L’Autorità per l’energia, con la delibera 280/2013/R/gas, ha previsto di
adeguare le disposizioni di cui al TIVG (
Testo Integrato delle attività di Vendita al dettaglio di Gas)
alle previsioni di cui al Decreto Legge n. 69 del 2013 ,fatto salvo quanto previsto dalla legge di conversione del suddetto decreto,
ha definito le condizioni attuative, che esclude tutti i clienti non domestici dal diritto di accesso ai prezzi per la fornitura di gas del mercato tutelato.
Il provvedimento, definisce alcune misure che disciplinano le facoltà delle parti di recedere o modificare il contratto garantendo nel contempo un’adeguata informazione del cliente che fino ad oggi ha goduto del servizio di tutela – il tutto, puntualizza l’Aeeg, fatte salve eventuali modifiche del Dl “fare” 69/13 in fase di conversione in legge.
In pratica, la delibera prevede tre modalità per l’uscita dei clienti non domestici dalla tutela:
a) il cliente finale possa recedere unilateralmente con il preavviso previsto in contratto e comunque non superiore a 3 mesi;
b) il venditore possa recedere unilateralmente con un preavviso di almeno 6 mesi;
c) il venditore possa proporre una variazione unilaterale delle condizioni di fornitura secondo le modalità e i termini previsti dal Codice di condotta commerciale;
Nell’esercitare il recesso il venditore dovrà informare il cliente, tra le altre cose, del fatto che dal momento dello scioglimento del contratto non avrà più diritto ad accedere al servizio di tutela.
Resta inteso che se né il cliente esercita il recesso né il venditore esercita il recesso o lo il contratto in regime di tutela resta vigente. In questo caso però il venditore ha comunque l’obbligo di informare i suoi clienti non domestici serviti in tutela entro il 31 dicembre 2013 dei rispettivi diritti di recesso e del fatto che in caso di scioglimento del contratto non avrà diritto a rientrare in tutela.