Dl Fiscale, novità nel mondo dell’energia.

15 Maggio 2012

Categoria:Tecnologie

Con Supplemento Ordinario n. 85 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile,  è stato pubblicato il testo del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”.

 

Il documento meglio conosciuto come Legge Fiscale introduce  novità anche nel mondo dell’ energia, modificando il Testo Unico in Materia di Accise, TUA, introdotto con il decreto legislativo del 26 ottobre 1995 n.504.

La principali novità riguardano:

1)                 il rilascio della licenza di officina elettrica;

2)                l’accisa sull’energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione;

3)                abrogazione dell’addizionale sull’energia elettrica;

4)                la modifica delle sanzioni.

 

Art 2 comma 13 introduce modifiche all’articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Ai soggetti di cui al comma 1 lettera b) che esercitano officine di produzione di energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui all’articolo 21, la licenza è rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.»

 

Non è ancora chiaro se e come questa nuova disposizione modificherà l’iter di rilascio della licenza di officina elettrica. Su questo punto non rimane che attendere eventuali chiarimenti e indicazioni applicative da parte dell’Agenzia delle Dogane.

 

 

All’art.3-bis comma 1. Al punto 11 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

« In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai combustibili impiegati si applicano le aliquote previste per la produzione di energia elettrica rideterminate in relazione ai coefficienti individuati con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento all’efficienza media del parco cogenerativo nazionale, alle diverse tipologie di impianto e anche alla normativa europea in materia di alto rendimento. I coefficienti sono rideterminati su base quinquennale entro il 30 novembre dell’anno precedente al quinquennio di riferimento. »

 

Il provvedimento fa salvo il principio, il cogeneratore non produce calore ma lo recupera utilmente e, dunque, il combustibile utilizzato non deve essere assoggettato alla aliquota di accisa per combustione ad uso industriale o civile. Ne consegue che tutto il prodotto energetico, e non solo una sua parte come avvenuto dal 1995 ad oggi, debba essere assoggettato ad aliquota di accisa per produzione elettrica.

 

 

Art 4 comma 10. A decorrere dal 1° aprile 2012, al fine di coordinare le disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia elettrica con quanto disposto dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, l’articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è abrogato.

 

È abrogata definitivamente l’addizionale sull’energia elettrica.

 

 

Art.11 comma 5. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 50, comma 1, le parole: «da 258 euro a 1.549 euro.» sono sostituite dalle seguenti: «da 500 euro a 3.000 euro.»;

b) all’articolo 59, comma 5, le parole: «da 258 euro a 1.549 euro.» sono sostituite dalle seguenti: «da 500 euro a 3.000 euro.».

 

Vengono modificate le sanzioni in materia di accise da 500 euro a 3.000 euro per i casi di omissioni, ritardi o irregolarità nella presentazione delle dichiarazioni a cui sono obbligati i soggetti che operano in settori energetici, dell’alcool e delle bevande alcoliche e dell’energia elettrica.