L’assemblea del Senato, ieri sera alle 22.30 , ha approvato in via definitiva con 155 voti favorevoli, 27 contrari e nessun astenuto, il provvedimento di conversione del decreto-legge Competitività (91/2014), sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia, il decreto convertito in legge, dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Piccoli aggiustamenti ai tagli retroattivi per gli incentivi al fotovoltaico e innalzamento da 200 kW a 500 kW dello Scambio sul posto: queste le ultimissime novità del ddl di conversione del Dl 91/2014 “spalma-incentivi”.
Articolo 24: Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo).
Prevede che gli impianti a fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW non dovranno pagare gli oneri di sistema sull’energia autoconsumata.
Ricordiamo che, per quanto riguarda all’obbligo di pagare gli oneri di sistema anche su parte di energia autoconsumata, l’art. 24 ha stabilito che:
• la quota di maggiorazione del 5% potrà essere aggiornata (cioè aumentata) per la prima volta entro il 30 settembre del 2015 ed eventuali ulteriori aggiornamenti potranno essere effettuati con cadenza biennale;
• gli aggiornamenti degli anni a venire non saranno retroattivi e si applicheranno solo agli impianti che entreranno in esercizio a partire dal 10 gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto che stabilirà l’incremento della quota;
• “le nuove quote non possono essere incrementate ogni volta di più di 2,5 punti percentuali rispetto a quelle previgenti”.
Articolo 25-bis: Disposizioni urgenti in materia di scambio sul posto
Si tratta di un intervento normativo molto atteso dagli operatori, ma che era scomparso dall’ultima versione circolante del Ddl di conversione, per poi essere infine reintrodotto dalle Commissioni.
La soglia di applicazione della disciplina dello Scambio sul posto viene innalzata, dagli attuali 200 kW fino a 500 kW, “per gli impianti a fonti rinnovabili che entrano in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2015, fatti salvi gli obblighi di officina elettrica”.
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, l’Autorità per l’energia dovrà provvedere alla revisione della disciplina dello Scambio sul posto sulla base di quanto sopra esposto e con effetti decorrenti dal 1° gennaio 2015.
Articolo 26: Interventi sulle tariffe incentivanti dell’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici
Rispetto alla versione più recente dell’articolo 26 del Ddl di conversione, sono state leggermente riviste le percentuali di riduzione dell’incentivo per chi aderisce alla terza opzione (vedi più sotto): dal 5% al 6% per gli impianti da 200 kW a 500 kW e dal 9% all’8% per gli impianti di potenza superiore a 900 kW.
L’impianto dell’articolo rimane però il medesimo, prevedendo quindi che a decorrere dal 1° gennaio 2015 la tariffa incentivante in Conto energia erogata agli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW potrà essere rimodulata, a scelta dell’operatore, sulla base di tre opzioni:
• spalmare la tariffa su 24 anni, anziché su 20, secondo le percentuali di riduzione previste dalla Tabella dell’Allegato 2 al Dl 91/2014;
• mantenere invariato il periodo di erogazione a 20 anni, prevedendo una rimodulazione a “doppio periodo”: un primo con l’incentivo ridotto sulla base di percentuali che dovranno essere stabilite da un futuro decreto ministeriale, e un secondo periodo in cui l’incentivo viene incrementato con le medesime percentuali;
• la terza opzione mantiene sempre invariato il periodo di erogazione a 20 anni, ma con una tariffa ridotta secondo le seguenti percentuali:
– del 6% per gli impianti da 200 kW a 500 kW;
– del 7% per gli impianti da 500 kW a 900 kW;
– del 8% per gli impianti di potenza nominale superiore a 900 kW.