Dal 1°gennaio gli oneri di sbilanciamento sono a carico dei produttori di energia da fonti rinnovabili

4 Dicembre 2012

Categoria:Tecnologie

Promuovere migliori previsioni sull’energia elettrica da fonti rinnovabili immessa in rete ed evitare che i costi di mancate previsioni o di programmi effettuati con scarsa affidabilità continuino a pesare solo sulla generalità dei consumatori.

 

E’ con questi obiettivi che l’Autorità per l’energiaelettrica e il gas (AEEG) ha approvato le delibere n. 281/2012/R/efr e n.493/2012/R/efr, con la prima disciplina una  maggiore responsabilizzazione dei produttori da impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, anche attraverso il trasferimento ai produttori stessi di parte dei costi di sbilanciamento ad essi imputabili. Attualmente, infatti, questi costi sono interamente sostenuti dalla generalità dei consumatori.

 

Le nuove regole entrano in vigore dal 1° gennaio 2013 e, nel periodo transitorio – che coprirà almeno tutto il prossimo anno – è prevista una franchigia all’interno della quale gli oneri di sbilanciamento continueranno ad essere sostenuti dalla collettività dei consumatori. La franchigia sarà pari al 20% del programma vincolante modificato e corretto del punto di dispacciamento per i primi 6 mesi e verrà ridotta al 10% nei sei mesi

successivi.

 

Con la seconda introduce le modalità di attribuzione dei corrispettivi di sbilanciamento da attribuire ai produttori di energia  da fonte rinnovabile non programmabile in regime di ritiro dedicato e tariffa onnicomprensiva.

 

La tal fine, lo scorso 3 dicembre il Gestore servizi energetici (GSE), ha reso noto che ci sarà tempo fino al 10 dicembre 2012 per presentazione della domanda di recesso dalla convenzione di ritiro dedicato, con effetto 1° gennaio 2013.

 

Il GSE precisa che “l’aggiornamento dello schema della convenzione RID viene attuato unilateralmente dal GSE in conformità alle modifiche apportate alla deliberazione n. 280/07 e, pertanto, non richiede alcuna approvazione specifica da parte del Produttore, ferma restando la possibilità per il medesimo di recedere dal rapporto contrattuale previo invio di disdetta. La richiesta di recesso dovrà riportare, nel campo oggetto della e-mail, la dicitura ‘Richiesta di recesso Convenzione RID’ seguita dal numero della convenzione RID”.

Terna, su richiesta dell’AEEG, consentirà ai Produttori che intendano recedere dalla convenzione di ritiro dedicato, con effetti a partire dal 1° gennaio 2013, di comunicare la modifica dell’utente del dispacciamento entro il 10 dicembre 2012.

Si specifica che questa tempistica potrà essere applicata limitatamente ai Produttori che:

· abbiano dato mandato per ritirare l’energia elettrica immessa in rete a un utente del dispacciamento già operante alla data di richiesta della modifica (il mandato deve essere inviato a Terna con le modalità attualmente previste);

· abbiano comunicato al GSE la volontà di recedere dal contratto di ritiro dedicato (si ricorda che la domanda può essere inviata alla casella e-mail rid280dema@gse.it utilizzando il fac-simile allegato e che la richiesta di recesso dovrà riportare, nel campo oggetto della e-mail, la dicitura “Richiesta di recesso Convenzione RID” seguita dal numero della convenzione RID).

Per eventuali richieste di chiarimenti o informazioni è possibile fare riferimento al Contact Center del GSE raggiungibile al numero verde 800.19.99.89.