Agenzia delle Entrate: aliquota Iva al 10% per stufa a pellet quando l’impianto è utilizzato per il solo riscaldamento dell’ambiente.

27 Maggio 2014

Il diverso utilizzo della stufa a pellet, sotto il profilo funzionale, determina l’inquadramento ai fini Iva.

Lo ha ribadito l’Agenzia delle Entrate con la nota 22 maggio 2014 in risposta alla richiesta di chiarimento avanzata in materia di Iva relativamente all’aliquota applicabile nelle ipotesi di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria realizzati, su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, mediante la fornitura di stufe a pellet.

Nell’ipotesi in cui la stufa a pellet sia utilizzata come impianto generatore di calore, in quanto realizza un passaggio di calore verso un fluido, deve essere assimilata alle caldaie con conseguente applicazione dell’aliquota Iva del 10% con le limitazioni previste per i “beni significativi”.

Qualora, invece, la stufa a pellet sia riconducibile all’impianto utilizzato per il solo riscaldamento dell’ambiente, essa dovrà essere considerata parte indistinta della prestazione di servizi e, come precisato nella circolare n. 71/E del 2000, interamente assoggettata ad aliquota Iva ridotta del 10%.

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