BIOCARBURANTI. 

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In Italia, in linea con le direttive europee, è stato introdotto l’obbligo per i fornitori di benzina e gasolio (Soggetti Obbligati) di immettere in consumo una quota minima di biocarburanti, al fine di svilupparne la filiera, aumentarne l’utilizzo e limitare l’immissione di CO2 in atmosfera.
Il quantitativo minimo annuo di biocarburanti che i Soggetti Obbligati devono immettere in consumo è calcolato sulla base del contenuto energetico espresso in Gigacalorie (Gcal) di benzina e gasolio forniti nell’anno precedente, ponderato secondo percentuali definite dalla normativa vigente.
Dal 2015 tale quantitativo minimo viene calcolato sulla base dei carburanti fossili immessi in consumo nello stesso anno solare.
I Certificati di Immissione in Consumo
Per monitorare e verificare l’assolvimento dell’obbligo sono stati istituiti i “Certificati di Immissione in Consumo” dei biocarburanti, rilasciati dal GSE ai Soggetti Obbligati che immettono i biocarburanti nel sistema di distribuzione nazionale.
Un Certificato attesta l’immissione in consumo di un quantitativo di biocarburanti pari a 10 Gcal.
Per particolari tipologie di biocarburanti sono previste specifiche "maggiorazioni" che si concretizzano in un maggior numero di certificati ottenibili a parità di Gigacalorie di biocarburante immesse nel sistema.
Per rispettare l’obbligo, i Soggetti Obbligati possono, quindi, immettere in consumo biocarburante ovvero acquistare i Certificati di Immissione in Consumo dai Soggetti che ne abbiano in numero superiore rispetto al proprio obbligo. A tale scopo, il GSE mette a disposizione un'apposita piattaforma informatica (applicativo BIOCAR) tramite la quale gli Operatori possono scambiarsi i certificati.

Criteri di sostenibilità dei biocarburanti
A partire dal 1° gennaio 2012 il biocarburante immesso si considera “conteggiabile", ai fini degli obblighi di immissione in consumo, esclusivamente se sostenibile, vale a dire se accompagnato da un certificato di sostenibilità rilasciato dall’ultimo operatore economico della catena di consegna.
Per verificare il rispetto di questi criteri, tutti i soggetti coinvolti nella filiera di produzione del biocarburante devono aderire al Sistema Nazionale di Certificazione o a un sistema volontario approvato dalla Commissione Europea, oppure devono conformarsi ad accordi bilaterali o multilaterali specifici, conclusi tra l’UE e Paesi terzi.
Per maggiori informazioni a riguardo è possibile consultare il sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dove sono disponibili i fac-simile del certificato di sostenibilità conforme al sistema nazionale, quello conforme ai sistemi volontari e quello della dichiarazione resa ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.M. MATTM 23 gennaio 2012 e ss. mm. e ii
Il ruolo del GSE
Dal 1° gennaio 2013 le competenze operative e gestionali del sistema di incentivazione dei biocarburanti - precedentemente assegnate al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - sono attribuite al Ministero dello Sviluppo Economico, che le esercita anche avvalendosi del GSE.
Al riguardo, il GSE rende disponibile ai Soggetti Obbligati l’applicativo BIOCAR, al quale gli operatori del settore si possono iscrivere per assolvere agli adempimenti di legge.
A partire dal 1°gennaio 2014 possono accedere all’applicativo BIOCAR, anche i Fornitori di GPL e metano, per i quali il GSE provvede a raccogliere, per conto di ISPRA, le informazioni relative alle emissioni di gas serra (CO2) derivanti dall’immissione in consumo di tali carburanti, al fine di monitorare il rispetto degli obiettivi comunitari.
Gli oneri della gestione del sistema dei certificati di immissione in consumo sono a carico dei Soggetti Obbligati.

I biocarburanti premiali

Nell’ambito del sistema di immissione in consumo dei biocarburanti, per alcune tipologie di biocarburanti, detti “premiali”, sono previste specifiche maggiorazioni in termini di certificati ottenibili.

Il Decreto Legislativo n. 28/2011 e ss. mm. ii., infatti, ha stabilito che venga riconosciuto 1 Certificato ogni 8 Gigacalorie di biocarburante immesso in consumo a condizione che:

  1. sia prodotto in stabilimenti ubicati in Stati dell’Unione Europea con materia prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio dei medesimi Stati;
    oppure
  2. sia miscelato in percentuale pari al 25% a benzina e gasolio e sia immesso in consumo al di fuori della rete di distribuzione.

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 14 febbraio 2013 ha disciplinato le modalità di riconoscimento delle maggiorazioni. In particolare, i Soggetti Obbligati che immettono in consumo i suddetti biocarburanti hanno diritto a ricevere le maggiorazioni purché gli stessi biocarburanti rispettino i requisiti di sostenibilità stabiliti a livello europeo e provengano da impianti di produzione appositamente accreditati.

La procedura di accreditamento

A norma del Decreto del 14 febbraio 2013, i titolari di impianti di produzione di biocarburanti “premiali” – Produttori - devono presentare, una tantum dal 1° al 31 gennaio, un’istanza di accreditamento di tali impianti, utilizzando l’apposito registro informatico del GSE.

A tal fine, è necessario che i Produttori si registrino preventivamente nell’Area Clienti del GSE e, successivamente, sottoscrivano l’applicazione informatica Biocarburanti.

La registrazione non è necessaria qualora i Produttori abbiano già provveduto a registrarsi nell’Area Clienti, anche per altre applicazioni.

Le informazioni tecniche necessarie ai Produttori per presentare l’stanza di accreditamento informatico dei propri impianti sono riportate nel manuale utente

Approfondimenti:

soggetti oggligati

fornitori GPL e Biometano

dati carburanti

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