L’Autorità per l’energia ha approvato le nuove
Regole Tecniche per la definizione e il calcolo del contributo in conto scambio, cioè le modalità del rimborso degli oneri di sistema ai titolari di impianti che usufruiscono dello scambio sul posto. Le regole sono state predisposte dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), ai sensi dell’articolo 12 dell’allegato A alla delibera 570/2012/R/efr che ha disposto una riforma dello Scambio sul posto introducendo un corrispettivo forfetario e un tetto massimo alla restituzione degli oneri di sistema.
Le nuove Regole Tecniche sono applicate con decorrenza 2013 e le principali novità introdotte riguardano:
· i flussi informativi: è stato eliminato il flusso informativo proveniente dalle società di vendita in quanto il contributo in conto scambio è erogato a partire dalle informazioni trasmesse esclusivamente dai gestori di rete (anagrafica degli impianti di produzione e consumo, misure di energia elettrica immessa e prelevata);
· la standardizzazione del corrispettivo unitario in conto scambio: il corrispettivo viene determinato e pubblicato annualmente dall’Autorità;
· il contributo in conto scambio da erogare in acconto: i parametri per la determinazione dell’acconto per l’anno 2013 sono stati rivisti alla luce dell’analisi svolta sui dati storici relativi ai profili di scambio
La riforma è stata introdotta, ricordiamo, sulla base del decreto Mse del 6 luglio 2012 che introduceva i nuovi incentivi agli impianti da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, per rendere espliciti gli incentivi garantiti dallo scambio sul posto, per introdurre corrispettivi per gli oneri mediamente sostenuti per l’utilizzo della rete e per porre un limite al rimborso degli oneri di sistema.
Lo scambio sul posto, ricordiamo, consiste nella possibilità, per chi vi accede, di “stoccare” l’energia autoprodotta nella rete per poi utilizzarla nel momento del bisogno.
ALLEGATI:
Regole Tecniche per la definizione e il calcolo del contributo in conto scambio