Dal 1° gennaio 2015
alle unità di produzione a fonte rinnovabile programmabile e non programmabile, per le quali il GSE è utente del dispacciamento, saranno attribuiti:
· i maggiori oneri o ricavi derivanti:
1. dall’attribuzione dei corrispettivi di sbilanciamento;
2. o dall’eventuale, qualora vi siano i presupposti, partecipazione del GSE al Mercato Infragiornaliero (MI), con il fine di ridurre lo sbilanciamento fisico;
· i costi amministrativi per i servizi erogati dal GSE di previsione, programmazione e commercializzazione dell’energia.
I corrispettivi di sbilanciamento e i corrispettivi per la partecipazione al MI sono trasferiti ai produttori secondo le modalità definite nelle Regole Tecniche del GSE.
Il GSE provvede a trasferire i corrispettivi di sbilanciamento e i corrispettivi derivanti dalla partecipazione del GSE al MI secondo le modalità definite nelle Regole Tecniche:
- alle unità di produzione aderenti al regime di Ritiro Dedicato;
- alle unità di produzione aderenti al regime di Tariffa Fissa Onnicomprensiva con il DM 5 Luglio 2012 (“Quinto Conto Energia”) e il DM 6 luglio 2012 (“DM FER Elettriche”);
- alle unità di produzione aderenti al regime di Tariffa Onnicomprensiva con il DM 18 dicembre 2008 e il DM 5 maggio 2011 (“Quarto Conto Energia”); esclusivamente per la quota parte dell’energia elettrica non incentivata
- alle unità di produzione non rilevanti programmabili aderenti al regime di Ritiro Dedicato e al regime di Tariffa Onnicomprensiva.
Ai produttori di unità di produzione in Scambio sul posto, in Cip 6/92 e in Tariffa Onnicomprensiva con il DM 18 dicembre 2008 e il DM 5 maggio 2011, limitatamente alla quota parte di energia incentivata, non saranno allocati gli oneri/ricavi derivanti dal trasferimento della quota residua e dalla partecipazione del GSE al MI.
Si specifica che le unità di produzione afferenti a reti non interconnesse non rientrano nell’ambito della nuova disciplina.
Con riferimento all’entrata in esercizio di nuovi impianti, il “Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete” di Terna prevede un periodo di collaudo, pari al massimo a 180 giorni, per le nuove unità di produzione. In questi casi l’energia elettrica oggetto di sbilanciamento è valorizzata al prezzo zonale MGP.
Modalità di trasferimento dei corrispettivi di sbilanciamento e di partecipazione ai mercati infragiornalieri
I corrispettivi di sbilanciamento calcolati da Terna vengono trasferiti dal GSE ai singoli Produttori applicando aggregazioni tra singole unità di produzione al fine di sfruttare meccanismi di compensazione fisica degli sbilanciamenti (stabilizzazione) e compensazione economica (perequazione) per ridurre le differenze tra le quote residue riferite alle diverse unità di produzione.
Per quanto riguarda gli oneri/ricavi derivanti dalla partecipazione del GSE al MI, essi vengono trasferiti ai produttori con lo stesso meccanismo di compensazione economica (perequazione) utilizzato per attribuire i corrispettivi di sbilanciamento.
Nella Tabella 1 sono riportate le differenti aggregazioni e i meccanismi di attribuzione delle quote residue degli sbilanciamenti e degli oneri/ricavi MI per le differenti tipologie di unità di produzione a cui si applica la nuova disciplina:
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Trasferimento dei corrispettivi |
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Meccanismi di attribuzione |
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Quota residua sbilanciamenti |
Controvalore parteciapazione a MI |
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Unità rilevanti (≥10MVA) |
Non Programmabili |
per FONTE |
Stabilizzazione + Perequazione |
Perequazione |
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Unità non rilevanti (<10MVA) |
Non Programmabili |
per ZONA |
Perequazione + proquota misura |
Perequazione + proquota misura |
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Programmabili>1MW |
– |
Puntuale |
– |
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Programmabili<1MW |
per ZONA |
Perequazione + proquota misura |
– |
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Per approfondimenti è possibile consultare le “Regole Tecniche per il trasferimento delle partite economiche relative ai corrispettivi di sbilanciamento e alle offerte accettate sul mercato infragiornaliero”, all’interno delle quali sono definiti i coefficienti di stabilizzazione e di perequazione.
Nelle more dell’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 25, comma 3 del decreto legge n. 91 del 2014, si rappresentano di seguito i costi amministrativi sostenuti dal GSE, comprensivi dei servizi di previsione, programmazione e commercializzazione dell’energia per i produttori aderenti al regime di Ritiro Dedicato e di Tariffa fissa omnicomprensiva.
Corrispettivi a copertura dei costi del servizio
Il corrispettivo è ottenuto dalla somma tra un Corrispettivo A – calcolato in funzione della potenza dell’impianto – e un Corrispettivo B, calcolato come percentuale della valorizzazione dell’energia elettrica ceduta al GSE.
La somma del Corrispettivo A e del Corrispettivo B non potrà superare una determinata soglia, stabilita per classe di potenza dell’impianto, come riportato nella Tabella seguente:
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Costo del Servizio GSE |
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Corrispettivo A |
Corrispettivo B |
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Classe potenza |
€/kW |
% Controvalore energia elettrica ceduta |
soglia (€) |
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0 |
0,50 |
0,20% |
300 |
|
200 |
0,50 |
0,15% |
1.500 |
|
1.000 |
0,50 |
0,15% |
6.000 |
|
P>10.000 |
0,50 |
0,10% |
7.000 |
Alle unità di produzione aderenti al regime di Tariffa Onnicomprensiva con il DM 18 dicembre 2008 e il DM 5 maggio 2011 (“Quarto Conto Energia”) nonché alle unità di produzione aderenti al regime di Tariffa Onnicomprensiva con il DM 5 luglio 2012 (“Quinto Conto Energia”) e il DM 6 luglio 2012 (“DM FER Elettriche”) saranno attribuiti dei costi amministrativi pari a 0,05 c€/kWh.
Il servizio di previsione e programmazione del GSE
Il GSE è costantemente impegnato nel miglioramento delle attività di previsione delle immissioni, al fine di minimizzare lo sbilanciamento effettivo generato dalle unità di produzione a fonte rinnovabile inserite nel proprio contratto di dispacciamento.
Il servizio di previsione e programmazione viene svolto dal GSE per tutte le unità di produzione a fonte rinnovabile (programmabile e non programmabile) sia rilevanti che non rilevanti, ad eccezione delle unità a fonte rinnovabile di tipo programmabile di potenza superiore ad 1 MW.
Per queste unità, infatti, vige l’obbligo da parte dei produttori di comunicare il programma di immissione attraverso il portale informatico GPP, accessibile dall’Area Clienti; il GSE effettua la programmazione utilizzando il suddetto programma di immissione di energia elettrica.
Obblighi informativi per i Produttori
Gli operatori titolari delle unità di produzione a fonte rinnovabile non programmabile, per cui GSE svolge il servizio di previsione e programmazione, devono fornire al GSE, con le modalità indicate nel documento di Disposizioni Tecniche di Funzionamento (DTF), le informazioni necessarie all’inizializzazione e all’ottimizzazione dei sistemi di previsione.
Inoltre, gli operatori titolari delle sole unità rilevanti a fonte rinnovabile non programmabile, devono fornire al GSE le indisponibilità di impianto attraverso il portale applicativo GPP, con le modalità indicate nel suddetto documento DTF ed eventualmente attraverso una apposita APP per dispositivi mobili (Android e, a breve, anche iOS) disponibile per gli utenti abilitati al servizio.
Gli operatori titolari di unità programmabili aventi potenza maggiore di 1 MW, qualora si verifichi un’avaria dell’impianto, possono fornire un aggiornamento del programma di immissione secondo le modalità e le tempistiche riportate nel documento DTF