l’Agenzia delle Dogane chiarisce le accise di oli e grassi vegetali per la produzione di energia

27 Maggio 2014

Categoria:Tecnologie
Risorsa:Normativa

L’Agenzia delle Dogane con la nota n. 42337 del 19 maggio, ha chiarito il trattamento fiscale da applicare agli oli e grassi animali e vegetali impiegati nella cogenerazione e nella produzione di sola energia elettrica tramite motori a combustione interna. Il decreto legislativo 2 febbraio 2007 n. 26 ha incluso tra i prodotti sottoposti ad accisa,  ai sensi del comma 1 dell’art. 21 del TUA, gli oli e grassi animali e vegetali ( di cui ai codici NC da 1507 a 1518), se utilizzati “come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori”, ossia quando vengono destinati a finalità energetiche. Sotto il profilo d’accisa, assumono il trattamento fiscale del prodotto energetico, tra quelli elencati al comma 2 del predetto articolo, a cui si sostituiscono, per equivalenza, nell’uso di carburazione o combustione.

Il comma 9 dell’art. del TUA ha introdotto la tassazione per motivi di politica ambientale nel caso in cui i prodotti su indicati vengano utilizzati per la produzione di energia elettrica, rinviando, per l’applicazione della specifica tassazione, al punto 11 della tabella A allegata al TUA. La produzione di energia elettrica con utilizzo di prodotti energetici avviene sempre previa trasformazione dell’energia chimica in energia meccanica sia direttamente, con l’utilizzo del prodotto energetico in un motore a combustione interna, sia indirettamente, con l’utilizzo di vapore generato per mezzo del calore prodotto con la combustione del prodotto energetico.

Per quei prodotti per i quali non è prevista nel punto 11 una specifica aliquota per il particolare impiego di “produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica” dovrà applicarsi, come indicato nel comma 3 dell’articolo 21 del TUA, l’aliquota prevista per il prodotto equivalente, ricompreso tra quelli indicati nel predetto punto 11 per l’impiego in questione.

Ai fini della tassazione per produzione di energia elettrica è ininfluente se l’impiego dei prodotti energetici avviene in un “processo di carburazione” (utilizzo in un motore a combustione interna) piuttosto che di combustione. La norma tecnica UNI/TS 11163 del dicembre 2009 “Biocombustibili liquidi – Oli e grassi animali e vegetali, loro intermedi e derivati – Classificazione e specifiche ai fini dell’impiego energetico” definisce l’equivalenza d’uso tra oli e grassi animali e vegetali e olio combustibile denso Btz.

Quindi, nel caso di produzione di energia elettrica, abbinata o meno a energia termica, con l’utilizzo di oli o grassi animali o vegetali, ai fini dell’applicazione dell’equivalenza, occorrerà verificare se l’apparato di produzione è idoneo all’utilizzo di tali biocombustibili liquidi in sostituzione dell’ olio combustibile . In caso positivo, sarà applicata l’aliquota del punto 11 della tabella A del TUA prevista per l’olio combustibile, fatti salvi gli “oli vegetali non modificati chimicamente” che sono esenti d’accisa.

I quantitativi di oli e grassi animali e vegetali da sottoporre alla tassazione prevista al predetto punto 11 andranno determinati applicando i parametri di consumo previsti per l’olio combustibile, pari a 0,194 kg per kWh nel caso di cogenerazione e a 0,221 kg per kWh nel caso di produzione di sola energia elettrica.

La parte di consumi eccedente i quantitativi determinati applicando i predetti parametri andrà sottoposta alla corrispondente aliquota per riscaldamento o per usi industriali prevista per l’olio combustibile denso Btz.

ALLEGATI:

–  Agenzia delle Dogane Prto. 42337 del 19 maggio 2014

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