Con Deliberazione 280/2013/R/GAS, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) ha definito le modalità attuative per l’applicazione dell’art. 4, comma 1 del D.L. 69/2013 convertito in Legge 98/2013, (cd “Decreto Fare”)
Come noto, le imprese con consumo annuo di gas inferiore a 50.000 mc potevano optare, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 164/2000, tra il regime di mercato libero e il regime “vincolato”, consistente, quest’ultimo, nell’applicazione di condizioni economiche definite
dall’AEEG (cd “condizioni economiche di tutela”, nella componente CCI -detta anche “tariffa fissa”-).
Nello stabilire la cessazione del diritto al servizio di tutela, l’Autorità ha dettato i criteri che le società che erogano i servizi di vendita di gas naturale devono rispettare in termini di tempistica e obblighi di comunicazione, prevedendo che:
a) il cliente finale possa recedere unilateralmente secondo i tempi di preavviso previsti in contratto e comunque non superiori a 3 mesi;
b) il venditore possa recedere unilateralmente con un preavviso di almeno 6 mesi;
c) il venditore possa proporre una variazione unilaterale delle condizioni di fornitura (variazione condizioni contrattuali) secondo le modalità e i termini previsti dal Codice di condotta commerciale (con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni).
Le società venditrici di gas provvederanno quindi a trasmettere alle imprese loro clienti una comunicazione che le informerà del fatto che, per effetto del D.L. 69/2013 esse non faranno più parte dell’insieme dei soggetti aventi diritto al servizio di tutela; che, dalla data di efficacia del recesso, non avranno più diritto a ricevere offerte di fornitura di gas naturale alle condizioni economiche di tutela determinate dall’AEEG; che, entro la medesima data, dovranno stipulare un contratto di fornitura a condizioni di libero mercato, con la possibilità, ai fini della conclusione di tale contratto, di recedere secondo i tempi di preavviso previsti in contratto e comunque non superiori a 3 mesi.
La suddetta comunicazione dovrà inoltre contenere l’illustrazione delle nuove condizioni economiche eventualmente offerte.
Le imprese non potranno più ottenere (a prescindere dai consumi e dalla tipologia di
attività svolta) condizioni economiche di tutela; si troveranno, invece, a dover scegliere tra:
· l’accettazione delle variazioni contrattuali proposte dal loro attuale fornitore che presenti un’offerta a condizioni di libero mercato;
· la stipula di un nuovo contratto di fornitura, con altro diverso fornitore, sempre a condizioni di libero mercato.
Resta inteso che se né il cliente esercita il recesso né il venditore esercita il recesso o lo ius variandi il contratto in regime di tutela resta vigente. In questo caso però il venditore ha comunque l’obbligo di informare i suoi clienti non domestici serviti in tutela entro il 31 dicembre 2013 dei rispettivi diritti di recesso e ius variandi e del fatto che in caso di scioglimento del contratto non avrà diritto a rientrare in tutela.
In assenza di una delle due scelte da parte dell’impresa cliente, il fornitore potrà recedere dal contratto e l’impresa sarà alimentata dal fornitore di ultima istanza sulla base di condizioni economiche prestabilite, che attualmente prevedono maggiorazioni di costo
rispetto al regime di prezzo tutelato.