Secondo l’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia della Provincia autonoma di Trento tutti gli apparecchi a combustibile solido devono essere inseriti nel Libretto d’impianto per la climatizzazione nella scheda 4.1.
Infatti l’art. 2 comma I-trieces del D.Lgs. 192/2005 definisce un impianto termico: “impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.
Poiché non esistono in commercio apparecchi a combustibile solido di potenzialità inferiore a 5kW, sono sostanzialmente tutti assimilati agli impianti termici. Pertanto tutti gli apparecchi a combustibile solido devono essere inseriti nel Libretto d’impianto per la climatizzazione nella scheda 4.1 riservata ai GRUPPI TERMICI O CALDAIE.
Approfondimenti:
libretto unico di impianto per caldaie, climatizzatore e cogeneratore