 fa inoltre salvo il regime transitorio previsto dal comma 6 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 28/2011, ove si stabilisce che le limitazioni per l'ottenimento degli incentivi non si applichino agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del D.Lgs. 28/2011( ovvero entro il 24/03/2011) o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011.
Il comma 3 dispone che l'AEEG assicuri la priorità di connessione alla rete elettrica per un solo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore ai 200 kW per ciascuna azienda agricola.
Il comma 4 abroga i citati commi 4 e 5 dell'art. 10 del decreto legislativo n.28/2011, fatto salvo quanto disposto dal secondo periodo del comma 2.
Il comma 5 precisa che la disposizione di cui al comma 4-bis dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (ove si prevede, tra l'altro, che per l'autorizzazione alla realizzazione di impianti alimentati a biomassa il proponente deve dimostrare la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto), deve intendersi riferita esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali.