Parco Agrisolare 

  • Pubblicato il: 25/03/2022 

  • Fotovoltaico 

E’ stato firmato il 25 marzo e notificato alla Commissione europea il Decreto Ministeriale che avvia la misura Parco Agrisolare (Missione 2, Investimento 2.2), uno degli interventi previsti dal PNRR-Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, destina all’efficientamento del settore agricolo, con 1,5 miliardi di euro di risorse.

Successivamente all’approvazione della Commissione e alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, partirà il bando che darà il via alla presentazione delle domande, tramite il portale del GSE-Gestore dei Servizi Energetici. Le domande potranno essere presentate dai Soggetti beneficiari anche per il tramite dei CAA-Centri di Assistenza Agricola o di professionisti abilitati.

 

Cosa prevede la bozza di decreto

 

Il presente decreto fornisce le direttive necessarie all’avvio della misura “Parco Agrisolare”, tramite l’erogazione di un contributo a fondo perduto per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.

 

Sarà possibile presentare progetti per installare impianti fotovoltaici fino a 500kW sui fabbricati strumentali all’attività, compresi gli agriturismi, con un contributo in conto capitale (tra il 40% e il 70% della spesa massima ammissibile) che potrà coprire anche i costi di riqualificazione e ammodernamento delle coperture con la rimozione di amianto (ove presente) e/o migliorando la coibentazione e areazione. Tali progetti potranno essere abbinati anche all’installazione di sistemi di accumulo e di ricarica elettrica.

 

 

I Soggetti beneficiari sono:

·         gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;

·         le imprese agroindustriali (l’elenco dei Codici Ateco saranno definiti nell’avviso);

·         le cooperative agricole e le cooperative o loro consorzi (di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs n.288 del 18 maggio 2001);

che alla data di presentazione della domanda possiedono i requisiti previsti al comma 3, dell’articolo 4.

 

Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA con un volume di affari inferiore ai 7000 euro annui.

 

I Requisiti dei beneficiari

Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, i Soggetti beneficiari devono possedere i seguenti requisiti richiesti.

 

Dimensione degli impianti fotovoltaici e altri interventi

Gli impianti fotovoltaici potranno avere potenza compresa tra 6 kWp e 500 kWp.

 

La realizzazione dell’impianto fotovoltaico può essere accompagnato da:

·         rimozione e smaltimento dell’amianto e/o eternit dalle coperture;

·         realizzazione dell’isolamento termico delle coperture;

·         realizzazione di un sistema di areazione connesso alla sostituzione del tetto;

·         installazione di sistemi di accumulo;

·         installazione di sistemi di ricarica elettrica.


Gli interventi e le spese ammissibili

Tutte le spese sono ammissibili a partire dal giorno di presentazione della domanda da parte del Soggetto beneficiario.

 

Sono ammessi a finanziamento solo gli impianti fotovoltaici di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione.

 

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali.

 

Gli interventi e le spesse ammissibili sono:

ý  realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico (acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto);

ý  fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi;

ý  costi di connessione alla rete elettrica;

fino ad un limite massimo di 1500 euro/kWp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici.

 

ð        sistemi di accumulo;

ð        sistemi di ricarica elettrica;

fino ad ulteriori 1000 euro/kWh in caso di sistemi di accumulo, per un contributo massimo di 50.000 euro per sistemi di accumulo. E ulteriori 1000 euro/kW per ogni colonnina di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole.

 

ð        rimozione e smaltimento dell’amianto (e dell’eternit), ove presente;

ð        isolamento termico dei tetti;

ð        rifacimento delle coperture con sistemi di areazione;

fino a limite massimo ammissibile di 700 euro/kW

n.b. È consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture anche diverse da quelle su cui si opera la bonifica dall’amianto (e, se del caso, dall’eternit), purché appartenenti allo stesso fabbricato.

n.b. È ammessa l’opera di bonifica anche su superfici superiori a quelle dell'installazione di impianti fotovoltaici, purché appartenenti allo stesso fabbricato.

 

ý  progettazione, asseverazioni e spese professionali richieste (comprese le spese di presentazione della istanza, direzioni lavori e collaudi).

 

Requisito autoconsumo

Per le sole aziende agricole di produzione primaria gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia elettrica, compreso quello familiare. Mentre la vendita di energia elettrica è consentita nella rete purchè sia rispettato il limite di autoconsumo annuale.

 

Come si accederà al bando

Si accederà al bando tramite una domanda da presentare su una piattaforma informatica gestita dal GSE, indicato dal Mipaaf anche per le attività di verifica e controllo, rispettando le disposizioni di avviso e le procedure applicative che dovranno essere pubblicate.

 

La domanda potrà essere presentata dai Soggetti beneficiari anche per il tramite dei CAA-Centri di Assistenza Agricola.

 

Sarà necessario presentare:

þ  una domanda informatizzata, comprensiva dei dati anagrafici del beneficiario, descrizione catastale dei manufatti, e la descrizione dell’intervento;

þ  una relazione tecnica asseverata da parte di un professionista abilitato e relativi allegati;

Le autorizzazioni, eventualmente necessarie e distinte per tipologia di intervento, dovranno essere possedute e comprovate entro il termine di richiesta della prima erogazione finanziaria.

Modalità di erogazione del contributo

·         un’unica soluzione a conclusione dell’intervento (da comunicare entro 60 giorni, accompagnata dalla documentazione richiesta di rendicontazione). L’importo sarà erogato entro 90 giorni dalla richiesta (previo espletamento delle verifiche dall’acquisizione della documentazione completa);

·         eventuale anticipo del 30% con garanzia fideiussoria + documentazione (copia dei giustificativi di spesa quietanzati per un importo pari almeno al 5% dell’investimento ammesso)

 

Tempi di realizzazione e rendicontazione

·         è necessario realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla pubblicazione del Decreto;

·         eventuali proroghe oggettivamente motivate sono ammissibili se approvate dal Soggetto Gestore, ed in ogni caso entro il limite massimo del 30 giugno 2026.

·         Eventuali variazioni progettuali potranno essere apportate, a condizione che le stesse non comportino un peggioramento della prestazione energetica complessiva indicata nel progetto approvato, e in ogni caso non superino l’importo del contributo concesso.

 

Entità dell’aiuto

La spesa massima ammissibile è pari a 750.000 euro per singolo impianto, nel limite di 1 milione di euro per singolo soggetto beneficiario.

 

Contributo in conto capitale con diverse intensità di aiuto rispetto alla spesa ammessa e in funzione della categoria di attività:

 

·         produzione agricola primaria = 40% (50% per Regione del SUD) + 20% giovani agricoltori (o investimenti collettivi; zone soggette a vincoli naturali);

 

·         trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli = 40% (50% per Regione del SUD)

 

·         trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli = 30% dei costi ammissibili + 20% per piccole imprese (10% medie imprese) + 15% per investimenti nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’art.107, par. 3, lett.2) del Trattato.

 

Cumulabilità

·         Gli aiuti possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato, compresi quelli de minimis, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento e purché tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di investimento di cui al presente decreto.

 

·         Gli aiuti altresì possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, purché tale cumulo non riguardi gli stessi costi ammissibili, o le stesse quote parti del costo di uno stesso bene, e non porti al superamento del costo sostenuto per ciascun tipo di intervento di cui al presente decreto.

.

Allegati:

 Bozza del DM Parco Agrisolare in approvazione

Tutte le News sulle Tecnologie >>

Tutte le News sul Libero mercato >>