smaltimento dei moduli fotovoltaici

1 Giugno 2017

Categoria:Tecnologie
Risorsa:Normativa

Il GSE ha aggiornato le istruzioni per il corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici (in qualità di
RAEE –
Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) installati su impianti incentivati con il Conto Energia. Inoltre fornisce nuovi chiarimenti per supportare i Soggetti Responsabili degli impianti e gli operatori.

 

Le modalità operative di certificazione dell’avvenuto trattamento e smaltimento di un pannello fotovoltaico professionale sono differenziate in funzione della tipologia di impianto (domestico o professionale).

 

Si specifica che le tempistiche previste per l’invio della documentazione attestante l’avvenuto trattamento e smaltimento dei pannelli fotovoltaici risultano:

a)       nel caso di impianti domestici, 6 mesi dalla consegna del RAEE al Centro di Raccolta;

b)        nel caso di impianti professionali, 6 mesi dalla consegna del RAEE all’impianto di trattamento o al sistema individuale/collettivo.

 

Si sottolinea che l’intervento di sostituzione di moduli fotovoltaici deve essere opportunamente comunicato al GSE, così come previsto dalle “Procedure ai sensi del D.M. 23 giugno 2016 – Impianti fotovoltaici in esercizio: Interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico”.

Qualora le tempistiche indicate nelle suddette procedure (60 giorni dall’avvenuto completamente dell’intervento) non siano compatibili con la predisposizione della documentazione completa attestante il corretto smaltimento dei pannelli fotovoltaici, è sufficiente allegare all’interno della comunicazione di avvenuta realizzazione dell’intervento la documentazione attestante l’avvio dell’iter di trattamento e smaltimento dei componenti, fermo restando l’obbligatorietà di presentare l’intero set documentale nei tempi suindicati.

 

​ Si ricorda che il GSE trattiene sulle tariffe incentivanti delle quote finalizzate ad assicurare la copertura dei costi di gestione dei rifiuti provenienti dai pannelli fotovoltaici incentivati (ai sensi dell’art. 40 del Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49).

Le disposizioni di cui all’art. 40 del D.lgs. 49/2014 si applicano ai pannelli fotovoltaici degli impianti che beneficiano dei seguenti meccanismi incentivanti:

·        I Conto Energia (DM 28 luglio 2005 e DM 6 febbraio 2006);

·        II Conto Energia (DM 19 febbraio 2007);

·        III Conto Energia (DM 6 agosto 2010);

·         IV Conto Energia: impianti entrati in esercizio fino al 30 giugno 2012 e tutti gli impianti rientranti nel Titolo IV – impianti a concentrazione (DM 5 maggio 2011);

·        V Conto Energia: impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e impianti a concentrazione (DM 5 luglio 2012).


Per i suddetti impianti incentivati (ricompresi nel cosiddetto periodo RAEE) il GSE provvede a trattenere delle quote finalizzate ad assicurare la copertura dei costi di gestione dei rifiuti provenienti dai pannelli installati secondo le modalità previste dalle “Istruzioni Operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati”.

 

Per gli impianti domestici (di potenza nominale inferiore a 10 kW) il GSE trattiene una quota pari a 12 €/pannello una tantum nel quindicesimo anno di incentivazione, mentre per gli impianti professionali (di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW) il GSE trattiene una quota pari a 10 €/pannello a partire dall’undicesimo anno di incentivazione e per dieci anni.

 

Mentre per gli impianti incentivati ricompresi nel cosiddetto Periodo Disciplinare non è previsto il trattenimento delle quote a garanzia ai sensi del D.lgs. 49/2014, perché è prevista l’adesione del produttore dei moduli fotovoltaici a un Sistema collettivo/Consorzio che garantisca la completa gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici immessi sul mercato.

 

Rientrano in questa ultima casistica i pannelli fotovoltaici degli impianti che beneficiano dei seguenti meccanismi incentivanti:

·        IV Conto Energia (DM 5 maggio 2011): impianti entrati in esercizio a partire dal 1 luglio 2012 (esclusi tutti gli impianti rientranti nel Titolo IV – impianti a concentrazione);

·        V Conto Energia (DM 5 luglio 2012), eccetto gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e impianti a concentrazione.

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​Solo nel caso di completa dismissione dell’impianto a fine vita i Soggetti Responsabili di RAEE professionali possono richiedere l’intervento del GSE nella gestione dei rifiuti. E qualora si richieda l’intervento del GSE per la dismissione dell’intero impianto prima del termine del periodo di incentivazione, è fatto salvo il potere del GSE di richiedere al Soggetto Responsabile le ulteriori quote necessarie per la gestione delle operazioni di smaltimento del RAEE fotovoltaico.

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Approfondimenti:

 Decreto Legislativo 49/2014, di attuazione della Direttiva 2012/19/UE

 Centri Raccolta

Allegati:

 Istruzioni Operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati

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