In tre sentenze depositate la scorsa settimana il TAR Lombardia si è pronunciato sulla questione dei corrispettivi di sbilanciamento, ossia gli oneri che i produttori dovrebbero pagare per compensare i problemi che causano al sistema elettrico immettendo in rete energia in quantità diverse da quanto previsto. Una materia che era stata disciplinata dalle delibere dell’Autorità per l’Energia n. 281/2012/R/efr del 5 luglio 2012 e n. 493/2012/R/efr del 22 novembre 2012 nelle quali si estende ai produttori di energia da rinnovabili la compartecipazione a questi oneri.
L’ AEEG non può assumere che gli impianti da fonti rinnovabili non programmabili, come l’eolico, fotovoltaico biogas, abbiano lo stesso grado di prevedibilità di quelli programmabili, biomasse e bioliquidi, sottoponendoli a corrispettivi di sbilanciamento impropri, come quelli introdotti con la contestata delibera 281/2012/R/efr .
E’ quanto afferma il Tar Lombardia in tre recenti sentenze, il provvedimento viene annullato (e con esso la 493/2012/R/efr) in quanto giudicato “discriminatorio”.
Il Tar milanese, ha tuttavia respinto l’ipotesi secondo cui le Fer non programmabili debbano essere del tutto esentate dai corrispettivi di sbilanciamento o dal contribuire alla sicurezza del sistema.
“Discorso diverso però l’intensità ed il tipo di previsione”, si legge in una delle sentenza. Ed è questo il punto chiave su cui si basa l’annullamento della delibera.
Secondo il Tar infatti la 281 è “discriminatoria”, configurando un sistema “illegittimo” che equipara “le fonti energetiche non programmabili a quelle programmabili nella determinazione dei corrispettivi di sbilanciamento”. Al contrario, scrivono i giudici, tali fonti “non si trovano nelle stesse condizioni di fatto nel prevedere lo sbilanciamento da esse prodotto”.