Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. Attuazione della direttiva 2009/28/CE

14 Febbraio 2011

Categoria:Tecnologie

I nuovi incentivi alle rinnovabili puntano sulle biomasse agricole. E’ una delle novità contenute nello schema di decreto legislativo, approvato prima di natale dal Consiglio dei Ministri, per l’attuazione della direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. Tra i criteri generali, la definizione dei nuovi meccanismi di incentivazione promuovono la realizzazione, da parte di imprenditori agricoli, di impianti alimentati da biomasse e biogas asserviti alle attività agricole, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Un risultato importante, afferma Giorgio Piazza-Presidente dell’Associazione le Fattorie del Sole, visto che per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi, caratterizzati dalla dipendenza del costo di produzione e trasformazione della materia prima, è prevista invece una tariffa “binomia” con una parte legata all’andamento dei costi della materia prima. Ora, prosegue Piazza, è necessario affermare il principio di differenziazione della biomassa per riconoscere alle imprese agricole il valore dell’attività connessa, in termini di salvaguardia del territorio e della biodiversità. Valore che determina il grado di sostenibilità ambientale ed economica di un impianto a fonte rinnovabile insediato in uno specifico territorio. Solamente tale riconoscimento può giustificare il sacrificio della collettività nel sostenere un nuovo sistema di incentivazione delle rinnovabili efficace ed efficiente.

La novità principale dello schema di decreto prevede l’eliminazione del meccanismo dei certificati verdi entro la fine del 2015. Il decreto infatti, spiega una nota del ministero dello Sviluppo economico, “provvede alla razionalizzazione ed all’adeguamento del sistema di incentivi per produrre e utilizzare l’ energia rinnovabile, per la produzione di energia elettrica e termica; all’individuazione di misure volte all’incremento dell’efficienza energetica nei vari settori di utilizzo dell’energia; alla necessaria semplificazione delle procedure autorizzative; allo sviluppo delle infrastrutture di rete necessarie per il pieno sfruttamento delle fonti rinnovabili. Il provvedimento definisce anche modalità relative alla diffusione delle informazioni, al monitoraggio dell’avanzamento rispetto agli obiettivi”.


Riforma incentivi in vigore dal 1° gennaio 2013

Riguardo alla riforma del sistema di incentivi alle rinnovabili, il provvedimento stabilisce che la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, è incentivata con i meccanismi vigenti, ferma l’applicazione di alcuni correttivi. Per gli impianti che entreranno in esercizio a partire dal 1° gennaio 2013, invece, si applicheranno incentivi che consistono in tariffe per i piccoli impianti fino a 10 MW e in aste al ribasso per gli impianti di dimensioni maggiori.

Per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili l’incentivo sarà composto da un termine correlato ai costi di investimento e da un termine correlato ai costi di esercizio, riguardo ai quali si tiene conto dell’andamento dei costi di approvvigionamento, della tracciabilità e della provenienza della materia prima, nonché dell’esigenza di destinare prioritariamente: le biomasse legnose trattate per via esclusivamente meccanica all’utilizzo termico; i bioliquidi sostenibili all’utilizzo per i trasporti; il biometano all’immissione nella rete del gas naturale e all’utilizzo nei trasporti.

Con il passaggio al nuovo sistema di incentivazione, viene abrogata la parte che stabilisce l’incremento della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili da immettere nel sistema elettrico nazionale. L’energia elettrica importata a partire dal 1° gennaio 2012 non è sottoposta all’obbligo di immissione solo nel caso in cui concorra al raggiungimento degli obiettivi imposti a livello Ue per le rinnovabili, ma a partire dal 2013 è previsto che la quota d’obbligo si riduca linearmente fino ad azzerarsi nel 2015.


Fine del meccanismo dei certificati verdi

La bozza di decreto, spiega il MSE, “apporta chiarezza in merito ai certificati di origine dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili, che non potranno più essere utilizzati ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali di sviluppo delle fonti rinnovabili”. Per quanto riguarda gli incentivi all’eolico, viene previsto che il GSE ritiri annualmente i certificati verdi fino al 2015, “eventualmente eccedenti quelli necessari per il rispetto della quota d’obbligo. Il prezzo di ritiro dei predetti certificati è pari al 70% del prezzo di cui al citato comma 148”. Sarà modificato il calcolo di questi incentivi attraverso decreti attuativi da emanare entro il 2012.


Gli strumenti di incentivazione

Il decreto prevede i seguenti strumenti di incentivazione: incentivo per il biometano immesso nella rete; fondo a favore dello sviluppo dell’infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento; incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili; contributi per la produzione di energia termica da piccoli impianti; potenziamento del sistema di incentivi per l’efficienza energetica, attraverso i certificati bianchi; fondi in favore dello sviluppo tecnologico ed industriale.


Interventi per lo sviluppo delle reti elettriche

Il provvedimento stabilisce che “ai distributori di energia elettrica che effettuano interventi di ammodernamento secondo i concetti di smart grid spetta una maggiorazione della remunerazione del capitale investito per il servizio di distribuzione”. Tali interventi “consistono prioritariamente in sistemi per il controllo, la regolazione e la gestione dei carichi e delle unità di produzione, ivi inclusi i sistemi di ricarica di auto elettriche”.


Compiti dell’Aeeg in materia di accesso alle reti elettriche

In materia di accesso alle reti elettriche, vengono definiti ulteriori compiti per l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, che “entro il 30 giugno 2013 e successivamente ogni due anni”, deve aggiornare “le direttive di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, perseguendo l’obiettivo di assicurare l’integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema elettrico nella misura necessaria per il raggiungimento degli obiettivi al 2020”.


Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale

Nella bozza di Dlgs si legge: “entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas emana specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l’erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi”.


Teleriscaldamento e teleraffrescamento

Per favorire lo sviluppo dell’infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, il decreto assimila le infrastrutture destinate all’installazione di reti di distribuzione di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento “alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nei casi e alle condizioni definite con il decreto di cui al comma 4”. “In sede di pianificazione e progettazione – si legge nel provvedimento – anche finalizzate a ristrutturazioni di aree residenziali, industriali o commerciali, nonché di strade, fognature, reti idriche, reti di distribuzione dell’energia elettrica e del gas e reti per le telecomunicazioni, i comuni verificano la disponibilità di altri soggetti terzi a integrare apparecchiature e sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili e di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, anche alimentate da fonti non rinnovabili”.


Sostegno per la produzione di energia termica da rinnovabili e per l’efficienza

Le risorse per l’erogazione degli incentivi trovano copertura sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale. In particolare, viene stabilito che le misure e gli interventi di incremento dell’efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili sono incentivati mediante contributi a valere sulle tariffe del gas naturale per gli interventi di piccole dimensioni, e mediante il rilascio dei certificati bianchi per gli altri interventi.


Incentivo per gli impianti cogenerativi

“Gli impianti cogenerativi entrati in esercizio dopo il 1 aprile 1999 e prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, riconosciuti come cogenerativi ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio, hanno diritto, qualora non accedano ai certificati verdi né agli incentivi definiti in attuazione dell’articolo 30, comma 11, della legge n. 99/09, a un incentivo pari al 30% di quello definito ai sensi della medesima legge per un periodo di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del decreto di definizione del predetto incentivo, sempreché, in ciascuno degli anni del predetto periodo, continuino ad essere cogenerativi ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio”.


Misure in materia di efficienza energetica

Al fine di sostenere l’efficienza energetica è stabilito che ENEA, anche nelle more di riorganizzazione dell’ente, svolga ed avvii tutte le attività nel settore e trasmetta al Mse 15 schede standard per la quantificazione del risparmio energetico in settori come la diffusione di automezzi elettrici e gas, interventi nel settore informatico, illuminazione efficiente, apparecchiature ad alta efficienza per il settore terziario e industriale, misure di efficientamento nel settore della distribuzione idrica, risparmio di energia nei sistemi di telecomunicazioni e uso delle tecnologie delle comunicazioni ai fini del risparmio energetico e recuperi di energia.


Fondo rotativo per Kyoto

Novità anche in materia di interventi del Fondo rotativo per Kyoto: la durata massima dei finanziamenti a tasso agevolato per Regioni ed enti locali non potrà superare i 180 mesi (nella Finanziaria 2007 erano 72 mesi).

Autorizzazioni

Con l’entrata in vigore del decreto per installazione di impianti per rinnovabili verrà sostituita la DIA (ora scia SCIA) indicata nel DM del 10 settembre 2010 (Linee guida sulle rinnovabili) con una Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile.

Per gli impianti solari termici, i piccoli impianti fotovoltaici su edifici e quelli a terra fino a 20 kW (di cui ai paragrafi 11 e 12 delle Linee Guida sulle rinnovabili) la DIA verrà sostituita dalla “DIRE” (Denuncia di impianto alimentato da energia rinnovabile e comunicazione di impianto alimentato da energia rinnovabile), che contiene misure acceleratorie per quanto riguarda i tempi di acquisizione dei pareri della stessa amministrazione comunale e con il richiamo, negli altri casi, alle norme della conferenza di servizi. Alla DIRE va allegato il preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete e accettato dal proponente. Le Regioni potranno estendere la DIRE per impianti fino ad 1 MW stabilendo anche i casi in cui la presentazione di più progetti riconducibili al medesimo soggetto per la realizzazione di impianti alimentati dalla stessa fonte rinnovabile e localizzati nella medesima area, sono da considerare come un unico impianto.


L’autorizzazione unica, già indicata nelle Linee Guida rimarrà il regime di riferimento per gli impianti rinnovabili di maggior potenza e viene introdotto il principio di responsabilità per il danno dovuto all’inosservanza “dolosa o colposa” per il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento. Nella schema di decreto si legge: «Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a centottanta giorni comprensivi della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, nel caso in cui tale verifica si concluda con l’esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale. Nel caso di impianti sottoposti a valutazione di impatto ambientale il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni al netto dei tempi previsti dall’art. 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale.».

 

consulta il testo della Proposta di Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.