Detrazione fiscali e fotovoltaico ad uso domestico, si può fare ma ci sono dei limiti.

21 Marzo 2013

Categoria:Tecnologie
Risorsa:Normativa

L’Agenzia dell’Entrate ha finalmente chiarito che l’installazione di impianti fotovoltaici rientra tra gli interventi che possono fruire delle detrazioni fiscali Irpef al 50%, a condizione che : l’intervento, nell’ambito delle ristrutturazioni edilizie, sia finalizzato al miglioramento dell’efficienza energetica di abitazioni private; l’impianto abbia una potenza non superiore ai 20 kWp;  che sia dimensionato per l’autoconsumo, ovvero non si configuri un’attività commerciale, compatibilmente con il servizio di scambio sul posto o di ritiro dedicato dell’energia elettrica; e l’investimento non benefici dell’incentivo c.d. conto energia.

 

 

Secondo quanto riconosciuto dall’Agenzia, per poter beneficiare della detrazione in esame, è necessario che l’impianto fotovoltaico sia installato essenzialmente per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (e quindi per usi domestici, di alimentazione degli apparecchi elettrici, di illuminazione) e che la potenza elettrica nominale dell’impianto non superi i 20 kW.

 

La possibilità di fruire della detrazione in esame è comunque esclusa quando la cessione dell’ energia prodotta in eccesso configuri esercizio di attività commerciale, come nel caso, ad esempio, in cui l’impianto abbia potenza non superiore a 20 kW, non sia posto a servizio dell’abitazione (cfr. ris. n.84/E del 2012, ris. n.13/E del 2009, cir. n. 46/E del 2007).

 

Non occorrerà tuttavia produrre documentazione che attesti il risparmio energetico conseguito. Basta “conservare la documentazione comprovante l’avvenuto acquisto e installazione dell’impianto a servizio di un edificio residenziale, mentre non è necessaria una specifica attestazione dell’entità di risparmio energetico derivante dall’installazione dell’impianto fotovoltaico”, spiega l’Agenzia.

 

Ciò significa che le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di impianti fotovoltaici possono accedere alle detrazioni del 50% a partire dal 26 giugno2012 e fino al 30 giugno 2013 e per un massimo di spesa di 96.000 euro per singola unità immobiliare.

 

Dal 1° luglio 2013 la percentuale di detrazione torna al 36%.

 

Le spese detraibili devono essere pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento: per chi ha già effettuato le spese e non ha pagato con bonifico, non sarà possibile accedere alla detrazione.

Infine l’Amministrazione finanziaria, in materia di cumulabilità precisa che

• le detrazioni non sono cumulabili con le tariffe del Conto energia;

• sono, invece, cumulabili con il Ritiro dedicato e lo Scambio sul posto.