Dl liberalizzazioni: la nuova formulazione dell’articolo 65 sugli impianti fotovoltaici a terra in aree agricole

7 Marzo 2012

Categoria:Tecnologie
Risorsa:Normativa

Cancellati dal maxiemendamento gli elementi di retroattività dell’articolo 65 del Decreto Liberalizzazioni sul fotovoltaico su terreni agricoli, ma anche l’equiparazione delle serre FV agli impianti su tetto. Si resta in attesa della pubblicazione in G.U.

L’articolo 65 del Decreto liberalizzazioni aveva, nella precedente versione,  eliminato alcuni importanti “paletti” stabiliti dal Decreto rinnovabili, il n. 28 del 3 marzo 2011, determinando di fatto un effetto retroattivo che cambiava in corso d’opera le regole del gioco per gli operatori. Il Decreto 28, ai commi 4 e 5 dell’articolo 10, indicava per gli impianti a terra sui terreni agricoli il limite di taglia di 1 MW e del 10% della superficie di terreno utilizzata per poter accedere agli incentivi. Al comma 6 si stabiliva che tali condizioni riguardavano però solo dagli impianti entrati in esercizio dopo il 28 marzo 2012.

L’articolo 65 del decreto liberalizzazioni, prima del maxiemendamento, abrogava il comma 4, il comma 5 e anche il 6, cancellando di fatto sia i limiti di taglia che la finestra temporale concessa: si creava così incertezza totale sulle condizioni e si escludevano dal gioco tutti gli impianti che non fossero già entrati in esercizio entro il 24 gennaio scorso.

Viene confermato lo stop generale per gli incentivi al fotovoltaico con moduli collocati a terra in aree agricole, concedendo però tutto il tempo necessario a quanti abbiano lavori in corso, (sempre che si rispettino i limiti del MW di potenza e del 10% della superficie occupata, che sono confermati). Potranno difatti accedere al Conto energia gli impianti che “hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore”.


Sulla controversa cancellazione del comma 6 del Decreto rinnovabili, che era nato per tutelare quanti avevano già investito in impianti con taglia superiore al MW di potenza, il maxiemendamento mette invece una “pezza”, concedendo 60 giorni di tempo per entrare in esercizio dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

L’art.65 nella nuova stesura prevede inoltre da parte dell’ AEEG, la priorità di connessione alla rete elettrica per un solo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore ai 200 kW per ciascuna azienda agricola.