Bioliquidi 

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  • Biocarburanti 

A decorrere dal 1 gennaio 2012, ai fini del riconoscimento della Tariffa Omnicomprensiva, nel caso di impianti che producono energia elettrica mediante l’utilizzo di biocombustibili liquidi, è necessario rispettare quanto disposto nella seguente procedura “Modalità di verifica del rispetto di sostenibilità dei bioliquidi ai fini dell’erogazione degli incentivi” .

L’articolo 38 comma 1 del D.lgs. 28/11 infatti, in attuazione della direttiva europea 2009/28/CE, introduce il principio della sostenibilità dei bioliquidi specificando che gli impianti alimentati da tali biocombustibili possono accedere ai meccanismi di incentivazione solo se rispettano i criteri di sostenibilità. Il successivo Decreto interministeriale del 23 gennaio 2012 e ss.mm.ii, ha introdotto le modalità di funzionamento del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei bioliquidi.

I criteri di sostenibilità per i bioliquidi
I bioliquidi possono accedere ai meccanismi di incentivazione solo se rispettano criteri di sostenibilità stabiliti a livello europeo (Direttiva 2009/28/CE e Direttiva 2009/30/CE, recepite in Italia, rispettivamente, con D.Lgs. 28/2011 e D.Lgs. 55/2011).
I criteri di sostenibilità servono per distinguere quei bioliquidi di cui è possibile dimostrare un alto valore ambientale, poiché prodotti riducendo le emissioni complessive di anidride carbonica e rispettando i terreni, limitando l’impatto sui prodotti agricoli destinati alla produzione alimentare.I bioliquidi che vogliono beneficiare di sostegno finanziario, dal 2012 devono rispettare determinati criteri di sostenibilità.
In sintesi, i criteri di sostenibilità sono i seguenti:

  • riduzione emissione di gas serra: l’intera catena di produzione e utilizzazione dei bioliquidi (il cosiddetto “ciclo vita”, dalla coltivazione della materia prima fino all’uso finale del bioliquido) deve assicurare un risparmio di emissioni di gas a effetto serra, rispetto all’impiego dei corrispondenti combustibili di origine fossile. Tale riduzione deve essere almeno pari al 35% (a decorrere dal 2013 nel caso di bioliquidi prodotti in impianti già in servizio il 23 gennaio 2008). La riduzione dovrà essere poi pari al 50% dal 2017 e al 60% dal 2018 (per i bioliquidi prodotti negli impianti in cui la produzione è iniziata dal 2017);
  • le materie prime con cui sono prodotti i bioliquidi non devono provenire da terreni ad alta biodiversità, da terreni che presentano un elevato stock di carbonio, da torbiere;
  • se le materie prime sono coltivate nel territorio dell’Unione Europea, esse devono rispettare il Regolamento CE 73/2009 che stabilisce i requisiti e le norme per il mantenimento di buone condizioni agricole e ambientali.

I bioliquidi prodotti a partire da rifiuti, sottoprodotti e residui diversi dai residui dell’agricoltura, dell’acquacoltura, della pesca e della silvicoltura devono soddisfare soltanto il primo criterio.

Per verificare il rispetto dei criteri di sostenibilità, tutti i soggetti coinvolti nella filiera di produzione del bioliquido devono aderire, in alternativa:

  • al Sistema Nazionale di certificazione della sostenibilità (che ogni Stato Membro deve istituire);
  • ad un sistema volontario approvato dalla Commissione Europea;
  • ad un accordo bilaterale o multilaterale concluso dall’ Unione Europea con Paesi terzi e riconosciuto dalla Commissione Europea.

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Per approfondire:
Ministero dell'Ambiente: pagina web dedicata alla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi
Commissione Europea: pagina web dedicata ai criteri di sostenibilità
Commissione Europea: pagina web dedicata agli schemi volontari

 

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