il V° Conto energia fotovoltaico partirà dal 27 agosto 

  • Pubblicato il: 13/07/2012 

  • Fotovoltaico 

Il V° Conto Energia fotovoltaico , approvato con DM 5 luglio 2012 e pubblicato sul Supplemento ordinario alla “Gazzetta Uffi ciale„ n. 159 del 10 luglio 2012 - Serie generale, partirà dal 27 agosto.

Il GSE ha infatti comunicato all’Autorità per l’energia elettrica e il gas l’aggiornamento, a oggi, del costo cumulato annuo per gli incentivi pari a 6 miliardi di euro per 14.300 MW di potenza installata, equivalenti a oltre 400mila impianti fotovoltaici in esercizio


L’Autorità, con propria delibera del 12 luglio, ha determinato il raggiungimento del valore annuale di 6 miliardi di euro e ha fissato il 27 agosto quale data di decorrenza delle nuove modalità di incentivazione disciplinate dal decreto 5 luglio 2012.

 Consulta il DM 5 luglio 2012 e pubblicato sul Supplemento ordinario alla “Gazzetta Uffi ciale„ n. 159 del 10 luglio 2012 - Serie generale  

Consulta anche la Delibera 12 luglio 2012  292/2012/R/efr dell'AEEG.

PRINCIPALI NOVITÀ RELATIVE CONTENUTE NEL DECRETO V° CONTO ENERGIA

ENTRATA IN VIGORE (comma 2 e 3 art.1)

Il Quinto Conto Energia si applicherà a partire dal raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6 miliardi di euro. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) individuerà, con propria delibera, la data in cui il tetto di 6 miliardi di euro viene raggiunto. Decorsi 45 giorni solari dalla pubblicazione della delibera dell’AEEG, si applicheranno le nuove modalità di incentivazione.
 
Il Quinto Conto Energia cesserà di applicarsi dopo 30 giorni solari dal raggiungimento di un costo indicativo cumulato di 6,7 miliardi di euro l’anno, data che sarà comunicata dall’AEEG. (comma 5 art.1)Quindi, il costo massimo degli incentivi è fissato a 700 ML€/anno.
 

 

PERIODO TRANSITORIO (comma 4 art.1)

Nel nuovo decreto è prevista una norma "transitoria" che prolungherebbe il Quarto Conto Energia agli impianti che:

·         che entrano in esercizio prima dei 45 giorni previsti per il nuovo regime,

·         per i grandi impianti "che producono la certificazione di fine lavori nei termini previsti"

·         agli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche "che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012".


L’ACCESSO AGLI INCENTIVI (comma 1 art.3)
Accedono direttamente alle tariffe incentivanti, senza obbligo di iscrizione al registro:
a) impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
b) impianti fotovoltaici di potenza fino a 12 kW, inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 12 kW;
c) i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 12 kW;
d) impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi degli incentivi di 50 ML€;
e) impianti fotovoltaici a concentrazione fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€;
f) impianti fotovoltaici realizzati da Amministrazioni pubbliche mediante con procedure di pubblica evidenza, fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€;
g) gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 kW e non superiore a 20 kW, inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 20 kW, che richiedono una tariffa ridotta del 20% rispetto a quella spettante ai pari impianti iscritti al registro.

Nessun esonero è previsto per gli impianti nelle aree terremotate , anche se, nella parte introduttiva del decreto, si afferma che le deroghe per chi vive in quelle zone potranno essere disposte con altri provvedimenti.
 
Gli altri impianti fotovoltaici accedono alle tariffe incentivanti previa iscrizione in appositi registri, (comma 2 art.2) in posizione tale da rientrare nei seguenti limiti massimi di costo indicativo cumulato annuo degli incentivi:
a) 1° registro: 140 milioni di euro;
b) 2° registro: 120 milioni di euro;
c) registri successivi: 80 milioni di euro a registro e comunque fino al raggiungimento del limite di 6,7 miliardi di euro l’anno.
 
Il primo registro sarà aperto con un bando dal GSE entro 20 giorni dalla pubblicazione delle relative regole applicative e resterà aperto per 30 giorni. I registri successivi saranno aperti con cadenza semestrale e resteranno aperti per 60 giorni, (comma 2 art.4).

Modificati i criteri di priorità nell'accesso al registro: salgono nella graduatoria nell'ordine la sostituzione dell'amianto, l'efficienza energetica e la realizzazione su siti bonificati. Inserito tra i criteri che danno priorità anche il fatto che l'impianto (se non superiore a 200 kW) sia al servizio di attività produttive. Nessuna priorità d’accesso per gli impianti realizzati da un’impresa agricola, inizialmente prevista adesso è stata estesa a tutte le attività produttive.
 
Entro 20 giorni dalla chiusura del registro, il GSE formerà la graduatoria degli impianti iscritti al medesimo registro, applicando i seguenti criteri di priorità( comma 5 art.4):
 
a) impianti su edifici dal cui Attestato di Certificazione Energetica (ACE) risulti la miglior classe energetica, minimo D, con moduli installati in sostituzione di eternit o amianto;
b) impianti su edifici dal cui Attestato di Certificazione Energetica (ACE)  risulti la miglior classe energetica, minimo D;
c) impianti su edifici con moduli installati in sostituzione di eternit o amianto;
d) impianti con componenti principali realizzati unicamente in un Paese membro dell’UE/SEE;
e) impianti ubicati, nell’ordine, su: siti contaminati; terreni del demanio militare; discariche esaurite; cave dismesse; miniere esaurite;
f) impianti di potenza fino a 200 kW asserviti ad attività produttive;
g) impianti realizzati, nell’ordine, su edifici, serre, pergole, tettoie, pensiline, barriere acustiche;
h) altri impianti che rispettino i requisiti di cui all’articolo 7.
 
Qualora l’ Attestato di Certificazione Energetica (ACE) sia stato redatto sulla base di norme regionali, la classe energetica rilevante per la formazione della graduatoria è determinata secondo modalità che verranno definite dal GSE nelle regole applicative.
 
Ulteriori criteri di priorità si applicheranno qualora le risorse disponibili non coprano integralmente tutti gli impianti incentivabili. Solo per il primo registro sarà data priorità agli impianti già in corso di realizzazione. Per accedere alle tariffe incentivanti, gli impianti devono entrare in esercizio entro un anno dalla data di pubblicazione della graduatoria.

 
LE TARIFFE INCENTIVANTI ( art 5)

Per gli impianti di potenza nominale fino a 1 MW, il GSE eroga una tariffa omnicomprensiva riferita alla quota di produzione netta immessa in rete. La tariffa varia sulla base della potenza e della tipologia di impianto .
 Per gli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW, il GSE eroga la differenza, se positiva, fra la tariffa onnicomprensiva e il prezzo zonale orario, sempre riferita alla quota di produzione netta immessa in rete; tale differenza non può essere superiore alle tariffe omnicomprensive. L’energia prodotta dagli impianti oltre 1 MW resta al produttore. Sulla quota della produzione netta consumata in sito è attribuita una tariffa premio (comma 1 art.5) (Allegati 5,6 e 7).
 
Sostanzialmente  aumenta la soglia di spesa e scendono le tariffe, Ad esempio, un impianto tra 1 e 3 kW su edificio, che entra in esercizio nel primo semestre di applicazione, riceve 208 €/MWh di tariffa omnicomprensiva e 126 €/MWh di tariffa premio sull’energia consumata in sito. Un impianto di pari potenza, non su edificio, che entra in esercizio nel primo semestre, riceve 201 €/MWh di tariffa omnicomprensiva e 119 €/MWh di tariffa premio sull’energia consumata in sito. Le tariffe si riducono nei semestri successivi.
 
Limitatamente agli impianti fotovoltaici e agli impianti integrati con caratteristiche innovative, le tariffe omnicomprensive e le tariffe premio sull’energia consumata in sito sono incrementate in ragione della data di entrata in esercizio e della potenza.

 

Nella  nuova versione del Conto Energia riappaiono i premi per sostituzione eternit e  del 'Made in Europe', sono cumulabili con il premio per l'autoconsumo e sulla tariffa omnicomprensiva (comma 2 art.5)


Per gli impianti che con componenti realizzati unicamente all’interno di un Paese che risulti dell’UE/SEE, il premio è pari:
i. 20 €/MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2013;
ii. 10 €/MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2014;
iii. 5 €/MWh se entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014.

Per gli impianti realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto:
i. 30 €/MWh se la potenza è non superiore a 20 kW e 20 €/MWh se la potenza è superiore a 20 kW, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013;
ii. 20 €/MWh se la potenza è non superiore a 20 kW e 10 €/MWh se la potenza è superiore a 20 kW, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014;
iii. 10 €/MWh se la potenza è non superiore a 20 kW e 5 €/MWh se la potenza è superiore a 20 kW, qualora entrino in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014.

Rispetto al , DM 05/05/2011 IV Conto Energia, il decreto interministeriale del V Conto Energia contiene delle riduzioni tariffarie per quanto riguarda la tariffa riconosciuta agli impianti realizzati su fabbricati rurali.

 

Il nuovo testo all’art.2 comma 1 lettera z) enuncia la definizione di “Serra fotovoltaica: struttura, di altezza minima dal suolo pari a 2 metri, nella quale i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di un manufatto adibito, per tutta la durata dell'erogazione della tariffa incentivante alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusure fisse o stagionalmente rimovibili.”

 

comma 2 art. 14 DM 05/05/2011

IV Conto Energia

comma 3 art.5 del nuovo V° Conto Energia

 

2.  Fatte salve le disposizioni interpretative di cui all'art. 20 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per «impianti fotovoltaici realizzati su edifici» e la tariffa spettante per «altri impianti fotovoltaici». Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre a seguito dell'intervento devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%. Ai soli fini di cui al presente decreto, i fabbricati rurali sono equiparati agli edifici, sempreché accatastati prima della data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico.

 

3. Fatte salve le disposizioni interpretative di cui all'articolo 20 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per «impianti fotovoltaici realizzati su edifici» e la tariffa spettante per «altri impianti fotovoltaici». Alla medesima tariffa sono ammessi gli impianti realizzati su fabbricati rurali, sempreché accatastati prima della data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico. Per l’accesso alla tariffa di cui al presente comma, a seguito dell'intervento le serre devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 30%. Il predetto limite è incrementato al 50% limitatamente alle serre per le quali l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio sia stata rilasciata in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora la serra non rispetti i predetti requisiti, l’impianto è considerato ricadente nella categoria altri impianti fotovoltaici. 

 

Le principali novità sono di seguito descritte:

 

1.              Nel testo in vigore del IV Conto Energia (comma 2 art.14 del DM 05/05/2011),  gli incentivi spettanti agli impianti realizzati su fabbricati rurali sono pari alle tariffe relative agli impianti realizzati su edifici, in quanto equiparati agli incentivi stessi.

Con il nuovo decreto viene meno questa equiparazione e la tariffa d’incentivazione, è “ pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per «impianti fotovoltaici realizzati su edifici» e la tariffa spettante per «altri impianti fotovoltaici»  (comma 3 art.5).

2.             Altra novità riguarda le serre nel testo in vigore, si prevede che per ottenere gli incentivi una serra deve avere “ un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 30%”, nel precedente decreto, questo rapporto era del  50%.

Inoltre le serre con  un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 30%, prendono come incentivo a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per «impianti fotovoltaici realizzati su edifici» e la tariffa spettante per «altri impianti fotovoltaici» (comma 3 art. 5).

Quelli che hanno un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa superiore al 30%, accedono alla tariffa spettante per «altri impianti fotovoltaici.

Vengono fatti salvi diritti di quelle serre che hanno ottenuto l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio sia stata rilasciata in data antecedente alla data di entrata in vigore del nuovo decreto.

  

 

 

Tutte le News sulle Tecnologie >>

Tutte le News sul Libero mercato >>