Agenzia delle Dogane: il diritto di licenza va pagato entro il 16 dicembre.

19 Novembre 2013

Categoria:Tecnologie

Sono tenuti a presentare la denuncia di Officina elettrica gli impianti produttori di energia e gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore ai 20 kW (legge 133/99), che autoconsumano una parte dell’energia elettrica prodotta dall’impianto (Circolare 17/D del 28 maggio 2007 dell’Agenzia delle Dogane).

Fondamentale risulta il requisito dell’autoconsumo, che è alla base del meccanismo di tassazione dell’Officina elettrica. Le accise, infatti, vengono calcolate unicamente sull’elettricità prodotta dall’impianto e auto-consumata in loco.

Una volta ottenuta la licenza di esercizio con l’impianto a regime, il soggetto obbligato è tenuto a:

A regime, il soggetto obbligato dovrà inoltre:

  1. versare annualmente il diritto di licenza dovuto nel periodo dall’1 al 16 dicembre di ogni anno per l’anno successivo, (€ 23,24 nel caso di uso proprio ed € 77,47 nel caso di scopo commerciale);
  2. versare l’accisa se dovute per gli enti locali mediante rate costanti mensili entro il giorno 16 di ogni mese;
  3. presentare la dichiarazione annuale di produzione e consumo, da trasmettere entro il mese di marzo dell’anno successivo, esclusivamente in via telematica tramite il servizio telematico doganale E.D.I. (raggiungibile dal sito internet dell’Agenzia delle Dogane www.agenziadogane.it);
  4. comunicare eventuali variazioni societarie e del legale rappresentante, impiantistiche o dei consumi e della relativa accisa da versare.