”:
• Società di Servizi Energetici (SSE)
• Società con obbligo di nomina dell’energy manager (SEM)
• Società controllate dai distributori obbligati
• Distributori di energia elettrica o gas non soggetti all’obbligo
• Imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, compresi gli Enti pubblici, purché provvedano alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia di cui all’articolo 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (“energy manager”) oppure siano certificati ISO 50001 e mantengano in essere queste condizioni per tutta la durata della vita tecnica dell’intervento.