stufe, caminetti e caldaie a legna o pellet detraibili al 50%, nuovo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

8 Luglio 2014

L’installazione di apparecchi a biomassa, quali caminetti e stufe a legna o pellet, sia ad aria che idro, e caldaie a legna o pellet, fruisce della detrazione del 50% ( ex 35%) in quanto finalizzata a conseguire un risparmio energetico, ai sensi dell’ articolo 16-bis lettera h del Tuir.

Questa, in estrema sintesi, la risposta fornita a un quesito posto da un contribuente e pubblicata lo scorso 3 luglio su FiscOggi.it, la rivista telematica dell’Agenzia delle entrate. La novità più importante è data dalla possibilità di beneficiare della detrazione anche in assenza di una ristrutturazione edilizia vera e propria, in quanto prevista anche nel caso in cui l’installazione sia realizzata in assenza di opere edilizie propriamente dette.

Tuttavia l’Agenzia precisa che  l’installazione della stufa, della caldaia o del caminetto deve essere effettuata da un tecnico qualificato, tenuto per legge a emettere regolare certificato di conformità (Dm 37/2008). È inoltre necessario farsi rilasciare la certificazione tecnica del produttore della stufa, che ne indichi le capacità termiche. Per fruire della detrazione, occorre pagare le fatture con bonifico bancario o postale e, in dichiarazione dei redditi, inserire i dati catastali dell’immobile su cui si interviene.

 

Ricordiamo che la detrazione del 50% si applica alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2014; la percentuale scenderà al 40% dal 1° gennaio 2015 e al 36% dal 1° gennaio 2016.

Infine ricordiamo che è possibile anche accedere alla detrazione del 65% delle spese sostenute per la sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti con caldaie alimentate a biomasse,  a fronte del rispetto di precisi requisiti prestazionali e disposizioni richieste per accedere al beneficio.

Luca D’Apote