Il Governo con il D.L. 145/2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 300 il 23 dicembre 2013, conosciuto con il nome di “
Destinazione Italia” interviene drasticamente in materia di energia da fonti rinnovabili. Misure che incideranno significativamente sulla fascia medio-piccola di produttori elettrici da rinnovabili, oltre che sulle clausole di finanziamento per i mutui sugli investimenti fatti. E avranno delle gravi ripercussioni sugli investimenti tecnologici e il raggiungimento della grid-parity
Due le misure che colpiscono i produttori da FER. La prima interviene, in contraddizione con l’AEEG ( Delibera 618/2013 ), sul meccanismo di valorizzazione del prezzo dell’energia ritirata dal GSE, sostituendo il prezzo minimino garantito con il prezzo orario zonale;
La seconda riguarda la riduzione degli incentivi a fronte di un prolungamento di 7 anni del periodo residuo, per gli impianti che non opteranno entro 90 giorni per la revisione dell’incentivo. Al riguardo le tariffe saranno ridefinite con un apposito decreto da emanare entro 60 giorni;
Invece chi deciderà di “continuare a godere del regime incentivante spettante” non potrà beneficiare per gli interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito di ulteriori strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle tariffe dell’energia elettrica, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante.
Per l’Associazione le Fattorie del Sole si tratta di “Modifiche in corso d’opera che rischiano di compromettere i piani di investimento delle aziende agricole che hanno investito nella multifunzionalità dell’impresa, realizzando impianti a fonte rinnovabile integrati in azienda. Criteri in grado di salvaguardare gli investimenti a scala aziendale e territoriale dovrebbero essere adottati tenendo conto dei reali costi di gestione degli impianti, che quotidianamente sopportano le imprese. Anche in considerazione del numero crescente di adempimenti ed obblighi , sia di natura tecnica che amministrativa, a cui gli operatori sono sottoporti in misura crescente ogni anno, e che non erano stati contemplati nei piani d’investimento iniziali. Pertanto è prioritario salvaguardare quegli interventi realizzati con tecnologie di generazione distribuita ed integrate a scala aziendale, che operano in assetto di autoconsumo o di scambio sul posto”.
Le novità introdotte dal decreto riguardanti i settori delle rinnovabili e dell’efficienza energetica, sono contenute nell’articolo 1 del decreto legge:
• entro 90 giorni, l’Aeeg dovrà aggiornare “i criteri per la determinazione dei prezzi di riferimento per le forniture destinate ai clienti finali non riforniti sul mercato libero, tenendo conto delle mutazioni intervenute nell’effettivo andamento orario dei prezzi dell’energia elettrica sul mercato”(comma 1);
• a partire dal 1° gennaio 2014, i prezzi minimi garantiti nell’ambito del Ritiro dedicato “sono pari, per ciascun impianto, al prezzo zonale orario nel caso in cui l’energia ritirata sia prodotta da impianti che accedono a incentivazioni a carico delle tariffe elettriche sull’energia prodotta.” (comma 2);
• i titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto forma di Certificati Verdi, Tariffe onnicomprensive ovvero tariffe premio possono, in alternativa;
a) “continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo. In tal caso, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle tariffe dell’energia elettrica;
b) optare per una rimodulazione dell’incentivo spettante, volta a valorizzare l’intera vita utile dell’impianto. In tal caso (…) il produttore accede a un incentivo ridotto di una percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto, definita con decreto (…) entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, da applicarsi per un periodo rinnovato di incentivazione pari al periodo residuo dell’incentivazione spettante alla medesima data incrementato di 7 anni.”(comma 3);
• Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 non si applicano:
a) agli impianti CIP6;
b) agli impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale – serie generale – n. 159 del 10 luglio 2012, supplemento ordinario n. 143, fatta eccezione per quelli ricadenti nel regime transitorio di cui all’articolo 30 dello stesso decreto.
Precisiamo infine che il decreto legge Destinazione Italia, deve essere convertito in legge entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il suo iter parlamentare è iniziato alla Camera, e in questo momento è in discussione presso le commissioni permanenti VI° Finanze e X° Attività produttive, per arrivare in esame in aula il 3 febbraio