Agenzia delle Dogane: abrogazione delle addizionali sull’energia elettrica

4 Aprile 2012

Categoria:Tecnologie
Risorsa:Normativa

L’Agenzia delle Dogane, con la  nota n. 33582 del 22 marzo, informa che con l’articolo 4, comma 10 del Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, è stata  abrogata la norma che aveva introdotto l’addizionale all’accisa sull’energia elettrica, art.6 D L 511/1988.

I produttori e consumatori di energie elettrica da fonti rinnovabili, sono esenti dal pagamento delle accise sull’energia elettrica, ai sensi dell’ art. 52 comma 3 lettera a, D. Lgs. 504/1995.

Non saranno più tenuti al pagamento dell’addizionale dell’accisa, avranno comunque l’obbligo di inviare annualmente la dichiarazione annua di consumo entro il 31 marzo all’Agenzia delle Dogane.

È soppressa quindi anche nei comuni delle Regioni a Statuto speciale e Province Autonome di Trento e Bolzano l’addizionale sull’elettricità.

Già il 5 gennaio 2012, con la nota 800/R.U la stessa Agenzia aveva dato istruzioni circa la soppressione dell’addizionale “comunale”, art. 2, comma 6 del D.lgs 23/2011, e la soppressione dell’addizionale “provinciale” esclusivamente nelle Regioni a Statuto ordinario, art.18, comma 5, del D.lgs 68/2011.

Se dal conguaglio relativo alla dichiarazione di consumo per l’anno 2011 si dovesse determinare una posizione debitoria per il contribuente, il relativo importo dovrà essere versato a favore degli effettivi destinatari del versamento; se, invece, si dovesse determinare una posizione creditoria, la relativa istanza di rimborso dovrà essere presentata ai medesimi beneficiari del versamento.

Il versamento o l’istanza di rimborso riguarderà: i comuni, nel caso di addizionale all’accisa sull’energia elettrica consumata per qualsiasi uso nelle abitazioni (art. 6 D.L. 511/1988, comma 1, lettere a) e b); le province, nel caso di addizionale all’accisa sull’energia elettrica consumata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni (art. 6 D.L. 511/1988, comma 1, lettera c) per forniture con potenza disponibile non superiore a 200 kW; l’erario, nel caso di addizionale all’accisa sull’energia elettrica relativa a forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 200 kW o nel caso di energia elettrica prodotta o acquistata per uso proprio (art. 6, comma 4 D.L 511/1988).

Documentazione utile:

 nota n. 33582 del 22 marzo dell’Agenzia delle Dogane