fotovoltaici di P>200kW: entro il 30 novembre devono comunicare la scelta di rimodulazione degli incentivi

8 Ottobre 2014

Categoria:Tecnologie
Risorsa:Normativa





Gli operatori di impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200kW



devono comunicare la propria scelta di rimodulazione dell’incentivo al GSE entro il 30 novembre 2014.  In caso contrario verrà applicata automaticamente la terza opzione.

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Di fatti, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge del 11 agosto 2014 n.116, che ha convertito il Decreto Competitività (DL del 24 giugno 2014 n.91), dal 1 gennaio 2015, gli incentivi per l’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici installati e funzionanti, di potenza nominale superiore a 200 kW, saranno rimodulati a scelta dell’operatore, che potrà optare tra le seguenti tre alternative:

1. la tariffa è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall’entrata in esercizio degli impianti, ed è ricalcolata secondo le percentuali di riduzione illustrate nell’Allegato 2 della Legge del 11 agosto 2014 n.116:
– 12 anni residui > riduzione incentivo pari al 25%
– 13 anni residui > riduzione incentivo pari al 24%
– 14 anni residui > riduzione incentivo pari al 22%
– 15 anni residui > riduzione incentivo pari al 21%
– 16 anni residui > riduzione incentivo pari al 20%
– 17 anni residui > riduzione incentivo pari al 19%
– 18 anni residui > riduzione incentivo pari al 18%
– oltre 19 anni residui > riduzione incentivo pari al 17%

2. l’incentivo è erogato in 20 anni e rimodulato secondo le modalità da individuate con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, DM 17 ottobre 2014. Le rimodulazione prevede una riduzione della tariffa incentivante nel primo periodo, a partire dal 2015 e fino al 2019 con una % fissa, nel periodo intermedio a partire dal 2020 con % variabile per ciascun anno, e nell’utimo periodo un incremento % pari al primo periodo.

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3. La tariffa incentivante è erogata in 20 anni e ridotta, per il periodo residuo di incentivazione, di una percentuale proporzionale alla potenza dell’impianto:
– 6% per gli impianti da 200kW a 500kW;
– 7% per gli impianti da 500kW a 900kW;
– 8% per gli impianti di potenza nominale superiore a 900 kW.

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Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del quinto Conto Energia (DM del 5 luglio 2012), le riduzioni si applicano alla sola componente incentivante (calcolata secondo l’art. 5, comma 2, del DM 5 luglio

La norma prevede anche la possibilità di accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l’incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l’incentivo rimodulato. Tali finanziamenti possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista dedicata o di garanzia concessa dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (Cdp) a valere sui fondi statali e con un’esposizione di Cdp garantita dallo Stato.

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Le ISTRUZIONI OPERATIVE per la comunicazione telematica:

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Le istruzioni sono state fornite dal GSE con la NEWS del 4/11/2014.La scelta dell’opzione potrà essere effettuata dai Soggetti Responsabili, dalle ore 8,00 del 4 novembre alle ore 23,00 del 30 novembre prossimo, esclusivamente attraverso l’applicazione web FTV/SR presente nel portale infomatico del GSE.  

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Approfondimenti:

– comunicazione del 1/9/2014 

– comunicazione del 20/10/2014

– comunicazione del 4/11/2014