Legge di Stabilità norme sull’energia

7 Gennaio 2014

Categoria:Tecnologie
Risorsa:Normativa

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n°302 del 27 dicembre 2013 è entrata in vigore la Legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147), tra le
disposizioni più importanti sottolineiamo  la
proroga delle detrazioni fiscali per ristrutturazioni e risparmio energetico.

· la proroga dell’ecobonus per il risparmio energetico e delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni, che, come sappiamo valgono anche per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Le due misure vengono prorogate con le percentuali di detrazione vigenti (rispettivamente 65 e 50%) per tutto il 2014, da gennaio 2015 la detrazione ecobonus passa dal 65 al 50% e quella per le ristrutturazioni edilizie “normali” dal 50 al 40%. Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici le scadenze slittano di 6 mesi, mentre il bonus mobili è prorogato solo fino a fine 2014, al comma 139.

· introduzione del  controverso capacity payment transitorio, riferimento alla partecipazione alle spese di copertura alla sicurezza del sistema elettrico. Il soccorso al termoelettrico, dovrà essere applicato “nella misura strettamente necessaria a garantire la sicurezza del sistema elettrico e la copertura dei fabbisogni effettuata dai gestori di rete e senza aumento dei prezzi e delle tariffe dell’energia elettrica per i clienti finali” , al comma 153.

· esclusione per gli impianti realizzati su edifici pubblici o aree della pubblica amministrazione dalla proroga di un anno per l’accesso al quinto conto energia fotovoltaico, che resta invece per gli impianti già iscritti ai registri e da installare in zone colpite da calamità nel 2012 e 2013,  al comma 154.

· Rimodulazione degli incentivi per gli impianti alimentati a bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, al comma 155.

· Aumento dei consumi medi di gasolio agricolo, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all’incremento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all’impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte o dell’esenzione dell’accisa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, nei limiti di spesa pari a 4 milioni di euro per l’anno 2014, a 21 milioni di euro per l’anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, al comma 292.