Il Governo ha presentato venerdì sera all’assemblea del Senato un maxiemendamento interamente sostitutivo degli articoli del ddl di Stabilità, sull’approvazione del quale ha posto la questione di fiducia. Il testo passa ora all’esame della Camera dei Deputati in seconda lettura.
Mercoledì pomeriggio parte in commissione Bilancio alla Camera l’esame del ddl di Stabilità 2016, approvato venerdì dal Senato. Il provvedimento (atto n. 3444) è accompagnato dal bilancio di previsione (atto n. 3445).
Il maxiemendamento contiene tutte le modifiche apportate in commissione e quindi, per quanto riguarda il settore energetico agricolo di particolare interesse il ripristino dell’Iva al 22% sul pellet e la proroga per l’assimilazione a reddito agricolo della produzione di energia rinnovabile.
In particolare le disposizioni sulla tassazione agricola della produzione di energia da fonte rinnovabile si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
A partire dal 2016, l’articolo 518 dell’ atto n. 3444 ( articolo 47 del maxiemendamento del Senato), in materia di “modifiche alla disciplina fiscale applicabile al settore agricolo, sostituisce. il comma 423 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e prevede che:
…. «Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario.
Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all’ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442».
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Allegati :
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) – atto n. 3444
maxiemendamento Senato del 20.11.2015 al DdL stabilità 2016