Il Gestore dei Servizi Energetici informa che tutti i soggetti titolari di impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia, di potenza nominale superiore a 20 kW, hanno l’obbligo di trasmissione al GSE di copia della dichiarazione annuale di consumo relativa alla produzione di energia elettrica dell’anno solare precedente, inviata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli attraverso il servizio telematico EDI.
La scadenza per l’invio della dichiarazione di consumo per l’energia elettrica prodotta nell’anno 2012 è fissata al 31 maggio 2013.
I soggetti obbligati sono tenuti ad inviare al GSE, esclusivamente per via telematica, in un unico file in formato pdf ed entro il termine comunicato sul sito web www.gse.it, la seguente documentazione:
1. lettera di accompagnamento alla trasmissione delle informazioni resa ai sensi del DPR 445/2000;
2. copia della Dichiarazione Annuale di Consumo contente anche il file di esito firmato digitalmente dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli disponibile per l’utente sul portale web dell’ Agenzia stessa, nell’applicazione del servizio telematico doganale, seguendo il percorso “Operazioni su file – Interrogazione – Ricerca – Codice File – Dettaglio – Esito – Positivo” (vedi fac-simile)1;
3. copia della licenza di officina elettrica o copia della comunicazione del Codice Ditta ove previsto dalle regole applicative del GSE2;
Nella sezione web Fotovoltaico (box “Documenti”) sono disponibili le modalità operative per l’invio al GSE delle informazioni richieste.
Attraverso le funzionalità del portale web FTV-SR, disponibile nella maschera “Gestione Misure → Dichiarazioni di consumo” della sezione Area clienti del portale GSE, sarà possibile, per ogni anno solare di esercizio3 e per ogni impianto, cui corrisponde un numero identificativo pratica, inviare un unico file pdf nell’apposita sezione.
Non sono soggetti all’invio della Dichiarazione Annuale di Consumo i Soggetti Responsabili degli impianti incentivati ai sensi del DM 5 luglio 2012 (Quinto Conto Energia) e di quanto previsto dalla Deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 343/2012/R/efr.
Il mancato invio della Dichiarazione Annuale di Consumo, nelle modalità richieste e di seguito riportate, può comportare la sospensione dell’erogazione degli incentivi e la richiesta di restituzione di quanto indebitamente percepito.
Si fa presente, infine, che il GSE si riserva di eseguire controlli con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per accertare la veridicità delle dichiarazioni inviate.
1 In tale file sono reperibili varie informazioni quali ad esempio: la tipologia di dichiarazione presentata, l’anno fiscale di riferimento, la data e l’esito dell’invio della transazione telematica.
2 Infatti, per gli impianti fotovoltaici incentivati ai sensi del DM 5 maggio 2011 (Quarto Conto Energia), come previsto dalle regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti, rev. 3 del mese di giugno 2012 par. 4.2, il Soggetto Responsabile deve trasmettere al GSE la Licenza di officina elettrica o copia della comunicazione del Codice Ditta contestualmente al primo invio della “Dichiarazione annuale di consumo”.
3 L’attestazione di produzione è dovuta a partire dal primo anno di esercizio dell’impianto, prescindendo dalla data di inizio (teoricamente l’attestazione per l’anno “n” è dovuta anche per impianti entrati in esercizio il 31 dicembre dello stesso anno “n”).