Toscana, al via le nuove norme in materia di energia

14 Febbraio 2011

Categoria:Tecnologie

Impianti fotovoltaici sì, ma evitando le distese di pannelli nelle aree di pregio in modo da tutelare il paesaggio. La Giunta regionale toscana ha approvato la proposta di delibera che mette nero su bianco una prima individuazione delle zone dove sarà vietata l’installazione di impianti fotovoltaici a terra, in attuazione delle linee guida nazionali sulle rinnovabili emanate nello scorso settembre (DM 10 settembre 2010).

La delibera, firmata dai tre assessori all’ambiente e energia Anna Rita Bramerini, al governo del territorio Anna Marson e all’agricoltura Gianni Salvadori, principalmente pone un limite alla diffusione in area agricola di impianti fotovoltaici di grandi dimensioni (cioè quelli superiori ai 200 kw) favorendo gli impianti di piccola dimensione (da 5 kw a 20 kw) e media dimensione (da 20 kw a 200 kw), e privilegiando la funzione di integrazione del reddito agricolo.

Corpo centrale del documento una tabella, dove si fa un primo elenco delle aree non idonee al fotovoltaico distinte per potenza degli impianti e dimensione (da 5 a 20 kW, da 20 a 200 kW ed oltre 200 kW) e per tipologia.

Ovvero:


– “siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco”, tra cui spicca la Val D’Orcia;
– “aree e beni immobili di notevole interesse culturale”, “aree e immobili vincolati”, “zone all’interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata”, “emergenze culturali e zone contigue a parchi archeologici e culturali”, “aree naturali protette”, “zone umide ai sensi della convenzione di Ramsar”;
– “aree Dop, Doc, Docg e Igp”;
– “aree classificate a rischio idraulico e geomorfologico e aree adibite a interventi di messa in sicurezza”;
– “zone vincolate in base all’art.142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
definendo caso per caso le eventuali eccezioni ammesse, per esempio quel le nelle aree già urbanizzate prive di valore culturale- paesaggistico, le aree degradate e i siti di ex attività estrattive e infine le attività connesse all’agricoltura purché le modalità di installazione abbiano il minor impatto possibile.

I criteri di inserimento degli impianti nella aree idonee saranno invece specificati in un atto successivo così come la individuazione delle aree non idonee per le altre tipologie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (eolico, biomasse, ecc.).