A partire dal 1° gennaio 2015, i produttori che beneficiano o che richiedono di beneficiare di incentivi, di regimi commerciali speciali (ritiro dedicato e scambio sul posto), ovvero delle garanzie di origine per impianti nella loro titolarità, possono installare sui medesimi impianti sistemi di accumulo in conformità alla disciplina di settore e alle configurazioni previste dalla regolazione di riferimento e contenute anche nelle Regole Tecniche , dandone comunicazione al GSE a seguito della realizzazione dell’intervento.
Sono esclusi gli impianti fotovoltaici fino a 20 kW in scambio sul posto che accedono agli incentivi di cui ai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 ( ovvero del I° Conto Energia ) per i quali l’installazione di sistemi di accumulo, non è operativamente compatibile con l’erogazione degli incentivi di cui ai medesimi decreti interministeriali.
Cosa sono
Un sistema di accumulo è un insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare un’alterazione dei profili di scambio con la rete elettrica (immissione e/o prelievo). Non rientrano nella definizione di sistema di accumulo i sistemi utilizzati in condizioni di emergenza che, pertanto, entrano in funzione solo in corrispondenza dell’interruzione dell’alimentazione dalla rete elettrica per cause indipendenti dalla volontà del soggetto che ne ha la disponibilità.
I sistemi di accumulo possono essere installati su impianti che beneficiano o beneficeranno di incentivi e/o dei regimi commerciali speciali (prezzi minimi, ritiro dedicato, scambio sul posto) e/o di garanzie d’origine, a condizione che il GSE accerti la sussistenza/permanenza dei requisiti in ragione dei quali l’impianto è stato ammesso a beneficiarne.
Condizioni per l’installazione di sistemi di accumulo su impianti gestiti dal GSE
Ai fini dell’accesso o del mantenimento degli incentivi, nonché dei benefici previsti dai decreti e dalle delibere di riferimento, i sistemi di accumulo dovranno essere integrati nel sistema elettrico in accordo alle seguenti condizioni:
- rispetto delle disposizioni per l’erogazione del servizio di connessione, trasmissione, distribuzione, misura e dispacciamento dell’energia elettrica previste dalla delibera 574/2014/R/eel, e delle norme CEI di riferimento;
- rispetto dei requisiti tecnici dei dispositivi elettronici e logiche di funzionamento individuati dalle norme CEI 0-21 e CEI 0-16 in vigore, rispettivamente per le connessioni BT e MT. La rispondenza a tali requisiti deve essere attestata attraverso valida certificazione di conformità alle suddette norme;
- corretta installazione ed avvenuta attivazione (della telelettura) delle idonee apparecchiature di misura atte a quantificare l’energia prodotta, immessa in rete nonché quella assorbita e rilasciata dal sistema di accumulo, come certificato dai gestori di rete.
Valgono, inoltre, le seguenti ulteriori disposizioni inerenti l’erogazione del servizio di misura in presenza di sistemi di accumulo:
- nei casi di sistemi di accumulo lato produzione, se le apparecchiature di misura dell’energia elettrica prodotta sono caratterizzate da misuratori monodirezionali, il responsabile dell’installazione e manutenzione delle apparecchiature stesse deve procedere, entro la data di entrata in esercizio del sistema di accumulo, alla loro sostituzione con apparecchiature di misura bidirezionali conformi all’articolo 6 dell’Allegato A bis alla deliberazione 88/07 e s.m.i.;
- nei casi di sistemi di accumulo post-produzione, per i soli impianti di produzione che accedono alle tariffe onnicomprensive e/o che beneficiano dei prezzi minimi garantiti, il responsabile dell’installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dal sistema di accumulo deve procedere, entro la data di entrata in esercizio del sistema di accumulo, all’installazione di apparecchiature di misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dal sistema di accumulo bidirezionale e, qualora non fossero presenti, all’installazione di apparecchiature di misura dell’energia prodotta, conformi all’articolo 6 dell’Allegato A bis alla deliberazione 88/07 e s.m.i.
Comunicazione al GSE dell’installazione di sistemi di accumulo
Erogazione degli incentivi e/o benefici a seguito dell’installazione di sistemi d’accumulo
L’erogazione degli incentivi e/o dei benefici agli impianti di produzione gestiti dal GSE che installano sistemi di accumulo, è subordinata all’esito positivo dell’istruttoria del GSE, effettuata a partire dalla ricezione della comunicazione di avvenuta installazione di sistemi di accumulo, e all’adozione di un provvedimento espresso di accoglimento dell’intervento.
data della fattura per la quale sta effettuando il pagamento.
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Approfondimenti:
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Regole Tecniche GSE per sistemi di accumulo
– Testo integrato in formato PDF Testo coordinato AEEGSI con le integrazioni e modifiche apportate dalla deliberazione 642/2014/R/eel
– deliberazione 574/2014/R/EEL