L’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico ha aggiornato la regolazione per i Sistemi Semplici di Produzione e Consumo, al fine di recepire le disposizioni della Legge 221/15 (cosiddetto Collegato Ambientale) e del decreto legge 154/15. Infine ha introdotto alcune semplificazioni in materia.
Con la delibera 72/2016/R/eel l’Autorità ha infatti integrando e modificando il Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC) al fine di:
1) recepire le disposizioni di cui al decreto legge 154/15, previste per i soggetti che, nel periodo compreso tra il 6 maggio 2010 e l’1 gennaio 2014, erano, anche limitatamente a una parte del suddetto periodo, sottoposti al regime di amministrazione straordinaria;
2) recepire le disposizioni di cui alla legge 221/15, in termini di abolizione della soglia di 20 MW relativa ai SEU e di allargamento dei SEESEU-A ai gruppi societari;
3) prevedere semplificazioni ai fini del rilascio della qualifica di SEU per piccoli impianti.
Di particolare interesse per i piccoli autoproduttori le semplificazioni introdotte.
In particolare il GSE- Gestore dei servizi energetici SpA, anche in assenza di esplicita richiesta, avvia entro il 31 ottobre 2016 la procedura di qualifica SEU per le configurazioni caratterizzate dalla presenza di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 20 kW realizzato presso un cliente finale per la cui produzione vengono erogate la tariffa omnicomprensiva e la tariffa premio sul consumo in sito dei decreti interministeriali 5 maggio 2011 (cd. quarto conto energia) e 5 luglio 2012 (cd. quinto conto energia), a partire dai dati già disponibili, eventualmente richiedendo dati integrativi qualora necessario, e procede a rilasciare, qualora sussistano i requisiti, la predetta qualifica con effetti a decorrere dal 1 gennaio 2014.
Inoltre, il GSE entro il 30 aprile 2016 definisce le semplificazioni nella procedura per il rilascio delle qualifiche di SEU nel caso di sistemi particolarmente semplici e caratterizzati da impianti di produzione di energia elettrica, di ridotta potenza, fino a 100 kW, sottoponendole alla valutazione e all’approvazione degli uffici dell’Autorità.
Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 2 febbraio 2016, data di entrata in vigore della Legge Green Economy.
In particolare, con riferimento a quanto previsto dal decreto legge 154/15, come modificato dalla legge di conversione (legge n. 189 del 2015), la delibera prevede di estendere la definizione di SEESEU-A prevedendo che l’unicità del soggetto giuridico titolare dell’unità di produzione e dell’unità di consumo di energia elettrica sia verificata alla data del 1 gennaio 2016 (anziché alla data dell’1 gennaio 2014); ciò nel caso di soggetti che, nel periodo compreso tra il 6 maggio 2010 e l’1 gennaio 2014, erano, anche limitatamente a una parte del suddetto periodo, sottoposti al regime di amministrazione straordinaria.
Con riferimento alle disposizioni introdotte dal Collegato Ambientale, la delibera:
– elimina dal TISSPC il riferimento al limite massimo di 20 MWe previsto quale condizione per la realizzazione di un SEU;
– conforma, sia nel TISSPC che nel TISDC (Testo Integrato dei Sistemi di Distribuzione Chiusi) la definizione di “gruppo societario” contenuta nel TISSPC a quella prevista dall’articolo 2359 del codice civile;
– estende la definizione di SEESEU-A affinché possano rientrare in essi anche i sistemi che, oltre a soddisfare i requisiti di esistenza tipici dei SEESEU, presentano soggetti riconducibili allo stesso gruppo societario; di conseguenza, prescrive al GSE di definire (entro il 30 aprile) le modalità operative tramite cui i responsabili dei predetti sistemi semplici di produzione e consumo presentano la richiesta di qualifica di SEESEU-A per gruppi societari.
Tutte queste disposizioni trovano applicazione dal 2 febbraio 2016, data di entrata in vigore del Collegato Ambientale.
Al fine di evitare l’insorgere di rilevanti difficoltà amministrative ed economiche nel caso dei sistemi classificati tra i SEESEU-C che, proprio per effetto della legge 221/15 e a parità di configurazione, hanno i requisiti per diventare SEESEU-A, con la delibera 72/2016/R/eel si prevede, inoltre, che, limitatamente a tali sistemi, la qualifica di SEESEU-C abbia validità fino all’1 febbraio 2016, anziché fino al 31 dicembre 2015 come inizialmente previsto dal TISSPC. Tale proroga non avrebbe quindi effetto per tutti gli altri SEESEU-C che non hanno i requisiti per diventare SEESEU-A.
SEMPLIFICAZIONI. Infine, la delibera 72/2016/R/eel introduce alcune semplificazioni. Il GSE, anche in assenza di esplicita richiesta, avvia – entro il 31 ottobre 2016 – la procedura di qualifica SEU per le configurazioni caratterizzate dalla presenza di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 20 kW realizzato presso un cliente finale per la cui produzione vengono erogate la tariffa omnicomprensiva e la tariffa premio sul consumo in sito dei decreti interministeriali 5 maggio 2011 (cd. quarto conto energia) e 5 luglio 2012 (cd. quinto conto energia), a partire dai dati già disponibili, eventualmente richiedendo dati integrativi qualora necessario, e procede a rilasciare, qualora sussistano i requisiti, la predetta qualifica con effetti a decorrere dal 1 gennaio 2014.
Inoltre, il Gestore dei servizi energetici – entro il 30 aprile 2016 – definisce semplificazioni nella procedura per il rilascio delle qualifiche di SEU nel caso di sistemi particolarmente semplici e caratterizzati da impianti di produzione di energia elettrica, di ridotta potenza, fino a 100 kW, sottoponendole alla valutazione e all’approvazione degli uffici dell’Autorità.
Approfondimenti:
Delibera 25 febbraio 2016 72/2016/R/eel