Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenze disponibili superiori i 20 kW sono soggetti agli obblighi fiscali.
Gli impianti (sia alimentati da fonti convenzionali che da fonti rinnovabili) di potenza inferiore a quelle indicate non sono, quindi, soggetti al regime delle accise.
Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili fino a 20kW sono esclusi dagli obblighi fiscali ma sono tenuti alla sola comunicazione di attività. L’Ufficio delle Dogane competente deve infatti provvedere al loro censimento ed all’attribuzione di un codice ditta identificativo, da comunicare ai soggetti acquirenti obbligati alla compilazione della dichiarazione di consumo, che ne facciano richiesta.
Gli esercenti degli impianti di produzione che superano gli anzidetti limiti di potenza disponibile devono essere muniti dell’apposita licenza fiscale di esercizio, che costituisce l’autorizzazione all’esercizio della specifica attività ed è rilasciata dall’Ufficio delle Dogane competente per il territorio dov’è installato l’impianto.
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A regime, il soggetto obbligato dovrà inoltre:
ü versare annualmente il diritto di licenza dovuto nel periodo dall’1 al 16 dicembre di ogni anno per l’anno successivo;
ü versare l’accisa e le addizionali se dovute, per gli enti locali mediante rate costanti mensili entro il giorno 16 di ogni mese;
ü presentare la dichiarazione annuale di produzione e consumo, da trasmettere entro il mese di marzo dell’anno successivo, esclusivamente in via telematica tramite il servizio telematico doganale E.D.I. (raggiungibile dal sito internet dell’Agenzia delle Dogane www.agenziadogane.it);
ü comunicare eventuali variazioni societarie e del legale rappresentante, impiantistiche o dei consumi e della relativa accisa da versare.