controlli GSE impianti incentivati

14 Giugno 2017

Categoria:Servizi


Tutti gli impianti a fonte rinnovabile che beneficiano di incentivi erogati dal GSE sono soggetti alle attività di controllo del GSE, volte alla verifica della sussistenza o della permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e dei presupposti per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi.

Infatti, in attuazione dell’articolo 42 del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato il  D.M. 31 gennaio 2014 (pubblicato in G.U. n. 35 del 12/02/2014) che definisce un sistema programmatico di controlli in materia di incentivi concessi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. L’attività di controllo è svolta sulla base di una programmazione annuale e triennale a cura del GSE e approvata dal ministero dello sviluppo economico.

Il “Controllo su impianto”, come definisce lo stesso decreto, è la “attività di accertamento e riscontro, anche mediante sopralluogo, volta alla verifica della sussistenza ovvero della permanenza dei presupposti per l’erogazione degli incentivi, con particolare riguardo alla fonte utilizzata, all’entrata in esercizio, alla conformità ed al corretto funzionamento dei componenti, apparecchiature, opere connesse e altre infrastrutture degli impianti e alla veridicità delle informazioni contenute in atti, documenti, attestazioni, comunicazioni e dichiarazioni forniti dal titolare dell’impianto”.

Il controllo può essere di tipo documentale senza sopralluogo o con sopralluogo.  E nell’ambito dell’attività di programmazione dei controlli, il GSE è tenuto a svolgere annualmente non meno del 50% del dei controlli documentali per le domande presentate a partire dal 2015; nel triennio, non meno del 15% per gli impianti già incentivati. Mentre i controlli con sopralluogo sono svolti nell’ambito di una programmazione triennale, su almeno il 10% della potenza incentivata, di cui almeno la metà senza preavviso[1]..

Il controllo è svolto dal GSE con o senza preavviso, anche avvalendosi del supporto tecnico di soggetti terzi[2]  dotati di idonee competenze specialistiche, ovvero affidati alle società da esso controllate. A tal proposito, il GSE può anche sottoscrivere protocolli di intesa con Enti e soggetti pubblici per eventuali controlli incrociati, ferme restando le rispettive competenze e responsabilità. È il caso dei gestori di rete per i controlli sui sistemi di misura e di conformità impiantistica, o delle agenzie ambientali regionali come l’ARPA per le verifiche su biomasse, biogas e rifiuti. dotati di idonee competenze specialistiche, ovvero affidati alle società da esso controllate. A tal proposito, il GSE può anche sottoscrivere protocolli di intesa con Enti e soggetti pubblici per eventuali controlli incrociati, ferme restando le rispettive competenze e responsabilità. È il caso dei gestori di rete per i controlli sui sistemi di misura e di conformità impiantistica, o delle agenzie ambientali regionali come l’ARPA per le verifiche su biomasse, biogas e rifiuti.

In ogni caso i controlli eseguiti dal GSE non comprendono né sostituiscono i controlli che sono attribuiti a specifici soggetti pubblici o concessionari di attività di servizio pubblico, come ad esempio il rilevamento dei livelli di emissioni. Ma se questi dovessero rilevare delle difformità sono tenuti a segnalarle al GSE.

Inoltre i controlli non escludono l’attività di verifica da parte del GSE dei dati forniti dai soggetti che presentano istanze di incentivo, ivi compreso il controllo sulle istanze rese in forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

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Tentativi di raggiro da parte di falsi ispettori del GSE

Si segnala che in seguito a segnalazioni di tentativi di raggiro da parte di sedicenti ispettori del GSE, in una recente comunicazione (NEWS del 25/02/2015), il GSE ha specificato che i soggetti preposti ai controlli rivestono la qualifica di “pubblici ufficiali” e sono tali solo quando esibiscono:

  1. la comunicazione di avvio del procedimento di verifica, ove sono indicati i riferimenti specifici all’impianto e al suo titolare, luogo, data, ora del controllo e nominativi dei soggetti ad esso preposti;
  2. il tesserino plastificato GSE o lettera di incarico con foto e dati di riconoscimento.

I controlli documentali senza sopralluogo

I controlli documentali senza sopralluogo sono svolti dal GSE nel rispetto delle nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (Legge 7 agosto 1990, n. 241). Resta ferma la verifica da parte del GSE dei dati forniti dai soggetti che presentano istanze di incentivo, ivi compreso il controllo sulle istanze rese in forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

I controlli mediante sopralluogo

L’avvio del procedimento di controllo mediante sopralluogo è comunicato con lettera raccomandata A/R ovvero mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) almeno 7 giorni prima della data in cui deve svolgersi il controllo.

Nei casi di controllo senza preavviso, invece, le relative comunicazioni sono adempiute senza indugio dai soggetti preposti dopo lo svolgimento delle operazioni di controllo.

Nell’ambito dello svolgimento delle operazioni di sopralluogo, il preposto al controllo, che assume la qualifica di pubblico ufficiale, potrà richiedere ed acquisire atti, documenti, schemi tecnici di impianto, registri ed ogni altra informazione ritenuta utile nonché effettuare rilievi fotografici strettamente connessi alle esigenze di controllo. Il verbale, sottoscritto dall’incaricato del controllo e dal titolare dell’impianto o dal suo delegato, è immediatamente trasmesso al GSE. Contestualmente una copia viene rilasciata al titolare dell’impianto o al suo delegato.

Per questo è obbligatorio disporre presso l’impianto di tutti i documenti utili, che il GSE richiede in sede di controllo.

L’elenco completo della documentazione oggetto di verifica viene comunque comunicato dal GSE in sede di avvio del procedimento di verifica, in funzione del sistema incentivante di riferimento e delle specifiche caratteristiche d’impianto.

Documentazione oggetto di controllo

A titolo esemplificativo si riporta un estratto della documentazione che obbligatoriamente deve essere nella disponibilità del Responsabile dell’Impianto (presso il sito di istallazione) relativa ad un impianto fotovoltaico incentivato con il IV Conto Energia (DM 05/05/2011):

  • attestato TERNA-Gaudi;
  • domanda di concessione della tariffa incentivante e relativa modulistica;
  • scheda tecnica finale d’impianto;

  • dichiarazione di essere proprietario dell’immobile destinato alla installazione dell’impianto;

  • elaborati grafici di dettaglio;

  • elenco dei moduli fotovoltaici e inverter, con relativi numeri di serie;
  • certificazioni moduli, inverter e componentistica;

  • fotografie dell’impianto e schema elettrico unifilare dell’impianto;

  •  comunicazione con la quale il gestore della rete ha notificato il codice POD;

  • verbali di attivazione dei contatori di misura;

  • relazione tecnica generale, che descriva i criteri progettuali e le caratteristiche dell’impianto;

  • titolo autorizzativo ed eventuale dichiarazione del Comune competente attestante l’idoneità del titolo autorizzativo;

  • certificato di destinazione d’uso del terreno o certificato di destinazione urbanistica (CDU) con indicazione delle particelle catastali, qualora i moduli dell’impianto siano collocati a terra;

  • ulteriore documentazione necessaria nel caso di impianti con moduli collocati a terra in aree agricole ai sensi del Decreto legislativo n. 28 del 2011.
  • Possono inoltre essere oggetto di verifica la documentazione relativa agli adempimenti presso l’agenzia delle Dogane (Denuncia Apertura Officina Elettrica e relative dichiarazioni annuali) e quella relativa agli adeguamenti normativi imposti negli ultimi anni dall’AEEGSI.

 

Il controllo mediante sopralluogo presso l’impianto ha ad oggetto:

1.      Le caratteristiche tecniche delle opere, dei macchinari e delle apparecchiature installate;

2.      La configurazione impiantistica e il processo di produzione di energia elettrica;

3.      La strumentazione di misura dell’energia elettrica e degli altri vettori energetici pertinenti, in ingresso e in uscita dall’impianto per verificare l’assenza di manomissioni e la sua integrità, nonché il relativo programma di taratura;

4.      Le misure e contabilizzazioni dell’energia necessarie per definire correttamente l’energia incentivabile.

Il termine per la conclusione del procedimento non può essere superiore a 180 giorni. E si conclude con l’adozione di un atto espresso e motivato sulla base delle risultanze raccolte nel corso del controllo, delle ragioni giuridiche su cui si fonda e delle eventuali osservazioni presentate dal soggetto responsabile.

 

La tipologia di violazione, la conformità, le prescrizioni e la ridetermina dell’incentivo o la decadenza dagli incentivi con l’integrale recupero delle somme erogate

È proprio l’atto finale che individua la tipologia di violazione, la conformità o le eventuali prescrizioni. Di fatti, a conclusione dell’istruttoria di verifica e controllo, possono verificarsi le seguenti casistiche:

Casistiche ed esiti del controllo

Conseguenze del controllo

Conformità

Il GSE dichiara la conformità dell’impianto

Conformità con prescrizioni

Il GSE dichiara la conformità dell’impianto ma ove ritenuto opportuno impartisce eventuali prescrizioni

Violazioni rilevanti elencate nell’Allegato 1

Il GSE dispone il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi con l’integrale recupero delle somme già erogate

Violazioni, elusioni o inadempimenti cui consegua l’indebito accesso agli incentivi

Il GSE dispone il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi con l’integrale recupero delle somme già erogate

Violazioni rilevanti elencate nell’Allegato 1 che riguardano impianti con potenza nominale fino a 20 kW e che comportano variazioni inferiori al 10% dell’importo degli incentivi annualmente percepiti dal titolare.

Il GSE non dispone la decadenza dagli incentivi, fermo restando il recupero delle somme indebitamente percepite

Violazioni o inadempimenti che rilevano ai fini dell’esatta quantificazione degli incentivi ovvero dei premi

Il GSE dispone le prescrizioni più opportune ovvero ridetermina l’incentivo in base alle caratteristiche rilevate a seguito del controllo e alla normativa applicabile, recuperando le sole somme indebitamente erogate

 

Violazioni che comportano la decadenza dell’incentivo e/o il recuperando le sole somme indebitamente erogate

Il GSE dispone la decadenza dagli incentivi con l’integrale recupero delle somme già erogate, qualora, in esito all’attività di controllo o di verifica documentale, vengano accertate le violazioni rilevanti di cui all’Allegato 1 del Decreto. Tale allegato non ha, peraltro, valore esaustivo ma solo esemplificativo.

Nel caso si accertino violazioni diverse da quelle contenute nell’Allegato 1, elusioni o inadempimenti cui consegua l’indebito accesso agli incentivi, il GSE dispone comunque il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi con l’integrale recupero delle somme già erogate.

Al di fuori delle suddette fattispecie, il GSE, vi sono delle violazioni che non comportano necessariamente la decadenza dell’incentivo.

Infatti nel caso siano accertate violazioni rilevanti elencate nell’Allegato 1 che riguardano impianti con potenza nominale fino a 20 kW e che comportano variazioni inferiori al 10% dell’importo degli incentivi annualmente percepiti dal titolare, il GSE non dispone la decadenza dagli incentivi, fermo restando il recupero delle somme indebitamente percepite.

Mentre nel caso il GSE riscontri violazioni o inadempimento che rilevano ai fini dell’esatta quantificazione degli incentivi ovvero dei premi, dispone le prescrizioni più opportune ovvero ridetermina l’incentivo in base alle caratteristiche rilevate a seguito del controllo e alla normativa applicabile, recuperando le somme indebitamente erogate.

 

ALLEGATO 1 – Elenco delle violazioni rilevanti:

a)       presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi;

b)       violazione del termine per la presentazione dell’istanza di incentivazione e, nel caso in cui sia determinante ai fini dell’accesso degli incentivi, la violazione del termine per l’entrata in esercizio;

c)       inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento del GSE relativo all’esito dell’attività di controllo;

d)       indisponibilità della documentazione da tenere presso l’impianto ai sensi dell’art. 9, comma 3, nel caso in cui se ne sia già accertata l’assenza nell’ambito di una precedente attività di controllo;

e)       comportamento ostativo od omissivo tenuto dal titolare dell’impianto nei confronti del preposto al controllo o del gestore di rete, consistente anche nel diniego di accesso all’impianto stesso ovvero alla documentazione;

f)         manomissione degli strumenti di misura dell’energia incentivata;

g)       alterazione della configurazione impiantistica, non comunicata al GSE, finalizzata ad ottenere un incremento dell’energia incentivata;

h)       interventi di rifacimento e potenziamento realizzati in difformità dalle norme di riferimento ovvero da quanto dichiarato in fase di qualifica o di richiesta dell’incentivo;

i)         inefficacia del titolo autorizzativo per la costruzione ed esercizio dell’impianto;

j)         insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell’impianto,per l’accesso agli incentivi ovvero autorizzativi;

k)       utilizzo di combustibili fossili di due punti percentuali oltre la soglia consentita, non previamente comunicato al GSE;

l)         utilizzo di combustibili rinnovabili in difformità dal titolo autorizzativo o dalla documentazione presentata in sede di qualifica ovvero di istanza di incentivazione;

m)      mancata trasmissione al GSE della certificazione di fine lavori dell’impianto nei termini previsti dalla normativa di incentivazione, nel caso in cui sia determinante ai fini dell’accesso o della determinazione agli incentivi;

n)       utilizzo di componenti contraffatti ovvero rubati.

 

Sanzioni pecuniarie

Il GSE, dopo aver adottato il provvedimento conclusivo dell’attività di controllo, comunica all’Autorità le violazioni accertate qualora queste rilevino ai fini dell’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/1995 

 

Sanzione interdittiva di 10 anni dalla concessione di incentivi

La Corte costituzionale, con sentenza 10 marzo 2017, n. 51, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per:

– l’art. 23, comma 3, del D.Lgs 3 marzo 2011, n. 28 che dispone la sanzione interdittiva dell’esclusione per la durata di dieci anni dalla concessione di incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili a carico dei soggetti per i quali le autorità e gli enti competenti abbiano accertato che, in relazione alla richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi, hanno fornito dati o documenti non veritieri, ovvero hanno reso dichiarazioni false e mendaci.

– l’art. 43, comma 1, del D.Lgs 3 marzo 2011, n. 28, in materia di fine lavori di installazione dell’impianto fotovoltaico entro il 31 dicembre 2010.

 

L’attività di controllo del GSE:

Negli ultimi anni i controlli del GSE si sono intensificati. Nel 2015 il GSE ha condotto 3.464controlli (84,6% fotovoltaico, 7,2% FER, 2,3% termico, 4,2% efficienza energetica), con oltre 2290 sopralluoghi, verificando una potenza complessiva di 5.320 MW (+9,5% rispetto all’anno 2014).

Sempre nel 2015, il GSE ha concluso 2.883 procedimenti di verifica, attestando violazioni in 504 procedure che hanno portato alla revoca e recupero degli incentivi percepiti per un valore di 106,6 milioni di euro e una stima del mancato esborso pari a 1.294,7 milioni. Le violazioni accertate per soli 116 impianti rinnovabili non fotovoltaici pesano per oltre 1.115 milioni di euro sulla stima del mancato esborso.

 

Le principali cause di decadenza degli incentivi:

Con riferimento ai 284 procedimenti di verifica relativi ad impianti fotovoltaici incentivati conclusi dal GSE con esito negativo, sono state accertate 412 violazioni, di cui, 110 rilevanti (27%) e 302 “minori” ai sensi dell’art. 11, comma 3 del D.M. Controlli (73%).

Le principali violazioni rilevanti riscontrate sono: Presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi. E in particolare Mancata riferibilità dei moduli fotovoltaici alle certificazioni presentate ai fini del riconoscimento degli incentivi; Mancato completamento dei lavori alla data dichiarata di conclusione lavori ai sensi della Legge 129/10.

A queste segue l’insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell’impianto, per l’accesso agli incentivi ovvero autorizzativi e in particolare Indisponibilità del sito di installazione dell’impianto. O la presenza di Titolo autorizzativo non intestato al Soggetto Responsabile dell’impianto.

 

Tra le violazioni minori: Stato dei luoghi non corrispondente a quello rappresentato nella documentazione allegata all’istanza di incentivazione; Mancata presentazione della fine lavori all’Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo entro il termine del 31 dicembre 2010; Moduli fotovoltaici installati su tetti piani con altezza asse mediano superiore all’altezza della balaustra; Moduli fotovoltaici installati su tetti piani con altezza massima rispetto al piano superiore a 30 cm; Mancata presentazione della fine lavori al Gestore di Rete entro il termine del 31 dicembre 2010; Manufatto carente dei requisiti necessari per la classificazione quale edificio ai sensi del D.P.R. 412/93 o Carenza dei requisiti per la classificazione del manufatto quale serra fotovoltaica.

 

Guarda il dettaglio delle violazioni su impianti fotovoltaici riscontrate nel 2015

 

Per gli impianti FER e IAFR le violazioni rilevanti principali sono: Presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi. Ma rileva anche il comportamento ostativo od omissivo tenuto dal titolare dell’impianto nei confronti del preposto al controllo o del gestore di rete, consistente anche nel diniego di accesso all’impianto stesso ovvero alla documentazione.

Inoltre è anomalo che dai dati pubblicati dal GSE sulle istruttorie concluse vi siano molte rinunce all’incentivo a seguito dell’avvio del controllo del GSE.

 

Guarda il dettaglio delle violazioni su impianti IAFR e FER riscontrate nel 2015

 

Per gli interventi di efficienza energetica, che beneficiano dei Certificati Bianchi, le principali violazioni sono state: Il Soggetto Titolare non risponde/invia documentazione a seguito delle comunicazioni ricevute inerenti l’istruttoria di verifica e necessaria a stabilire la sussistenza dei requisiti necessari al mantenimento degli incentivi; Interventi che non sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento ai fini dell’accesso e/o del mantenimento degli incentivi; Ricalcolo dei Certificati Bianchi spettanti a seguito della modifica di parametri inclusi nell’algoritmo di calcolo dei risparmi; ma anche il Ricorrere delle condizioni di divieto di cumulo degli incentivi di cui ai DM 28 dicembre 2012.

 

Guarda il dettaglio delle violazioni su progetti di Efficienza Energetica TEE riscontrate nel 2015

Per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento (CAR) e di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento (CHP+TLR) le principali violazioni sono: la Difformità del metodo adottato dall’Operatore, ai fini della determinazione dell’energia termica utile, rispetto al metodo dichiarato all’atto della richiesta di riconoscimento CAR e alla normativa vigente; Strumentazione di misura non idonea a definire il valore dell’energia di alimentazione in modo corretto/appropriato e/o cautelativo; Difformità del metodo adottato dall’Operatore ai fini dell’individuazione dell’energia di alimentazione rispetto al metodo dichiarato all’atto della richiesta di riconoscimento CAR e alla normativa vigente.

Guarda il dettaglio delle violazioni su impianti CAR riscontrate nel 2015

 

Modifiche agli impianti e mantenimento delle tariffe incentivanti

Oltre agli aspetti citati in precedenza occorre fare molta attenzione alla gestione tecnico-amministrativa di eventuali modifiche agli impianti incentivati, quali:

•          Modifiche di carattere tecnico-progettuale (es. spostamenti, sostituzioni componenti, installazione ottimizzatori di produzione …)

•          Modifiche di carattere giuridico (es. cambi di titolarità dell’impianto o di proprietà del sito di installazione)

•          Modifiche di carattere commerciale (es. cambi di regime commerciale per la valorizzazione dell’energia immessa in rete)

•          Modifiche di carattere amministrativo (ad esempio cambi di IBAN del soggetto responsabile)

In questi casi è fondamentale rispettare le regole in vigore adottate dal GSE  – modifiche impianti – al fine di accertare la compatibilità delle modifiche con i regimi incentivanti, ed effettuare correttamente gli adempimenti necessari.

 

 

Il controlli su impianti fotovoltaici

Nel corso delle verifiche eseguite dal GSE su impianti fotovoltaici incentivati con il meccanismo del conto energia, le principali irregolarità e/o violazioni riscontrate hanno riguardano:

  • Problematiche relative ai moduli fotovoltaici
  • Problematiche di carattere autorizzativo e amministrativo
  • Problematiche relative alle modalità di installazione
  • Problematiche relative a premi e maggiorazioni della tariffa incentivante
  • Modifiche agli impianti e mantenimento delle tariffe incentivanti

Problematiche relative ai moduli fotovoltaici

Le principali violazioni riscontrate riguardano il mancato rispetto di:

  • certificazioni relative alle norme tecniche CEI EN 61215/61646/62108 e alla CEI EN 61730-23
  • garanzia per almeno 10 anni contro difetti di fabbricazione
  • adesione a un sistema o un consorzio che garantisca il riciclo a fine vita
  • conformità del sito produttivo dei moduli alle norme ISO9001:2008, ISO 14001, OHSAS 18001
  • attestazione dell’esecuzione di controlli periodici e verifica del rispetto delle predette norme tecniche (CEI EN 61215/61646/62108), in relazione allo stabilimento di produzione
  • Factory Inspection e non presenza di documenti necessari all’identificazione della provenienza dei prodotti a partire dai numeri di serie dei moduli

A tal riguardo, la norma CEI EN 50380 (CEI 82-22), in materia di “Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici”, la cui osservanza è espressamente prevista dai predetti decreti ministeriali, prevede che le etichette e le targhe dei moduli fotovoltaici siano in materiale duraturo, siano apposte all’interno o sul modulo fotovoltaico e che l’identificazione, con numero di serie contenente anche il nome del costruttore, debba essere apposta in modo da non essere amovibile e da essere leggibile dopo l’installazione. Ma proprio in occasione delle verifiche sono emerse anomalie relative sia ai sistemi di etichettatura dei moduli fotovoltaici, sia alle caratteristiche costruttive stesse dei componenti. In particolare, i soggetti preposti ai controlli hanno rilevato:

  • etichette apposte al di sotto del vetro dei moduli fotovoltaici (etichettatura inamovibile), recanti numeri di matricola aventi una struttura diversa da quella attesa;
  • artificiose sovrapposizioni, sul vetro dei moduli o nella parte posteriore, di etichette recanti matricole dei moduli di struttura conforme alla regola sequenziale di cui alle certificazioni presentate;
  • caratteristiche tecniche difformi da quelle dei prodotti certificati.

Problematiche di carattere autorizzativo e amministrativo

Le maggiori criticità in questo ambito sono legate alla legittimità e alla completezza del titolo autorizzativo in funzione della tipologia d’impianto (installato a terra, a tetto con diverse modalità di integrazione architettonica, oppure su tettoie, pensiline o serre), della taglia, della data di conseguimento del titolo e del Comune in cui è stato realizzato.

Le casistiche di violazione aumentano soprattutto per gli impianti incentivati con il Secondo Conto Energia che si sono avvalsi dei benefici previsti dalla legge 129/10 (c.d. Salva Alcoa). Di procedimenti conclusi emerge che le maggiori criticità riguardano:

  • la corretta redazione e invio delle dichiarazioni di fine lavori al GSE, al gestore di rete e all’ente preposto al rilascio del titolo autorizzativo per la costruzione e l’esercizio dell’impianto.
  • la carenza della documentazione attestante l’effettivo completamento dell’impianto di produzione entro il 31/12/2010: fotografie attestanti l’installazione di moduli, inverter e trasformatori, documenti di trasporto ed etichettature dei materiali.
  • La non conformità dei materiali alle normative di riferimento, spesso dovute alla difficoltà di reperimento sul mercato di componenti di maggiore qualità e affidabilità, documentate dalle relative certificazioni.

In questi casi il GSE, a seconda dell’entità e della gravità delle violazioni ha disposto: il decadimento della tariffa incentivante, con conseguenti denunce penali per le dichiarazioni mendaci rese in fase di richiesta dell’incentivo da parte del responsabile dell’impianto; Oppure la rideterminazione della tariffa incentivante, con quella del 3°Conto Energia o del 4°Conto Energia in funzione della data di entrata in esercizio e della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi al decreto di riferimento.

Problematiche relative alle modalità di installazione

I cinque decreti del Conto Energia che si sono susseguiti hanno incentivato l’installazione degli impianti fotovoltaici, differenziando la tariffa incentivante in funzione delle modalità di installazione, specialmente sulle coperture degli edifici e su pertinenze quali tettoie, pergole e pensiline oltre che le serre. Per ciascuna categoria e per ciascun Conto Energia il GSE ha poi pubblicato delle specifiche disposizioni tecniche.

E’ il caso di impianti con moduli fotovoltaici installati su tetti piani con altezza asse mediano superiore all’altezza della balaustra; o con moduli fotovoltaici installati su tetti piani con altezza massima rispetto al piano superiore a 30 cm. Ma anche degli impianti realizzati su pensiline, pergole e tettoie, dove i moduli fotovoltaici devono costituire elementi costruttivi del manufatto stesso, condizione rispettata solo se la loro eventuale eliminazione compromette la funzione del manufatto realizzato. Ne consegue che nei casi in cui i moduli sono stati installati come mera copertura esterna e in contrasto con le disposizioni tecniche di riferimento, i verifiche potrebbero comportare il declassamento della tariffa o addirittura la decadenza della stessa a seconda dei casi.

I controlli di serre fotovoltaiche hanno evidenziato violazioni rilevanti sia di natura progettuale che di natura fiscale, in materia di connessione all’attività agricola svolta.

L’artato frazionamento infine riguarda gli impianti fotovoltaici realizzati a terra.

Problematiche relative a premi e maggiorazioni della tariffa incentivante

Una delle caratteristiche peculiari del Conto Energia è stata l’istituzione di vari premi e maggiorazioni della tariffa volti a favorire determinate tipologie installative; citiamo ad esempio:

  • Incrementi di tariffa incentivante per impianti installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto
  • Incrementi di tariffa incentivante per impianti costituiti principalmente da componenti fabbricati in paesi aderenti all’Unione Europea
  • Incrementi di tariffa incentivante per impianti ubicati in zone industriali, commerciali, cave o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o siti contaminati
  • Agevolazioni relative a impianti realizzati dalle Pubbliche Amministrazioni
  • Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uno efficiente dell’energia

In tali casi le prescrizioni tecniche da rispettare e la documentazione da tenere a disposizione per eventuali verifiche variano a seconda della normativa di riferimento, ma è bene che tale documentazione sia sempre completa e disponibile al momento del sopralluogo da parte del GSE.

 

 

 

 

Approfondimenti:

consulta la Banca dati delle verifiche del GSE

 D.M. 31 gennaio 2014 (pubblicato in G.U. n. 35 del 12/02/2014)

 Corte Costituzionale sentenza 10 marzo 2017, n. 51

 commento alla sentenza 10 marzo 2017, n. 51 DIRITTO E GIURISPRUDENZA AGRARIA ALIMENTARE E DELL’AMBIENTE

 Sentenza del Consiglio di Stato N.02006/2016 18mag2016_MODULI NON UE

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[1] Gli obiettivi annuali individuati sono i seguenti:

2014 –  controlli con sopralluogo sul 2,8% della potenza degli impianti incentivati  pari a 1.154 MW

2015 – controlli con sopralluogo sul 3,5% della potenza degli impianti incentivati pari a 1.442 MW

2016 – controlli con sopralluogo sul 3,7% della potenza degli impianti incentivati pari a 1.524 MW