In Piemonte la salvaguardia del territorio e la tutela delle aree agricole produttive prevale sulla speculazione del fotovoltaico a terra. Con la Delibera 3-1183 del 14 dicembre 2010, la Regione ha individuato le aree e i siti non idonei all’installazione di impianti fotovoltaici a terra, ai sensi del paragrafo 17.3. delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” (DM 10 settembre 2010).
Sono stati esclusi dalla possibilità di installare impianti fotovoltaici a terra i siti e le aree seguenti:
– aree sottoposte a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale e specificamente i siti inseriti nel patrimonio mondiale dell’Unesco, aree interessate dai progetti di candidatura a siti Unesco, beni culturali e paesaggistici, vette e crinali montani e pedemontani, tenimenti dell’Ordine Mauriziano;
– aree protette nazionali e regionali e siti di importanza comunitaria nell’ambito della Rete Natura 2000;
– aree agricole ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d’uso del suolo, aree di produzione di prodotti docg e doc e terreni agricoli irrigati con impianti irrigui realizzati con finanziamenti pubblici;
– aree in dissesto idraulico e idrogeologico.
L’Allegato alla Delibera individua ulteriori ambiti territoriali caratterizzati da elementi di criticità paesaggistica e ambientale, dalla presenza di produzioni agricole ed agroalimentari di qualità e da situazioni di pericolosità idrogeologica, e che quindi richiedono un particolare livello di attenzione nella valutazione dei progetti.
La Delibera 3-1183, entrata in vigore il 17 dicembre scorso, mette fine alla sospensione delle procedure autorizzative relative ad impianti fotovoltaici a terra, prevista dalla LR 18/2010 per “salvaguardare – si legge nella Delibera – alcune parti del territorio piemontese dalla proliferazione incontrollata degli impianti fotovoltaici a terra”.
Consulta la Delibera 3-1183 del 14 dicembre 2010