AEEG, indicazioni in merito alle previsioni delle immissioni di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non rinnovabili

29 Luglio 2013

Categoria:Tecnologie

Facendo seguito alle sentenze del Tar della Lombardia che hanno annullato le delibera sugli oneri di sbilanciamento, l’Autorità ha deciso di sospende l’attribuzione della quota residua e contestualmente di  chiedere al Consiglio di Stato la sospensione delle sentenze.

A partire dal 1° gennaio 2013, ad essi il GSE aveva attribuito la cosiddetta “quota residua“, vale a dire la differenza tra il corrispettivo di sbilanciamento e il prezzo zonale di vendita dell’energia sul mercato elettrico.

Con la delibera 281/2012/R/EFR, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas aveva avviato la revisione del servizio di dispacciamento per le unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili (programmabili e non programmabili), poi conclusasi con le delibere 343/2012/R/EFR e 493/2012/R/EFR.

 La novità più rilevante introdotta da questa revisione era stata l’attribuzione dei corrispettivi di sbilanciamento anche all’energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili non programmabili.

Con diverse sentenze il Tribunale amministrativo della Lombardia nel giugno scorso ha annullato le Delibera 281/2012/R/EFR, e di conseguenza anche la n. 343/2012/R/EFR e la n. 493/2012/R/EFR.

Secondo il Collegio giudicante, il servizio di dispacciamento, così come è stato regolato dall’Autorità, discrimina le fonti rinnovabili non programmabili senza trarne un effettivo miglioramento della prevedibilità, “tale da giustificare la piena partecipazione dei produttori da fonti non programmabili al mercato dell’energia prodotta da fonti prevedibili”.

I Giudici hanno altresì precisato che ciò non significa che i produttori da fonti rinnovabili non programmabili non debbano pagare i corrispettivi di sbilanciamento e possano essere, così, esentati dal contribuire alla sicurezza del sistema: i corrispettivi vanno pagati, ma non secondo i criteri previsti dalla Delibera 281/2012/R/EFR.

Con il comunicato dello scorso 12 luglio 2013, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha preso atto delle sentenze del Tar, sottolineando che esse “non mettono in discussione né la compartecipazione, da parte dei produttori da fonti rinnovabili non programmabili, agli oneri di sbilanciamento, né la prevedibilità di tali fonti (e quindi la necessità di effettuare programmi e previsioni). È quindi confermato l’obbligo, in capo agli utenti del dispacciamento, di definire i programmi di immissione utilizzando le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica effettivamente prodotti dalle medesime unità, in conformità ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza, come previsto dall’articolo 14, comma 14.6, dell’allegato A alla deliberazione n. 111/06”.

In pratica, l’Aeeg ribadisce che sussiste l’obbligo di fornire la migliore previsione e che, in caso di scostamenti significativi tra previsione e produzione, esiste la non meglio identificata possibilità di procedimenti sanzionatori nei confronti dei produttori con “significativi e reiterati scostamenti” dalle previsioni e programmazione dell’energia immessa, segnalati da Terna.

Riguardo l’attribuzione della quota residua, l’Autorità ha dovuto applicare quanto disposto dal Tar e sospenderne i pagamenti. Dunque, a partire da giugno 2013 ai produttori di energia elettrica da fonte rinnovabile che:

• siglano (o hanno siglato) la convenzione di Ritiro dedicato,

• accedono alle tariffe incentivanti onnicomprensive introdotte dal Dm 6 Luglio 2012 (impianti alimentati da fonte rinnovabile diversa dal fotovoltaico di potenza fino a 1 MW),

• e quelli che accedono al Quinto Conto energia (impianti fotovoltaici fino a 1 MW),

non verrà più attribuito il pagamento della differenza tra il corrispettivo di sbilanciamento e il prezzo zonale di vendita dell’energia sul mercato elettrico, e cioè la quota residua.

Inoltre, ai produttori che accedono al Ritiro dedicato continuerà ad essere “applicato il corrispettivo a copertura dei costi amministrativi, definito dal medesimo Gse nell’ipotesi di allocare ai produttori gli interi costi fissi e variabili associati alla previsione delle immissioni di energia elettrica e alla commercializzazione della medesima energia”.

Per quanto riguarda eventuali conguagli riferiti agli importi già fatturati e relativi ai primi mesi dell’anno 2013, l’Aeeg invita  a valutare l’opportunità di attendere l’esito della discussione della sospensiva presso il Consiglio di Stato.  L’Autorità ha deciso che non verranno restituiti, in attesa del pronunciamento del Consiglio di stato al quale l’Aeeg si rivolgerà per chiedere la sospensiva delle sentenze del Tar.