GSE informa: regole su sbilanciamento e tempistiche per recedere dal ritiro dedicato

5 Dicembre 2014

Categoria:Tecnologie

Il GSE informa i produttori di unità di produzione alimentate a fonti rinnovabili non programmabili in regime di ritiro dedicato e in tariffa onnicomprensiva (delibera 343/2012/R/efr) che è disponibile il documento “Regole tecniche per il trasferimento delle partite economiche relative ai corrispettivi di sbilanciamento e alle offerte accettate sul mercato infragiornaliero“, aggiornato in esito alla consultazione.

Specificando che per le partite economiche riferite al periodo 1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2014 trova applicazione l’articolo 40, commi 40.4 e 40.5 dell’Allegato A alla delibera n. 111/06 nella sua formulazione antecedente alla delibera 281/2012/R/efr.

Il GSE comunica che, in accordo con Terna, consentirà ai produttori che intendano recedere dalla convenzione di ‘ritiro dedicato’, con effetti a partire dal 1° gennaio 2015, di comunicare la modifica dell’utente del dispacciamento entro il 10 dicembre 2014.

 Si specifica che tale tempistica potrà essere applicata limitatamente ai produttori che:

· abbiano dato mandato per ritirare l’energia elettrica immessa in rete a un utente del dispacciamento già operante alla data di richiesta della modifica (il mandato deve essere inviato a Terna con le modalità attualmente previste);

· abbiano comunicato al GSE la volontà di recedere dal contratto di ritiro dedicato utilizzando l’apposita funzionalità informatica “Disdetta Convenzione” presente nel portale informatico “RID”.

A tale proposito, si segnala che la funzionalità informatica non permette di inserire come data di recesso la data del 31/12/2014, ma viene visualizzata come prima data utile il 31/01/2015 ai sensi di quanto previsto dalla delibera 111/06. Si richiede pertanto al produttore di specificare nel campo note, presente nel portale informatico, la volontà di recedere al 31/12/2014.

Terna, entro il 31 dicembre 2014, effettuerà i conguagli per il periodo indicato e, successivamente alla loro pubblicazione, il GSE procederà ad effettuare gli storni degli importi del corrispettivo dello sbilanciamento già fatturati ai produttori per l’ultimo trimestre del 2013 e il primo trimestre del 2014, mentre provvederà a trasferire ai produttori il controvalore di partecipazione al mercato infragiornaliero e il corrispettivo di sbilanciamento ad esso afferente per il periodo gennaio-febbraio 2013.

A decorrere dal 1° gennaio 2015, la nuova disciplina degli sbilanciamenti per le fonti rinnovabili non programmabili prevede che gli utenti del dispacciamento possano scegliere, per ciascun punto di dispacciamento nella propria titolarità, e dandone comunicazione a Terna su base annuale solare, tra due modalità di applicazione del corrispettivo di sbilanciamento:

 

1. applicazione allo sbilanciamento effettivo di un prezzo di sbilanciamento pari a quello di cui al comma 40.3 dell’Allegato A alla deliberazione 111/06;

 

2. somma algebrica di tre componenti (articolo 40.5 dell’Allegato A alla deliberazione 111/06, come modificato dalla deliberazione 522/2014/R/eel) date dalla:

 

·  applicazione allo sbilanciamento effettivo eccedente le bande di tolleranza di un prezzo di sbilanciamento pari a quello di cui al comma 40.3 dell’Allegato A della deliberazione 111/06;

·  applicazione allo sbilanciamento effettivo rientrante nelle bande di tolleranza di un prezzo di sbilanciamento pari a quello di cui al comma 30.4 lettera b) dell’Allegato A della deliberazione 111/06;

·  applicazione allo sbilanciamento effettivo rientrante nelle bande di tolleranza considerato in valore assoluto di un prezzo di sbilanciamento dato dalla quota perequativa zonale di cui al comma 40.5ter dell’Allegato A alla deliberazione 111/06, come modificato dalla deliberazione 522/2014/R/eel.

 

Per eventuali richieste di chiarimenti o informazioni è possibile fare riferimento al Contact Center del GSE raggiungibile al numero verde 800.16.16.16.