Il nuovo Decreto FER1 parte il 30 settembre con il primo bando 

  • Pubblicato il: 30/08/2019 

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Il nuovo Decreto FER1 parte il 30 settembre con il primo bando

Il nuovo decreto 4 luglio 2019, denominato FER 1 che incentiva le rinnovabili elettriche più competitive, è stato finalmente pubblicato in Gazzetta ed è entrato in vigore lo scorso 10 agosto. Mentre il GSE-Gestore dei Servizi Energetici, ha pubblicato venerdì 23 agosto il Regolamento Operativo per l’iscrizione ai Registi e alle Aste. I primi bandi per partecipare ai Registri o alle Aste partiranno il 30 settembre, con una cadenza quadrimestrale fino al 30 settembre del 2021.

Tra le novità più importanti c’è senz’altro il ritorno del fotovoltaico (esclusi gli impianti a terra in aree agricole), tra le fonti incentivate. Inoltre il provvedimento incentiva la diffusione di impianti eolici, idroelettrici e a gas di depurazione, oggetto anche di integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento, nonché di rifacimento totale o parziale. Mentre un successivo decreto, denominato FER 2, incentiverà le fonti rinnovabili meno competitive, come le biomasse, il biogas la geotermia, ec.

Secondo le previsioni del Mise, l’attuazione del provvedimento consentirà la realizzazione di impianti per una potenza complessiva di circa 8.000 MW, con un aumento della produzione da fonti rinnovabili di circa 12 miliardi di kWh, con investimenti stimati nell’ordine di 10 miliardi di Euro.

La sintesi del provvedimento

Ha l’obiettivo di sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili per il raggiungimento dei target europei al 2030 definiti nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC).

Il decreto stabilisce le modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti eolici onshore, idroelettrici e alimentati da gas residuati dei processi di depurazione, di potenza superiore a 1 kW, nuovi od oggetto di intervento di integralmente ricostruzione, riattivazione, potenziamento o rifacimento, oltre che da impianti fotovoltaici esclusivamente di nuova costruzione di potenza superiore a 20 kW (art.3, com.5).

È possibile accedere agli incentivi, sulla base delle caratteristiche dell’impianto e dell’intervento, esclusivamente attraverso (art.3) l’iscrizione ai Registri (per impianti di potenza inferiore a 1.000 kW) o l’iscrizione alle Aste al ribasso (per impianti di potenza uguale o superiore a 1.000kW).

A partire dal 30 settembre, sono previste 7 successive procedure di Registri e Aste, con una cadenze quadrimestrale, che si concluderanno il 30 settembre 2021.

Gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie dei Registri o delle Aste accedono agli incentivi previa presentazione dell’apposita richiesta, trasmessa esclusivamente secondo le modalità specificate nel Regolamento Operativo per l’accesso agli incentivi, pubblicato dal GSE.

Con gli incentivi verrà data priorità a:

·        impianti realizzati su discariche chiuse e sui Siti di Interesse Nazionale ai fini della bonifica;

·        su scuole, ospedali ed altri edifici pubblici per impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;

·        impianti idroelettrici che rispettino le caratteristiche costruttive del DM 23 giugno 2016, quelli alimentati a gas residuati dai processi di depurazione o che prevedono la copertura delle vasche del digestato;

·        tutti gli impianti connessi in “parallelo” con la rete elettrica e con le colonnine di ricarica delle auto elettriche (a condizione che la potenza di ricarica non sia inferiore al 15% della potenza dell’impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza di almeno 15 kW).

 

L’incentivazione è riconosciuta esclusivamente all’energia immessa in rete, tramite due tipologie di incentivi: una Tariffa incentivante omnicomprensiva (opzionabile solo per impianti di potenza inferiore o uguale a 250 kW), il cui corrispettivo erogato comprende la remunerazione dell’energia prodotta e immessa in rete che viene ritirata dal GSE; O un Incentivo, calcolato come differenza tra un valore fissato e il prezzo zonale orario dell’energia immessa in rete (riferito alla zona in cui è immessa in rete l’energia elettrica prodotta dall’impianto). In questo caso l’energia resta invece nella disponibilità del produttore, che potrà venderla ad un traider o al GSE stesso.

Inoltre il decreto introduce un premio sull’autoconsumo. Per gli impianti di potenza fino a 100 kW su edifici, sulla quota di produzione netta consumata in sito è attribuito un premio pari a 10 euro il MWh cumulabile con quello per i moduli in sostituzione di coperture contenenti amianto. Il premio è riconosciuto a posteriori a patto che l’energia auto consumata sia superiore al 40% della produzione netta.

Mentre gli impianti fotovoltaici realizzati al posto delle coperture in amianto o eternit avranno diritto, in aggiunta agli incentivi sull’energia elettrica, a un premio pari a 12 €/MWh su tutta l’energia prodotta. Il premio aggiuntivo è riconosciuto su tutta l’energia prodotta, quindi anche sull’elettricità autoconsumata e non solo sui kWh immessi in rete. Sarà però obbligatoria la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto dalle coperture degli edifici e la superfice dell’impianto fotovoltaico non potrà mai superare la dimensione della superficie della copertura rimossa. Inoltre il premio amianto è cumulabile con il premio sull’energia autoconsumata ma non è cumulabile con altri contributi pubblici che hanno lo scopo di sostenere i costi di rimozione e smaltimento dell’eternit.

Saranno ammessi agli incentivi solo gli impianti idroelettrici in possesso di determinati requisiti che consentano la tutela dei corpi idrici, e in base a una valutazione dell’Arpa.

 

Quali tecnologie incentiva?

1.     impianti eolici (oggetto anche di integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento, nonché di rifacimento totale o parziale);

2.     impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW (solo di nuova costruzione e con componenti nuovi), purchè non istallati in aree agricole;

3.     impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW (solo di nuova costruzione e con componenti nuovi) con la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto. Per tali interventi la superficie dei moduli non può essere superiore a quella della copertura rimossa;

4.     impianti idroelettrici (oggetto anche di integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento, nonché di rifacimento totale o parziale); 

5.     impianti a gas residuati dei processi di depurazione (oggetto anche di integrale ricostruzione, eclusi gli impianti su acquedotto, riattivazione o potenziamento, nonché di rifacimento totale o parziale); 

Nel caso di impianti oggetto di potenziamento il valore che rileva ai fini della determinazione delle modalità di accesso agli incentivi corrisponde all’incremento di potenza a seguito dell’intervento. Le condizioni di accesso agli incentivi per interventi di potenziamento ammissibili, sono sintetizzate al capitolo 1.2.1.4 del Regolamento Operativo.

 

Quale limite di spesa?

Si prefissa di raggiungere gli obiettivi con un costo annuo medio degli incentivi di 5,8 miliardi di euro l’anno.  Ai sensi degli art.1, com.2 e art. 1, com.3 del DM 4 luglio 2019, le richieste di iscrizione ai Registri e alle Aste non saranno comunque accettabili decorsi 30 giorni dalla data dell’eventuale raggiungimento di un costo indicativo massimo degli incentivi di 5,8 miliardi di euro all’anno[1]

 

Come accedere agli incentivi?

È possibile accedere agli incentivi, sulla base delle caratteristiche dell’impianto e dell’intervento, esclusivamente attraverso dei bandi (art.3) di:

-        iscrizione ai Registri per impianti di potenza inferiore a 1.000 kW. Possono essere iscritti ai Registri anche gli aggregati di più impianti di potenza unitaria superiore a 20 kW, purchè la potenza complessiva dell’aggregato sia inferiore al valore di soglia fissato a 1.000 kW (art.3, com.10).

-        iscrizione alle Aste al ribasso per impianti di potenza uguale o superiore a 1.000kW. Possono essere iscritti alle Aste anche gli aggregati di piu impianti di potenza unitaria superiore a 20 kW e inferiore o uguale a 500 kW, purche la potenza complessiva dell’aggregato sia uguale o superiore al valore di soglia fissato a 1.000 kW (art.3, com.11).

Ad aste e registri possono accedere non solo i singoli impianti, ma anche aggregati di più progetti: l’aggregato partecipa come un unico impianto alle procedure, sulla base della potenza complessiva e deve essere costituito da installazioni del medesimo gruppo di tecnologie: ad esempio si potrà fare un aggregato con parchi eolici e fotovoltaici (entrambi nel gruppo A) ma non con impianti idroelettrici e fotovoltaici (rispettivamente gruppo A e B).

Per partecipare ai registri, ogni impianto fotovoltaico deve avere potenza unitaria superiore a 20 kW, purché la potenza complessiva dell’aggregato sia inferiore a 1 MW; per gareggiare nelle aste ogni installazione deve avere potenza > 20 kW e non superiore a 500 kW, purché la potenza complessiva dell’aggregato sia uguale o superiore a 1 MW.

Il GSE pubblica i bandi recanti i termini, i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste di iscrizione ai Registri e alle Aste, nonché l’indicazione del contingente di potenza da assegnare secondo le scadenze indicate nella Tabella 1 dell’art.4, com.1 del DM2019, sotto riportata e integrata

Le tecnologie sono quindi suddivise in Gruppi di tecnologie. E ad ogni Gruppo è assegnato poi un contingente di potenza messa a disposizione nei bandi per i Registi e per le Aste :

·        Gruppo A per impianti Eolici e Fotovoltaici (Registri o Aste)

·        Gruppo A-2 per impianti fotovoltaici con smaltimento eternit (Registri)

·        Gruppo B per impianti idroelettrici e gas di depurazione (Registri o Aste);

·        Gruppo C impianti eolici, idroelettrici e a gas di depurazione oggetto di rifacimento totale o parziale (Registri o Aste)

 

Date dei bandi e i contingenti per i Registri

Date dei bandi e i contingenti per le Aste:

 

Gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie dei Registri o delle Aste accedono agli incentivi previa presentazione dell’apposita richiesta, trasmessa esclusivamente secondo le modalità specificate nel Regolamento Operativo per l’accesso agli incentivi.

L’art.20 del decreto stabilisce i meccanismi di riallocazione della potenza, da applicare in fase di formazione della graduatoria, in caso di mancata saturazione di uno o più contingenti nonché per la determinazione dei contingenti di potenza da assegnare nelle procedure successive alla prima.

 

Gli incentivi e il livello di incentivazione

L’incentivazione è riconosciuta esclusivamente all’energia prodotta netta da impianti a fonti rinnovabili e immessa in rete, ovverosia al minor valore fra la produzione netta e l’energia effettivamente immessa in rete. In particolare, sono previste due tipologie di incentivi (art.7, com.6 e art.7, com.7): una Tariffa incentivante omnicomprensiva (To) o un Incentivo (I), calcolato come differenza tra un valore fissato e il prezzo zonale orario dell’energia (riferito alla zona in cui è immessa in rete l’energia elettrica prodotta dall’impianto).

Gli impianti di potenza inferiore o uguale a 250 kW possono optare per l’una o per l’altra tipologia, con la facoltà di passare da un sistema all’altro non più di due volte durante l’intero periodo di incentivazione. Per gli impianti di potenza superiore a 250 kW è previsto esclusivamente il riconoscimento dell’Incentivo. Nel caso di Tariffa omnicomprensiva, il corrispettivo erogato comprende la remunerazione dell’energia prodotta e immessa in rete che viene ritirata dal GSE. Mentre nel caso di Incentivo, tale energia resta invece nella disponibilità del produttore, che potrà venderla ad un traider.

Il valore riconosciuto all’energia incentivata, nel caso di Tariffa omnicomprensiva, o il valore sulla base del quale ricavare l’Incentivo per differenza con il prezzo zonale orario dell’energia, riferito alla zona in cui la stessa è immessa in rete, è individuato attraverso la definizione della Tariffa di riferimento, della Tariffa offerta e della Tariffa spettante (art.7).

Il D.M. 04/07/2019 prevede tre diversi livelli di tariffa:

1° - la  Tariffa di Riferimento è determinata, in funzione della fonte e tipologia dell'impianto e della potenza.

2° - la  Tariffa Offerta è calcolata applicando alla tariffa di riferimento le eventuali riduzioni richieste dal Soggetto Responsabile in fase di iscrizione ai Registri o alle Aste, al fine di beneficiare dei relativi criteri di priorità.

3° - la  Tariffa Spettante è calcolata applicando alla tariffa offerta le ulteriori riduzioni previste dal D.M. 04/07/2019 per gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie dei Registri e delle Aste e successivamente ammessi agli incentivi.

In generale, la Tariffa di riferimento si determina, in funzione della fonte e tipologia dell’impianto e della potenza in relazione alle tariffe di cui all’Allegato 1 del decreto, si veda la tabella riassuntiva qui sotto (mentre in alcuni casi gli impianti diversi dal FV fanno riferimento alle tariffe del DM 23 giugno 2016).

La  Tariffa offerta è calcolata applicando alla Tariffa di riferimento le eventuali riduzioni percentuali offerte.

Per gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie dei Registri e delle Aste e successivamente ammessi agli incentivi, alla Tariffa offerta possono essere applicate ulteriori riduzioni previste dal decreto per determinare la Tariffa spettante (art.7, com.3), per i cui dettagli si rimanda al Regolamento operativo per l’accesso agli incentivi.

Sono inoltre previsti due premi, eventualmente cumulabili tra loro, pari a: 12 €/MWh, da riconoscere all’energia prodotta, per gli impianti realizzati in sostituzione dell’amianto (art.7, com.10) e 10 €/MWh, da riconoscere all’energia prodotta e autoconsumata, a condizione che la stessa superi il 40% dell’energia prodotta netta, per gli impianti di potenza inferiore a 100 kW realizzati su edifici (art.7, com.12).

 

Come partecipare ai bandi

Per partecipare a registri/aste occorre procedere per via telematica sul portale Gse caricando la documentazione richiesta all'Allegato D del Regolamento Operativo.

Solo per impianti di potenza superiore a100 kWp serve una cauzione definitiva (fideiussione) pari al 2% del costo dell’investimento (fissato convenzionalmente a 1.000 euro/kWp) e una cauzione provvisoria (50% della cauzione definitiva).

Gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie dei Registri o delle Aste accedono agli incentivi previa presentazione dell’apposita richiesta, trasmessa esclusivamente secondo le modalità specificate nel Regolamento Operativo per l’accesso agli incentivi.

Per impianti risultati in posizione utile sono inoltre previsti limiti temporali specifici per l’entrata in esercizio (art. 10, com.1, art.15, com.5 e art.17, com.6), che sono semplificati nel grafico sotto:

 

Criteri di priorità e requisiti

Sia per i registri che per le aste, ci sono dei criteri di priorità che permettono di avanzare in graduatoria, oltre alla percentuale di riduzione della tariffa rispetto alla tariffa di riferimento (non superiore al 30% per i registi e non superiore al 70% e non inferiore al 2% per le aste, dove da priorità anche il rating di legalità)

Il dettaglio dei criteri di priorità e dei requisiti sono sintetizzati nell’Allegato C del Regolamento Operativo.

In particolare è prevista lammissibilità al Gruppo A-2 anche per gli impianti fotovoltaici installati in sostituzione di coperture in eternit/amianto di fabbricati rurali. A tale fine, si precisa che il fabbricato rurale deve essere accatastato secondo le categorie catastali A/6 (abitazioni di tipo rurale), o D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), prima della data di iscrizione al Registro (da attestare allegando la visura catastale alla richiesta di iscrizione).

Per fabbricati censiti in categorie diverse dalle precedenti, la sussistenza del requisito di ruralità deve essere indicata nellatto catastale attraverso la specifica annotazione così come definito dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 luglio 2012 “Individuazione delle modalità di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito della ruralità”. In tutti i casi i moduli fotovoltaici devono essere installati secondo una delle modalità riportate nelle disposizioni dell’Allegato C.2.

Per accedere al Gruppo A-2, gli impianti fotovoltaici installati su edifici e fabbricati rurali in completa sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto devono rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni/adempimenti:

·        l’intervento di rimozione dell’eternit e/o dell’amianto deve essere stato effettuato contestualmente all’installazione dell’impianto fotovoltaico o comunque avviato successivamente alla data di entrata in vigore del DM2019 (10 agosto 2019);

·        l’intervento deve comportare la rimozione della totale superficie di eternit e/o amianto esistente sulla copertura dell’edificio/fabbricato rurale su cui si intende installare l’impianto fotovoltaico. Nel caso in cui la copertura dell’edificio è suddivisa in più parti fisicamente definite e nella titolarità di proprietari differenti, l’intervento di rimozione può interessare la sola parte di copertura di proprietà del soggetto/soggetti sulla cui superficie è installato l’impianto;

·        la superficie dell’impianto fotovoltaico installato non può essere superiore a quella della copertura rimossa. Non è invece previsto un limite minimo alla superficie dell’impianto, fermo restando che la rimozione della copertura in eternit o contenente amianto deve essere effettuata completamente, anche per l’area eventualmente non interessata dall’impianto;

·        un impianto fotovoltaico (o più "sotto impianti" fotovoltaici per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 5.2 del DM2016), i cui moduli siano installati solo in parte su una superficie oggetto di rimozione dell'eternit o dell’amianto, non può (non possono) partecipare alle procedure di Asta o Registro come un impianto appartenente al Gruppo A-2. Fermo restando il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti, lo stesso impianto può invece essere iscritto al Registro o all’Asta per il Gruppo A.

 

Cumulabilità degli incentivi con altri contributi

I meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 26 del D.Lgs.28/2011 (DM2019, art.21, com.1, lettera h, che rimanda al DM2016, art.28).

Ovvero gli incentivi non sono cumulabili con altri incentivi, fatto salvo:

a)     la detassazione dal reddito d'impresa degli investimenti su macchinari e apparecchiature (superammortamento);

b)     fondi di garanzia, fondi di rotazione;

c)     contributo a fondo perduto non eccedenti il 40% del costo dell'investimento, nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 200 kW, non eccedenti il 30%, nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 1 MW, e non eccedenti il 20%, nel caso di impianti di potenza fino a 10 MW. La tariffa sarà però ridotta secondo un coefficiente di riduzione che, in misura del contributo, incide fino al 26%, come previsto dall’Allegato 1 del DM 23 giugno 2016.

Note impianti idroelettrici

Saranno invece ammessi agli incentivi solo gli impianti idroelettrici in possesso di determinati requisiti che consentano la tutela dei corpi idrici, e in base a una valutazione dell’Arpa. Al riguardo il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente ha pubblicato le istruzioni per l’accesso agli incentivi del decreto 4 luglio 2019, da parte degli impianti mini-idro[2].

Regolamenti attuativi

L’Arera ha pubblicato la delibera 340/2019/R/efr con cui viene avviato il procedimento per l’adozione dei provvedimenti di competenza legati all’attuazione del decreto, nonché la delibera 341/2019/R/efr contenente le istruzioni al Gse per il ritiro dell’energia immessa in rete dagli impianti che accedono alla tariffa onnicomprensiva (confermate le regole precedenti) e le modalità per la copertura in bolletta degli incentivi previsti dal decreto.

 

 

Allegati

 Decreto 4 luglio 2019

 Regolamento Operativo per l’iscrizione ai Registi e alle Aste

 Allegati al Regolamento Operativo

istruzioni SNPA impianti idroelettrici

 delibera 340/2019/R/efr per l’attuazione del decreto 4 luglio 2019

delibera 341/2019/R/efr per il ritiro dell’energia immessa in rete



[1] calcolato secondo le modalità di cui all’art.27, com.2 del DM2016 e comunicato con delibera dell’ARERA, considerando anche i costi dell’energia da impianti fotovoltaici incentivati ai sensi dello stesso DM2019. Nel caso pertanto il predetto termine di 30 giorni ricadesse nel periodo intercorrente tra la chiusura di una procedura e l’apertura di una successiva, quest’ultima e tutte le eventuali seguenti non sarebbero aperte; nel caso invece ricadesse nel corso del periodo di apertura di una procedura, la stessa sarebbe chiusa allo scadere del suddetto termine e tutte le eventuali procedure successive non sarebbero aperte.

[2] Il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente ha pubblicato le istruzioni per l’accesso agli incentivi del decreto 4 luglio 2019, da parte degli impianti mini-idro. Infatti, il decreto impone a questo tipo di impianti il rispetto delle norme sul deflusso minimo vitale, che dovrà essere confermato da adeguati “elementi tecnici”.

Nello specifio, la nota sul sito del Sistema Nazionale fa sapere che:

  • Le richieste firmate digitalmente dal responsabile legale del concessionario, dovranno essere inviate all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente ovvero all’Agenzia della Provincia Autonoma competente per territorio, e in copia all’ISPRA, per tramite di Posta Elettronica Certificata (PEC) (al link elenco delle caselle di tutte le Agenzie).
  • Le richieste dovranno contenere gli elementi tecnici che consentano l’efficace verifica di conformità della derivazione alle Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche, approvate con D.D. n. 29/STA del 13.02.2017, in particolare alle tabelle 11 e 13 dell’allegato 1 del medesimo D.D. ed alle Linee guida per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale, approvate con il D.D. n. 30/STA del 13.02.2017.
  • Le richieste dovranno contenere l’indicazione dell’autorità concedente, dettagliata in termini di riferimenti territoriali ed organizzativi e del RUP incaricato (generalità, posizione organizzativa, indirizzo email e numero di telefono).
  • Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del Fer 1, SNPA pubblicherà sul proprio sito, nell’apposita sezione, il primo elenco delle istanze pervenute complete della documentazione necessaria alla verifica, con il relativo calendario, e il primo elenco delle istanze per le quali sono richieste integrazioni documentali.
  • Sempre sul sito verranno pubblicate le regole per la determinazione di costi a carico del richiedente, nonché le modalità di pagamento, non appena tali regole saranno disponibili.
  • SNPA pubblicherà sul proprio sito, nell’apposita sezione, qualsiasi ulteriore informazione utile all’espletamento dell’istruttoria di verifica in oggetto, compreso eventuali riferimenti utili per i richiedenti.

     

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