l'articolo 65 del Decreto Liberalizzazioni ferma il fotovoltaico a terra 

  • Pubblicato il: 24/03/2012 

  • Fotovoltaico 

Commento all’art.65 D.L. 24/01/2012 n.1 G.U. 24 gennaio 2012 n.19 S.O.

come convertito in Legge n.27 del 24/03/2012  G.U. 24/03/2012 n. 71 S.O. 53

 

L’art. 65, al fine di evitare la sottrazione di rilevanti aree a vocazione agricola, stabilisce che non è consentito l’accesso agli incentivi statali previsti dal D.Lgs. n. 28/2011, agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole (comma 1).

La rapida diffusione, in anni recenti, degli impianti fotovoltaici a terra ha comportato la sottrazione di estese aree a vocazione agricola, con impatti negativi sul mercato degli affitti e sull’assetto paesaggistico-territoriale. Il D.Lgs. 28/2011 conteneva già alcune restrizioni per gli impianti fotovoltaici a terra in aree agricole, non sufficienti a dare adeguata risposta al problema (articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28).

Il successivo comma 2 esclude dalla previsione del primo comma, quindi consente l’agevolazione agli impianti solari fotovoltaici realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare e agli impianti con moduli collocati a terra in aree classificate agricole alla data di entrata in vigore della legge di conversione, che alla stessa data abbiano già conseguito il titolo abilitativo ( ovvero entro il 24/03/2012 ), a condizione che l'impianto entri in esercizio entro centottanta giorni dalla data medesima ( ovvero entro il 21/09/2012 ). Detti impianti devono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

A condizione che l'impianto entri in esercizio entro 60 giorni ( ovvero entro il 24/05/2012 ) , il comma 2 fa inoltre salvo il regime transitorio previsto dal comma 6 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 28/2011, ove si stabilisce che le limitazioni per l'ottenimento degli incentivi non si applichino agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del D.Lgs. 28/2011( ovvero entro il 24/03/2011) o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011.

Il comma 3 dispone che l'AEEG assicuri la priorità di connessione alla rete elettrica per un solo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore ai 200 kW per ciascuna azienda agricola.

Il comma 4 abroga i citati commi 4 e 5 dell'art. 10 del decreto legislativo n.28/2011, fatto salvo quanto disposto dal secondo periodo del comma 2.

Il comma 5 precisa che la disposizione di cui al comma 4-bis dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (ove si prevede, tra l'altro, che per l'autorizzazione alla realizzazione di impianti alimentati a biomassa il proponente deve dimostrare la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto), deve intendersi riferita esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali.

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