La cumulabilità dei contributi del PSR con gli incentivi erogati dal GSE ai sensi del DM 23 giugno 2016

7 Giugno 2017

Categoria:Tecnologie
Risorsa:Normativa

In materia di cumulabilità, il decreto che incentiva le fonti rinnovabili (DM 23 giugno 2016) dispone che i meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011, ovvero sono cumulabili:

a)     con l’accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione;

b)     con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40 per cento del costo dell’investimento, nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 200 kW, non eccedenti il 30 per cento, nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 1 MW, e non eccedenti il 20 per cento, nel caso di impianti di potenza fino a 10 MW, fatto salvo quanto previsto alla lettera c);

c)     per i soli impianti di potenza elettrica fino a 1 MW, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati da biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, a decorrere dall’entrata in esercizio commerciale, con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40% del costo dell’investimento;

d)     per gli impianti di cui all’articolo 24, commi 3 e 4, del D.Lgs 28/2011, con la fruizione della detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature (tra cui rientrano anche i progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero);

e)     per gli impianti cogenerativi e trigenerativi alimentati da fonte solare ovvero da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall’impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, a decorrere dall’entrata in esercizio commerciale, con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40% del costo dell’investimento.

 

 

 

Rideterminazione della tariffa incentivante nel caso di contributi in conto capitale

 

Come prevede il decreto alla Tabella 1.1 dell’Allegato 1, per gli impianti ai quali sia stato assegnato o riconosciuto un contributo in conto capitale, fermo restando il limite massimo del 40% del costo di investimento di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011, il GSE ridetermina il valore della Tariffa base (Tb) applicando la formula di riduzione percentuale dell’incentivo per rideterminare la Tariffa base ridotta (Tbr), fino ad un massimo del 12% per impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili; del 26% per gli altri impianti.

 

La formula per calcolare la Tariffa base ridotta

 

Tbr = Tb * (1 – R)

 

Dove:

Tbr è la tariffa rideterminata da assumere nelle formule (1), (2), (3) e (4), del DM 23 giugno 2016, in caso di contributi in conto capitale;

 

Tb è la tariffa incentivante base ricavata per ciascuna fonte e tipologia di impianto dalla tabella 1.1 nonché, qualora l’impianto abbia partecipato con esito positivo a una procedura d’asta, ridotta della percentuale aggiudicata nella medesima procedura;

 

R è un parametro che varia linearmente da 0 (nessun contributo in conto capitale) e i seguenti valori, riferiti al caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell’investimento:

a)     12% per impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili;

b)     26% per gli altri impianti.

 

Esempio

Pertanto facendo l’esempio di un impianto di biogas di un’azienda agricola, che ha diritto a cumulare la tariffa incentivante con un contributo in conto capitale (come quello del PSR) nel limite massimo del 40% del costo di investimento, alla tariffa incentivante base (Tb) si applica la riduzione percentuale calcolata con la formula Tbr = Tb * (1 – R), dove R varia linearmente da 0 (nessun contributo in conto capitale) al 12% massimo.

Pertanto nel caso di un impianto di biogas di un’azienda agricola, che all’incentivo sulla produzione di energia da fonte rinnovabile cumula un contributo in conto capitale del PSR pari al 30% del costo di investimento, alla tariffa incentivante base (Tb) si applica la riduzione percentuale del -9%. Così un impianto di 300kWe, che utilizza quasi esclusivamente effluenti e sottoprodotti, si vede ridotto l’incentivo da 233 €/MWh a 212 €/MWh.

 

La tabella riporta degli esempi, in funzione della percentuale di contributo in conto capitale calcolato sull’investimento.

 

 

Esempi di riduzione % dell’incentivo rispetto alla % di contributo in conto capitale percepito

% di contributo in conto capitale percepito

10%

20%

30%

40%

% di riduzione della tariffa incentivante Tb

-3%

-6%

-9%

-12%

 

 

Il foglio di calcolo per quantificare l’incentivo Tbr

Il Foglio di calcolo, scaricabile nell’Area Riservata-Documentale2017, permette di stabilire la % di riduzione della Tariffa base (Tb) dell’incentivo FER ai sensi del DM 23 giugno 2016 e quantificare la nuova Tariffa base ridotta (Tbr) per impianti che possono beneficiare della cumulabilità di contributi in conto capitale.

 

Ovviamente la convenienza economica nel richiedere il contributo del PSR abbinato ad una riduzione della tariffa incentivante (Tbr) deve essere verificata di caso in caso.  Non è da sottovalutare infatti l’opportunità o necessità di esporre l’azienda ad un minore indebitamento, che congiuntamente alle migliori condizioni dei mutui e alla riduzione dei tassi d’interessi, può rappresentare una soluzione per l’impresa agricola.